L’ordinamento giuridico italiano pone al centro della propria architettura normativa la tutela dei soggetti più vulnerabili, e tra questi, una posizione di preminenza è riservata ai minori d’età. Quando un minore si trova privo di figure genitoriali in grado di esercitare la responsabilità genitoriale, la legge prevede l’istituzione della tutela, un ufficio di diritto privato finalizzato a garantire la cura, l’educazione, l’istruzione e la rappresentanza legale del minore. La figura centrale di questo istituto è il tutore del minore, il cui ruolo è disciplinato principalmente dal Codice Civile e da leggi speciali.

PRESUPPOSTI PER L’APERTURA DELLA TUTELA

L’istituto della tutela si apre in circostanze ben definite, quando viene a mancare la funzione protettiva della famiglia d’origine. L’articolo 343 del Codice Civile stabilisce che la tutela si apre “se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la responsabilità genitoriale[REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262]. Tali “altre cause” includono una vasta gamma di situazioni, come la decadenza dalla responsabilità genitoriale pronunciata dal tribunale, l’interdizione dei genitori, la loro irreperibilità o una grave e prolungata malattia che ne impedisca l’esercizio delle funzioni. La competenza per l’apertura della tutela è del tribunale del circondario dove il minore ha la sede principale dei suoi affari e interessi [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262]. Con la recente riforma del processo civile (D.Lgs. 149/2022), si è chiarito che quando il giudice dispone, anche in via temporanea, la sospensione o la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, nomina contestualmente un tutore, e le funzioni del giudice tutelare sono esercitate dal giudice che procede fino alla definizione del procedimento [DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149].

 

NOMINA DEL TUTORE DEL MINORE: PROCESSO ORIENTATO ALL’INTERESSE DEL MINORE

La scelta della persona che ricoprirà l’ufficio di tutore del minore è un momento cruciale, guidato dal principio supremo dell’interesse superiore del minore, sancito da convenzioni internazionali e recepito nell’ordinamento interno [Corte Cost., sentenza n. 31 del 29 febbraio 2012]. Il processo di nomina è affidato al giudice tutelare e segue criteri precisi.

  • Designazione da parte del Genitore L’articolo 348 del Codice Civile attribuisce un valore primario alla volontà del genitore che per ultimo ha esercitato la responsabilità genitoriale. Questi può designare la persona del tutore attraverso un testamento, un atto pubblico o una scrittura privata autenticata [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262]. Tuttavia, come precisato dalla giurisprudenza, la designazione non è un atto di nomina vincolante per l’autorità giudiziaria [Tribunale Ordinario Firenze, sez. 1, sentenza n. 3581/2015]. Il giudice tutelare, infatti, può discostarsi dalla scelta del genitore qualora sussistano “gravi motivi” che si oppongano alla nomina della persona designata [Tribunale Ordinario Firenze, sez. 1, sentenza n. 3581/2015][REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262].
  • Scelta da parte del Giudice In assenza di una designazione genitoriale, o in presenza dei suddetti gravi motivi, il giudice tutelare procede alla scelta del tutore del minore. La legge indica un ordine preferenziale, orientando la scelta tra gli ascendenti o altri parenti prossimi o affini del minore [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262]. In ogni caso, la persona prescelta deve possedere requisiti fondamentali:

    In ogni caso la scelta deve cadere su persona idonea all’ufficio, di ineccepibile condotta, la quale dia affidamento di educare e istruire il minore conformemente a quanto è prescritto nell’art. 147. [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262]

    Un elemento fondamentale del processo di nomina è l’ascolto del minore. Il giudice ha l’obbligo di ascoltare il minore che abbia compiuto i dodici anni e anche il minore di età inferiore se capace di discernimento, prima di procedere alla nomina [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262].

  • Tutela affidata a Enti In situazioni particolari, qualora il minore non abbia parenti conosciuti o capaci di assumere l’incarico nel luogo del suo domicilio, la tutela può essere deferita a un ente di assistenza o all’istituto in cui il minore è ricoverato (art. 354 c.c.) [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262]. Anche i legali rappresentanti delle comunità familiari o degli istituti di assistenza esercitano temporaneamente i poteri tutelari sul minore affidato, con l’obbligo di richiedere la nomina di un tutore entro trenta giorni [LEGGE 4 maggio 1983, n. 184].

 

FUNZIONI E DOVERI DEL TUTORE DEL MINORE: CURA DELLA PERSONA E AMMINISTRAZIONE PATRIMONIALE

Il ruolo del tutore è complesso e investe tutti gli aspetti della vita del minore. Le sue funzioni possono essere ricondotte a due macro-aree: la cura della persona e la rappresentanza legale con amministrazione dei beni.

a) La Cura della Persona Questo è l’aspetto preminente dell’ufficio tutelare. Il tutore del minore ha il dovere di prendersi cura del minore, provvedendo alla sua educazione, istruzione e al suo benessere psico-fisico, in modo analogo a quanto farebbe un genitore [Tribunale Ordinario Savona, sez. 2, sentenza n. 263/2018][Tribunale Ordinario Savona, sez. 2, sentenza n. 1371/2017][Tribunale Ordinario Savona, sez. 2, sentenza n. 238/2017][Tribunale Ordinario Savona, sez. 2, sentenza n. 660/2017]. La giurisprudenza sottolinea come questo ruolo sia “eccezionale” perché consente a un soggetto di sostituirsi a un altro con modalità invasive, legittimate da una pronuncia giurisdizionale che accerta l’incapacità del minore [Tribunale Ordinario Savona, sez. 2, sentenza n. 263/2018][Tribunale Ordinario Savona, sez. 2, sentenza n. 1371/2017][Tribunale Ordinario Savona, sez. 2, sentenza n. 660/2017]. Il tutore del minore deve:

      • Prendersi cura del minore.
      • Stabilire la sua residenza e reperire un’adeguata collocazione (art. 371 c.c.) [Tribunale Ordinario Savona, sez. 2, sentenza n. 263/2018][Tribunale Ordinario Savona, sez. 2, sentenza n. 1371/2017].
      • Individuare modalità di assistenza attraverso un “progetto personalizzato” [Tribunale Ordinario Savona, sez. 2, sentenza n. 263/2018][Tribunale Ordinario Savona, sez. 2, sentenza n. 1371/2017][Tribunale Ordinario Savona, sez. 2, sentenza n. 660/2017].

La responsabilità del tutore è tale da poter configurare, in caso di inadempimento, anche il reato di abbandono di persona incapace (art. 591 c.p.) [Tribunale Ordinario Savona, sez. 2, sentenza n. 263/2018][Tribunale Ordinario Savona, sez. 2, sentenza n. 1371/2017][Tribunale Ordinario Savona, sez. 2, sentenza n. 238/2017][Tribunale Ordinario Savona, sez. 2, sentenza n. 660/2017].

b) Rappresentanza e Amministrazione Patrimoniale Il tutore rappresenta legalmente il minore in tutti gli atti civili e ne amministra il patrimonio [Tribunale Ordinario Santa Maria Capua Vetere, sez. 3, sentenza n. 323/2017]. La gestione patrimoniale, tuttavia, è strumentale alla cura della persona [Tribunale Ordinario Savona, sez. 2, sentenza n. 263/2018][Tribunale Ordinario Savona, sez. 2, sentenza n. 1371/2017]. Ogni atto di straordinaria amministrazione (es. vendita di beni, accettazione di eredità) deve essere autorizzato dal giudice tutelare, che esercita una costante vigilanza sull’operato del tutore.

L’ufficio tutelare è, per sua natura, gratuito. Al tutore del minore può essere riconosciuta un’equa indennità, ma questa non ha natura retributiva. Serve a compensare gli oneri e le spese, non facilmente documentabili, derivanti dall’amministrazione del patrimonio del minore, e non per la cura della sua persona [Corte Cost., sentenza n. 218 del 5 dicembre 2018]. Questo principio è stato ribadito con forza nel contesto della tutela volontaria dei minori stranieri non accompagnati, dove la gratuità è connaturata all’impegno volontario [Corte Cost., sentenza n. 218 del 5 dicembre 2018].

 

TUTORE DEL MINORE E ALTRE FIGURE DI PROTEZIONE: DISTINZIONI NECESSARIE

È fondamentale non confondere il tutore del minore con altre figure che intervengono nella protezione del minore.

  • Il Curatore Speciale Mentre il tutore ha funzioni generali e continuative, il curatore speciale è una figura nominata dal giudice per rappresentare il minore in specifici atti o procedimenti in cui si manifesta un conflitto di interessi, anche solo potenziale, con i suoi rappresentanti legali (genitori o lo stesso tutore) [Corte Cost., sentenza n. 83 del 16 marzo 2011][Tribunale Ordinario Santa Maria Capua Vetere, sez. 3, sentenza n. 323/2017]. La sua funzione è quella di garantire al minore un’adeguata e autonoma rappresentanza processuale [Corte Cost., sentenza n. 179 del 17 giugno 2009][Tribunale Ordinario Bari, sez. 1, sentenza n. 2528/2020]. La nomina del curatore speciale è diventata obbligatoria, a pena di nullità, in una serie di procedimenti, tra cui quelli per la decadenza dalla responsabilità genitoriale e per l’affidamento etero-familiare (art. 473-bis.8, introdotto dal D.Lgs. 149/2022) [DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149].
  • L’Affidatario L’affidamento familiare è una misura temporanea disposta quando la famiglia d’origine del minore si trova in una situazione di difficoltà non definitiva [LEGGE 4 maggio 1983, n. 184]. L’affidatario accoglie il minore nella propria famiglia, provvedendo al suo mantenimento, educazione e istruzione. A differenza del tutore del minore, l’affidatario non ha la rappresentanza legale del minore e i suoi poteri sono specificati nel provvedimento di affidamento, mentre i genitori conservano, per quanto possibile, i rapporti con il figlio e alcuni aspetti della responsabilità genitoriale [LEGGE 4 maggio 1983, n. 184].

 

TUTELA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA)

Una disciplina specifica è prevista per i minori stranieri non accompagnati (MSNA), definiti come i minorenni non aventi cittadinanza italiana o UE che si trovano in Italia “privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili” (L. 47/2017) [Cass. Civ., Sez. 6, N. 9199 del 03-04-2019][Cass. Civ., Sez. 1, N. 17603 del 20-06-2023]. Per questi minori, la competenza per l’apertura della tutela è del Tribunale per i Minorenni [Cass. Civ., Sez. 1, N. 17603 del 20-06-2023]. La legge ha istituito elenchi di “tutori volontari” presso i tribunali per i minorenni, formati e selezionati per assumere questo delicato incarico, caratterizzato da un forte spirito di solidarietà sociale [Corte Cost., sentenza n. 218 del 5 dicembre 2018].

 

TUTORE DEL MINORE

In conclusione, l’istituto della tutela rappresenta un pilastro fondamentale del sistema di protezione dell’infanzia. Il tutore del minore è investito di un ufficio di grande responsabilità, che va ben oltre la mera gestione patrimoniale per concentrarsi sulla cura, la crescita e lo sviluppo armonioso della personalità del minore. L’evoluzione normativa e giurisprudenziale continua a rafforzare gli strumenti a disposizione, assicurando che ogni decisione sia sempre e comunque adottata nel preminente e superiore interesse del minore [Corte Cost., sentenza n. 31 del 29 febbraio 2012].

 

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