L’istituto dell’addebito della separazione rappresenta un elemento peculiare nel diritto di famiglia italiano. Sebbene la riforma del 1975 abbia introdotto un modello di separazione personale svincolato dal concetto di “colpa”, l’articolo 151, secondo comma, del Codice Civile, consente al giudice di dichiarare a quale dei coniugi sia “addebitabile” la separazione, qualora il suo comportamento sia stato contrario ai doveri derivanti dal matrimonio e abbia causato la crisi coniugale [Tribunale Ordinario Tivoli, sez. PR, sentenza n. 473/2023][Conclusioni dell’avvocato generale Y. Bot, presentate il 6 settembre 2018.][Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 gennaio 2019.]. Questa pronuncia non è una mera formalità, ma produce conseguenze patrimoniali significative.

NOZIONE E FONDAMENTO NORMATIVO DELL’ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE

La separazione personale può essere pronunciata quando si verificano fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi [Tribunale Ordinario Novara, sez. 1, sentenza n. 373/2019][Conclusioni dell’avvocato generale Y. Bot, presentate il 6 settembre 2018.][Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 gennaio 2019.]. Questo principio, sancito dal primo comma dell’art. 151 c.c., configura la separazione come un rimedio oggettivo a una crisi conclamata, accessibile anche in assenza di una “colpa” specifica. Tuttavia, il secondo comma dello stesso articolo introduce la possibilità dell’addebito della separazione:

“Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio” [Conclusioni dell’avvocato generale Y. Bot, presentate il 6 settembre 2018.][Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 gennaio 2019.].

La norma rappresenta una soluzione di compromesso che contempera la regola generale della separazione come constatazione di un fallimento oggettivo con l’esigenza di sanzionare i comportamenti che hanno causato tale fallimento [Tribunale Ordinario Tivoli, sez. PR, sentenza n. 473/2023]. La domanda di addebito è una domanda autonoma, non una mera deduzione difensiva, e deve essere espressamente proposta da una delle parti [Tribunale Ordinario Santa Maria Capua Vetere, sez. 1, sentenza n. 2566/2017]. Se non richiesta, il giudice non può pronunciarla d’ufficio.

 

PRESUPPOSTI PER LA DICHIARAZIONE DI ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE

Per ottenere una pronuncia di addebito della separazione, non è sufficiente dimostrare che il coniuge abbia violato uno dei doveri coniugali sanciti dall’art. 143 c.c. (fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell’interesse della famiglia, coabitazione). La giurisprudenza, in modo consolidato, richiede la prova rigorosa di due elementi fondamentali:

  1. La violazione dei doveri coniugali: Il comportamento del coniuge deve essere oggettivamente contrario a uno o più doveri nascenti dal matrimonio.
  2. Il nesso di causalità: La violazione deve essere stata la causa efficiente e determinante della crisi coniugale e della conseguente intollerabilità della convivenza, e non una sua semplice manifestazione o conseguenza [Tribunale Ordinario Latina, sez. SF, sentenza n. 1594/2023][Tribunale Ordinario Latina, sez. SF, sentenza n. 1858/2023][Tribunale Ordinario Perugia, sez. 1, sentenza n. 1822/2017][Tribunale Ordinario Perugia, sez. 1, sentenza n. 1601/2017][Tribunale Ordinario Perugia, sez. 1, sentenza n. 1246/2020][Cass. Civ., Sez. 1, N. 11032 del 24-04-2024][Cass. Civ., Sez. 1, N. 18725 del 03-07-2023].

ONERE DELLA PROVA E NESSO CAUSALE

L’onere di provare sia la condotta contraria ai doveri matrimoniali sia il nesso di causalità con la crisi coniugale grava interamente sulla parte che richiede l’addebito [Tribunale Ordinario Latina, sez. SF, sentenza n. 1594/2023][Tribunale Ordinario Latina, sez. SF, sentenza n. 1858/2023][Tribunale Ordinario Perugia, sez. 1, sentenza n. 1246/2020]. La giurisprudenza della Suprema Corte è costante nell’affermare che l’indagine del giudice deve accertare se la frattura del rapporto sia stata provocata dal comportamento trasgressivo o se, piuttosto, la violazione sia intervenuta quando la crisi era già maturata e la convivenza irrimediabilmente compromessa [Tribunale Ordinario Perugia, sez. 1, sentenza n. 1822/2017][Tribunale Ordinario Perugia, sez. 1, sentenza n. 1601/2017][Cass. Civ., Sez. 1, N. 11032 del 24-04-2024].

“ai fini dell’addebitabilità della separazione il Giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell’intollerabilità dell’ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l’art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa” [Tribunale Ordinario Perugia, sez. 1, sentenza n. 1822/2017][Tribunale Ordinario Perugia, sez. 1, sentenza n. 1601/2017].

L’accertamento richiede una valutazione comparativa e globale del comportamento di entrambi i coniugi, poiché la condotta di uno non può essere giudicata isolatamente senza un raffronto con quella dell’altro [Tribunale Ordinario Perugia, sez. 1, sentenza n. 1246/2020][Cass. Civ., Sez. 1, N. 11032 del 24-04-2024].

 

CONDOTTE RILEVANTI AI FINI DELL’ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE

Qualsiasi violazione dei doveri matrimoniali può, in astratto, fondare una domanda di addebito della separazione. Le casistiche più frequenti includono:

  • Violazione dell’obbligo di fedeltà: L’infedeltà coniugale è una delle cause più comuni di addebito. Tuttavia, anche in questo caso, è necessario dimostrare che la relazione extraconiugale sia stata la causa della crisi e non l’effetto di una crisi preesistente. La giurisprudenza ha inoltre valorizzato le modalità dell’infedeltà, ritenendo particolarmente grave quella manifestata in forme offensive o umilianti per l’altro coniuge, come una divulgazione pubblica che comporti discredito [Tribunale Ordinario Perugia, sez. 1, sentenza n. 1822/2017][Tribunale Ordinario Perugia, sez. 1, sentenza n. 1601/2017][Tribunale Ordinario Perugia, sez. 1, sentenza n. 1246/2020].
  • Abbandono della casa coniugale: L’allontanamento volontario e ingiustificato dalla residenza familiare costituisce una violazione grave dell’obbligo di coabitazione e, di per sé, è spesso ritenuto sufficiente a giustificare l’addebito [Cass. Civ., Sez. 1, N. 11032 del 24-04-2024][Cass. Civ., Sez. 6, N. 648 del 15-01-2020]. Spetta al coniuge che si è allontanato dimostrare l’esistenza di una “giusta causa”, come ad esempio un comportamento violento o intollerabile dell’altro partner, che ha reso necessario l’abbandono [Tribunale Ordinario Latina, sez. SF, sentenza n. 1594/2023][Cass. Civ., Sez. 6, N. 648 del 15-01-2020]. Se l’allontanamento è la conseguenza di una crisi già conclamata, l’addebito può essere escluso [Cass. Civ., Sez. 1, N. 11032 del 24-04-2024][Cass. Civ., Sez. 6, N. 648 del 15-01-2020].
  • Violenza fisica e psicologica: I maltrattamenti, le aggressioni e le violenze, sia fisiche che morali, costituiscono una violazione gravissima dei doveri di assistenza e rispetto reciproco. In questi casi, la giurisprudenza ritiene che tali condotte, ledendo diritti fondamentali della persona, siano di per sé causa di addebito e non possano essere giustificate come reazione a comportamenti altrui [Tribunale Ordinario Torre Annunziata, sez. 1, sentenza n. 1198/2016]. La condotta dell’altro coniuge diventa irrilevante di fronte ad aggressioni all’integrità fisica o morale [Tribunale Ordinario Perugia, sez. 1, sentenza n. 1822/2017][Tribunale Ordinario Perugia, sez. 1, sentenza n. 1601/2017][Tribunale Ordinario Perugia, sez. 1, sentenza n. 1246/2020].
  • Mancata assistenza morale e materiale: L’omissione di supporto economico o affettivo, l’indifferenza verso le necessità del partner o dei figli, possono integrare una violazione rilevante ai fini dell’addebito della separazione, sempre che ne sia provata l’efficacia causale nella rottura del legame [Tribunale Ordinario Latina, sez. SF, sentenza n. 1594/2023][Tribunale Ordinario Latina, sez. SF, sentenza n. 1858/2023].

 

ASPETTI PROCEDURALI DELLA DOMANDA DI ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE

La domanda di addebito della separazione, essendo una domanda autonoma, deve essere introdotta secondo le regole processuali ordinarie.

  • Parte attrice: Deve formulare la richiesta nell’atto introduttivo del giudizio (il ricorso) [Tribunale Ordinario Santa Maria Capua Vetere, sez. 1, sentenza n. 2566/2017]. I fatti posti a fondamento possono essere esposti inizialmente in modo generico, ma devono essere allegati in modo puntuale e specifico nella memoria integrativa successiva all’udienza presidenziale [Tribunale Ordinario Santa Maria Capua Vetere, sez. 1, sentenza n. 2566/2017].
  • Parte convenuta: Deve proporre la domanda di addebito in via riconvenzionale, nei tempi e modi previsti per tale istituto [Tribunale Ordinario Santa Maria Capua Vetere, sez. 1, sentenza n. 2566/2017].

La specificità delle allegazioni è fondamentale, poiché la parte deve indicare condotte precise e collocarle in un contesto temporale definito, per consentire al giudice di valutare correttamente il nesso di causalità [Tribunale Ordinario Santa Maria Capua Vetere, sez. 1, sentenza n. 2566/2017].

 

CONSEGUENZE PATRIMONIALI DELL’ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE

Gli effetti della dichiarazione di addebito della separazione sono esclusivamente di natura patrimoniale e incidono su due aspetti fondamentali: il diritto al mantenimento e i diritti successori [Tribunale Ordinario Tivoli, sez. PR, sentenza n. 473/2023].

  • Perdita del diritto all’assegno di mantenimento: Ai sensi dell’art. 156 c.c., il diritto a ricevere un assegno di mantenimento spetta solo al coniuge cui non sia addebitabile la separazione [Tribunale Ordinario Torre Annunziata, sez. 1, sentenza n. 1198/2016][Cass. Civ., Sez. 1, N. 34728 del 12-12-2023]. Pertanto, il coniuge a cui la separazione viene addebitata perde il diritto a richiedere l’assegno, anche se si trova in condizioni economiche svantaggiate e vi sia una disparità di redditi rispetto all’altro coniuge [Tribunale Ordinario Torre Annunziata, sez. 1, sentenza n. 1198/2016][Tribunale Ordinario Perugia, sez. 1, sentenza n. 1246/2020]. L’assegno di mantenimento, infatti, ha il suo presupposto nella persistenza del dovere di assistenza materiale e mira a conservare al coniuge economicamente più debole un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio, diritto che viene meno con la “colpa” della rottura [Cass. Civ., Sez. 1, N. 34728 del 12-12-2023].
  • Perdita dei diritti successori: Il coniuge a cui è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato perde la qualità di erede legittimo e di erede riservatario (legittimario) nei confronti dell’altro coniuge [Tribunale Ordinario Perugia, sez. 1, sentenza n. 1822/2017][Tribunale Ordinario Perugia, sez. 1, sentenza n. 1601/2017][REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262]. L’art. 548 c.c. stabilisce che il coniuge separato senza addebito conserva gli stessi diritti successori del coniuge non separato. Al contrario, al coniuge con addebito spetta unicamente un assegno vitalizio a carico dell’eredità, e solo se al momento dell’apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto. Tale assegno non può comunque essere superiore alla prestazione alimentare goduta [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262].

È importante sottolineare che l’addebito della separazione non incide sui provvedimenti relativi ai figli, come l’affidamento o il loro mantenimento, i quali sono sempre e solo adottati nell’esclusivo interesse della prole [LEGGE 8 febbraio 2006, n. 54]. In conclusione, l’addebito della separazione, pur essendo un istituto residuale in un sistema orientato verso la separazione-rimedio, mantiene una sua rilevanza pratica per le gravi conseguenze patrimoniali che comporta. La sua applicazione richiede un’analisi rigorosa da parte del giudice, incentrata non sulla mera ricerca di un “colpevole”, ma sull’accertamento di un nesso causale diretto e inequivocabile tra la violazione dei doveri matrimoniali e il fallimento irreversibile dell’unione.

 

****

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento occorresse.

Di seguito il link alla pagina relativa al Diritto di famiglia e dei Minori per conoscere i servizi offerti.

Foto Agenzia Liverani