L’abbandono del tetto coniugale rappresenta una delle violazioni più significative dei doveri nascenti dal matrimonio, in particolare dell’obbligo di coabitazione sancito dall’articolo 143 del Codice Civile. Tale condotta, se posta in essere senza una “giusta causa”, assume un ruolo centrale nei procedimenti di separazione personale, potendo condurre alla pronuncia di addebito a carico del coniuge che si è allontanato. L’analisi della giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, delinea un quadro normativo e interpretativo consolidato, ma ricco di sfumature.

PRINCIPIO GENERALE: ABBANDONO COME CAUSA DI ADDEBITO

Secondo un orientamento giurisprudenziale costante, il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi costituisce, di per sé, una violazione di un obbligo matrimoniale e, di conseguenza, una causa sufficiente a giustificare la pronuncia di addebito della separazione [Tribunale Ordinario Santa Maria Capua Vetere, sez. 1, sentenza n. 3124/2023][Cass. Civ., Sez. 6, N. 648 del 15-01-2020][Tribunale Ordinario Bari, sez. 1, sentenza n. 2290/2023][Tribunale Ordinario Salerno, sez. 1, sentenza n. 1913/2016][Tribunale Ordinario Bari, sez. 1, sentenza n. 1616/2022][Tribunale Ordinario Teramo, sez. 1, sentenza n. 911/2021][Corte d’Appello Catanzaro, sez. 1, sentenza n. 99/2019]. Questo perché tale atto determina oggettivamente l’impossibilità della convivenza, elemento cardine della comunione materiale e spirituale tra i coniugi [Tribunale Ordinario Santa Maria Capua Vetere, sez. 1, sentenza n. 3124/2023][Tribunale Ordinario Salerno, sez. 1, sentenza n. 1913/2016][Tribunale Ordinario Bari, sez. 1, sentenza n. 1616/2022]. La giurisprudenza è ferma nel ritenere che:

“il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all’impossibilità della convivenza, salvo che si provi – e l’onere incombe a chi ha posto in essere l’abbandono – che esso è stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto” [Tribunale Ordinario Prato, sez. 1, sentenza n. 665/2020][Tribunale Ordinario Prato, sez. 1, sentenza n. 312/2018][Tribunale Ordinario Salerno, sez. 1, sentenza n. 1913/2016][Tribunale Ordinario Bari, sez. 1, sentenza n. 1616/2022][Tribunale Ordinario Teramo, sez. 1, sentenza n. 911/2021][Corte d’Appello Catanzaro, sez. 1, sentenza n. 99/2019].

L’allontanamento unilaterale, non concordato con l’altro coniuge e non autorizzato dal giudice, è quindi presuntivamente considerato la causa della frattura coniugale [Tribunale Ordinario Bari, sez. 1, sentenza n. 2290/2023][Corte d’Appello Catanzaro, sez. 1, sentenza n. 99/2019].

 

ONERE DELLA PROVA: REGOLA CRUCIALE

La dinamica processuale in materia di addebito per abbandono del tetto coniugale è caratterizzata da una precisa ripartizione dell’onere probatorio.

  1. Coniuge che richiede l’addebito: Questa parte ha l’onere di provare unicamente il fatto storico dell’abbandono, ovvero che l’altro coniuge si è allontanato volontariamente e definitivamente dalla casa familiare [Tribunale Ordinario Taranto, sez. 1, sentenza n. 1857/2023][Tribunale Ordinario Novara, sez. 1, sentenza n. 602/2020].
  2. Coniuge che si è allontanato: Su quest’ultimo incombe l’onere probatorio più gravoso. Per evitare l’addebito, deve dimostrare che il suo allontanamento è stato giustificato da una “giusta causa” [Tribunale Ordinario Santa Maria Capua Vetere, sez. 1, sentenza n. 3124/2023][Tribunale Ordinario Prato, sez. 1, sentenza n. 665/2020][Tribunale Ordinario Taranto, sez. 1, sentenza n. 1857/2023][Tribunale Ordinario Novara, sez. 1, sentenza n. 602/2020][Corte d’Appello Catanzaro, sez. 1, sentenza n. 99/2019]. La mancata prova di tale giustificazione, a fronte della dimostrazione dell’abbandono, conduce inevitabilmente alla pronuncia di addebito [Tribunale Ordinario Novara, sez. 1, sentenza n. 602/2020][Tribunale Ordinario Bari, sez. 1, sentenza n. 1616/2022]. Se il coniuge che si è allontanato rimane contumace o non offre prove a sostegno della sua decisione, l’addebito è una conseguenza quasi certa [Tribunale Ordinario Taranto, sez. 1, sentenza n. 1857/2023].

 

ECCEZIONE ALLA REGOLA: “GIUSTA CAUSA” E ASSENZA DEL NESSO CAUSALE

La pronuncia di addebito non è un automatismo. È necessario che sussista un nesso di causalità tra la violazione del dovere di coabitazione e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza [Tribunale Ordinario Santa Maria Capua Vetere, sez. 1, sentenza n. 3124/2023][Tribunale Ordinario Roma, sez. 1, sentenza n. 15632/2023]. L’addebito viene escluso qualora il coniuge che si è allontanato riesca a provare che il suo gesto non è stato la causa della crisi, ma piuttosto la conseguenza di una situazione già irrimediabilmente compromessa [Tribunale Ordinario Prato, sez. 1, sentenza n. 665/2020][Tribunale Ordinario Prato, sez. 1, sentenza n. 312/2018][Cass. Civ., Sez. 6, N. 648 del 15-01-2020]. La “giusta causa” che legittima l’allontanamento, interrompendo il nesso causale, può manifestarsi principalmente in due scenari:

  1. Comportamento dell’altro coniuge: L’abbandono è giustificato se determinato da condotte dell’altro coniuge contrarie ai doveri matrimoniali, tali da rendere la convivenza intollerabile. Esempi includono vessazioni psicologiche e fisiche [Tribunale Ordinario Santa Maria Capua Vetere, sez. 1, sentenza n. 3124/2023], violenze, tradimenti, comportamenti denigratori o la violazione del dovere di assistenza morale e materiale [Cass. Civ., Sez. 1, N. 11032 del 24-04-2024].
  2. Crisi preesistente e irreversibile: L’allontanamento non è causa di addebito se interviene in un contesto in cui la crisi coniugale è già conclamata e la convivenza è diventata meramente formale [Tribunale Ordinario Santa Maria Capua Vetere, sez. 1, sentenza n. 3124/2023][Cass. Civ., Sez. 6, N. 648 del 15-01-2020]. In questo caso, l’abbandono è l’effetto e non la causa della disgregazione del vincolo matrimoniale [Tribunale Ordinario Prato, sez. 1, sentenza n. 665/2020][Tribunale Ordinario Prato, sez. 1, sentenza n. 312/2018][Tribunale Ordinario Teramo, sez. 1, sentenza n. 911/2021]. Il giudice deve procedere a un “accertamento rigoroso” per verificare la preesistenza di una crisi irrimediabile [Tribunale Ordinario Santa Maria Capua Vetere, sez. 1, sentenza n. 3124/2023][Tribunale Ordinario Salerno, sez. 1, sentenza n. 1913/2016].

L’articolo 146 del Codice Civile offre una definizione legale di “giusta causa”, stabilendo che la proposizione della domanda di separazione (o di divorzio o annullamento) costituisce di per sé una giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262]. Questo rafforza l’idea che un allontanamento precedente all’avvio delle vie legali sia presuntivamente illegittimo, a meno di altre prove [Tribunale Ordinario Bari, sez. 1, sentenza n. 2290/2023][Tribunale Ordinario Imperia, sez. 1, sentenza n. 344/2022].

 

PROVA DELLA CRISI PREESISTENTE: ELEMENTI DI VALUTAZIONE

Per dimostrare che l’abbandono è stato la conseguenza di una crisi già in atto, possono essere utilizzati diversi elementi fattuali e documentali. La giurisprudenza più recente ha valorizzato indizi obiettivi che dimostrano la fine della affectio coniugalis prima dell’allontanamento fisico. Tra questi:

  • Comunicazioni formali: L’invio di una lettera da parte di un legale con cui si manifesta la volontà di separarsi è un chiaro segnale di una crisi in atto che può giustificare il successivo allontanamento [Cass. Civ., Sez. 1, N. 11032 del 24-04-2024].
  • Accordi di separazione: La sottoscrizione di un accordo, anche se non ancora omologato, che regola le condizioni della separazione, dimostra che i coniugi erano consapevoli della fine del matrimonio e concordi sulla necessità di separarsi [Cass. Civ., Sez. 1, N. 11032 del 24-04-2024].
  • Comportamenti concludenti: La prolungata assenza di rapporti intimi, accesi contrasti con le famiglie d’origine, l’esclusione di un coniuge dalla gestione economica familiare o il ritardo con cui il coniuge “abbandonato” reagisce all’allontanamento possono essere tutti indicatori di una crisi pregressa [Cass. Civ., Sez. 1, N. 11032 del 24-04-2024][Cass. Civ., Sez. 6, N. 648 del 15-01-2020].

La Corte di Cassazione ha operato una distinzione sottile ma fondamentale tra “coabitazione” e “convivenza”. La convivenza implica una condivisione di vita che va oltre la mera presenza fisica. Quando la convivenza diventa intollerabile, anche per un solo coniuge, l’obbligo di coabitazione perde il suo significato e non può essere imposto come un “mero artificio esteriore” [Cass. Civ., Sez. 1, N. 11032 del 24-04-2024].

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL GIUDICE

Il compito del giudice non è quello di applicare una regola meccanica, ma di effettuare una “valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi” [Cass. Civ., Sez. 1, N. 11032 del 24-04-2024]. Non si può giudicare la condotta di uno senza metterla in relazione con quella dell’altro, per comprendere come le reciproche azioni abbiano inciso sulla crisi [Cass. Civ., Sez. 1, N. 11032 del 24-04-2024][Tribunale Ordinario Taranto, sez. 1, sentenza n. 1857/2023]. Ad esempio, in un caso in cui il coniuge adultero è anche colui che abbandona la casa, è ragionevole presumere che sia stata la relazione extraconiugale a causare l’abbandono, e non una crisi preesistente [Tribunale Ordinario Imperia, sez. 1, sentenza n. 344/2022]. Al contrario, se un coniuge subisce continue vessazioni, il suo allontanamento sarà considerato una legittima conseguenza di tale comportamento e non la causa della rottura [Tribunale Ordinario Santa Maria Capua Vetere, sez. 1, sentenza n. 3124/2023].

 

ABBANDONO DEL TETTO CONIUGALE

In conclusione, sebbene l’abbandono del tetto coniugale crei una forte presunzione di responsabilità nella fine del matrimonio, non determina automaticamente l’addebito. La chiave di volta risiede nell’analisi del nesso causale. Spetta al coniuge che si allontana fornire la prova rigorosa che la sua decisione è stata una conseguenza inevitabile di una crisi già irreversibile o di comportamenti intollerabili dell’altro partner, trasformando così un atto di rottura in una legittima presa d’atto della fine della convivenza.

 

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