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Vediamo ora quali sono le tutele previste dalla legge per il figlio che compie una violazione obblighi assistenza familiare nei confronti degli ascendenti.

La legge, come noto, grava i genitori di numerosi obblighi, sia dal punto di vista economico che più strettamente affettivo. Non tutti sanno che però sussiste un obbligo giuridico dei figli di rispettare i genitori nonché di contribuire al mantenimento della famiglia in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito. 

IL DOVERE DI CORRESPONSIONE DEGLI ALIMENTI 

Nello specifico sussiste un dovere ex lege per cui i figli sono onerati a provvedere ai bisogni dei genitori che, ai sensi dell’art. 317 c.c., si trovino in stato di bisogno. Quando tale ausilio familiare viene meno, il genitore, sussistendone i presupposti, può procedere giudizialmente.

La Corte di Cassazione ha definito lo stato di bisogno come l’incapacità di provvedere, in tutto o in parte, al proprio sostentamento, la quale deve ritenersi implicita e non necessita, quindi, di una specifica prova contraria (Sent. Corte Cass. n. 3334/2007).

Tale contribuzione viene definita per legge “alimenti” ed è lo stesso codice civile a precisare che a questo obbligo “sono tenuti […] i figli, anche adottivi” (art. 433 c.c.).

Una recente pronuncia di merito ha tuttavia sovvertito la prassi giurisprudenziale ritenendo che lo stato di bisogno e di incapacità di provvedere al proprio mantenimento non debba essere valutata in re ipsa per la semplice assenza di reperire un’attività lavorativa, ma sia da valutarsi nel complesso come l’impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari, quali il vitto, l’abitazione, il vestiario, le cure mediche, e deve essere valutato in relazione alle effettive condizioni dell’alimentando, tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo disponga, compresi i redditi ricavabili dal godimento di beni immobili”. (Sent. Trib. Agrigento n. 1096/2019).

Oltre a ciò la medesima pronuncia ritiene che quand’anche fosse ritenuto provato lo stato di bisogno, il genitore che richiede alla prole la corresponsione degli alimenti debba provare anche la capacità reddituale dei figli, senza la quale non è possibile calcolare la misura dell’eventuale assegno.

COME ATTIVARSI

La possibilità di ottenere il risarcimento del danno patito dal genitore si articola in due soluzioni: si può intraprendere la strada penalistica oppure quella civilistica.

L’inadempimento del figlio che compie una violazione obblighi assistenza familiare nei confronti degli ascendenti lo espone, infatti, al rischio di integrare il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all’art. 570 c.p., che prevede la reclusione fino a un anno e la multa da euro 103 a euro 1.032 anche per chi faccia mancare i mezzi di sussistenza agli ascendenti. Un abbandono del genitore può altresì configurare il reato d cui all’art. 591 c.p., che punisce con la reclusione da sei mesi a cinque anni non solo l’abbandono del minore, bensì anche quello di una persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura.

Diviene quindi necessario presentare apposita denuncia-querela entro 3 mesi dai fatti e costituirsi poi parte civile nel processo penale, fatta salva volontà del querelato di definire anticipatamente la controversia versando il dovuto. All’esito del giudizio, accertata la responsabilità penale del figlio, il giudice penale demanderà l’onere di quantificare compiutamente il danno al giudice civile, che sarà vincolato nella decisione dalla sentenza di condanna penale.

In alternativa, il genitore può citare direttamente il figlio in sede civile, ove è prevista una ritualità probatoria molto diversa dal processo penale.

Sarà compito del legale specializzato interpellato valutare la soluzione migliore nel caso concreto.

 

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Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento occorresse.

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