Per poter comprendere il reato di truffa commessa mediante Internet (c.d. truffe online), giova ricordare brevemente quanto affrontato nel precedente articolo “Delitti contro il patrimonio: appropriazione indebita e truffa”.
Dunque, il reato di truffa, punito ai sensi dell’art. 640 c.p. si sostanzia nel comportamento posto in essere da un soggetto che, tramite artifizi e raggiri, induce taluno in errore, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto, con altrui danno.
È importante specificare che la truffa online non rappresenta una figura di reato autonoma rispetto a quella contenuta nel sopracitato articolo, ma potrebbe dirsi quale un metodo di realizzazione della condotta criminosa.
Di seguito si tratterà l’ipotesi della truffa contrattuale online, una delle più frequenti dato lo sviluppo dell’e-commerce attuale, tenendo presente però che la truffa online può essere effettuata sotto molteplici forme.
COMPETENZA E CONSUMAZIONE
Come sottolineato dal costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il momento di consumazione del delitto di truffa, anche agli effetti della competenza, risulta essere quello dell’effettivo conseguimento dell’ingiusto profitto (tra le tante, Cass. Pen. 3869/97; Cass. Pen. 14907/09).
Tale orientamento viene ribadito anche dalla Cassazione Penale con sentenza 7749/15 specificatamente all’ipotesi di truffa online, stabilendo che, nell’ipotesi di truffa contrattuale realizzata attraverso la vendita di beni online, il reato si consuma nel luogo ove l’agente consegue l’ingiusto profitto.
Tuttavia con riguardo ai pagamenti online, è necessario distinguere i metodi di pagamento utilizzati più di frequente: il pagamento mediante ricarica postepay del soggetto attivo e pagamento a mezzo di bonifico bancario.
Per quanto attiene la prima modalità, ossia la ricarica della del soggetto truffatore, il conseguimento del profitto da parte di questo ultimo si verifica nel momento stesso in cui la parte che è stata tratta in inganno ha proceduto al versamento del denaro.
Pertanto, si considera realizzato contestualmente l’effettivo conseguimento del bene, con rispettiva competenza del Tribunale del luogo ove il soggetto tratto in inganno ha effettuato la ricarica.
Per quanto attiene il bonifico bancario, il meccanismo che si verifica è differente: il soggetto truffato perde subito la disponibilità del denaro, ma il beneficiario consegue il profitto solamente nel momento in cui la somma viene effettivamente accreditata sul conto, giacché fino a quel momento il pagamento può essere revocato.
Dunque, la competenza in questo caso spetta all’ufficio ove è stato conseguito il profitto, ossia al luogo dove risulta essere radicato il conto corrente sul quale il bonifico è stato effettuato, che non sempre necessariamente coincide con il luogo dal quale il truffatore ha tratto in inganno la vittima (c.d. domicilio informatico).
DENUNCIARE LE TRUFFE ONLINE
Di qualsiasi tipologia di truffa online si tratti, dunque non solo della fattispecie contrattuale, è possibile presentare una denuncia-querela, indicando gli elementi salienti utili ai fini della ricostruzione dei fatti.
Tuttavia, qualora ricorra una delle circostanze aggravanti prevista dall’art. 61 c.p. n. 5 o 7, e cioè qualora la truffa sia stata compiuta profittando di circostanze di tempo, di luogo o di persona, tali da ostacolare la difesa pubblica o privata, ovvero se la truffa abbia causato un danno di rilevante gravità, è perseguibile d’ufficio.
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