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È POSSIBILE IL TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ IMMOBILIARI ATTRAVERSO L’APPOSIZIONE DI SPECIFICA CLAUSOLA ALL’INTERNO DELL’ACCORDO DI SEPARAZIONE CONSENSUALE O DI DIVORZIO CONGIUNTO? 

Le Sezioni Unite Civili hanno recentemente dato risposta al quesito se sia possibile inserire all’interno dell’accordo di separazione consensuale o di divorzio congiunto clausole di trasferimento di proprietà di immobiliari o di altri beni con effetti traslativi immediati.

La questione assume senz’altro una grande rilevanza sotto il profilo degli accordi patrimoniali raggiunti dai coniugi in sede di separazione o divorzio. Se da un lato è fuor di dubbio che con l’accordo di separazione o divorzio possa essere assunto un obbligo di trasferire la proprietà di un bene immobile (preliminare di vendita), rimaneva discussa in seno alla dottrina e alla giurisprudenza la possibilità di intese immediatamente traslative della proprietà all’interno del verbale di separazione consensuale o di divorzio congiunto.

 

PROBLEMA DEI REQUISITI DI FORMA E CONTENUTO DEGLI ATTI DI TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ lMMOBILIARI

L’orientamento più restrittivo, volto a negare la possibilità di effetti traslativi immediati a favore della tesi dell’efficacia meramente obbligatoria dell’eventuale accordo di trasferimento della proprietà inserito nell’accordo di separazione/divorzio, sottolineava il mancato rispetto, in caso accordo contenuto nel verbale di separazione o divorzio, dei requisiti di forma e contenuto imposti dalla legge per il trasferimento di proprietà immobiliari.

In particolare, oltre alla necessità della forma dell’atto pubblico, occorre tenere presente la disposizione di cui all’art. 29, co. 1 bis della legge n. 52/1985 secondo la quale gli atti aventi ad oggetto il trasferimento di immobili devono contenere, a pena di nullità, l’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie. A parere dottrina e la giurisprudenza più rigorose, l’identificazione catastale e la verifica catastale sarebbero demandate specificatamente al notaio. Di conseguenza, la clausola di trasferimento di un immobile inserita nell’accordo di separazione o divorzio difetterebbe di un requisito sostanziale imposto dalla legge.

 

SOLUZIONE ADOTTATA DALLE SEZIONI UNITE

In contrapposizione a tale lettura, la Suprema Corte ha precisato che la nullità prevista dall’art. 29 co. 1 bis della legge n. 52/1985 viene comminata per la sola mancanza degli allegati richiesti, a nulla rilevando che il soggetto che compie tale accertamento sia un notaio ovvero le parti con una scrittura privata autenticata. Pertanto, l’attestazione che le parti abbiano prodotto gli atti e reso le dichiarazioni sopra citate può certamente provenire dal cancelliere nell’ambito del procedimento di separazione e divorzio. D’altro canto, non produce invece nullità del trasferimento il mancato compimento, da parte dell’ausiliario del giudice, delle ulteriori verifiche catastali sull’intestatario dei beni trasferiti e della loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari.

La Corte ha poi osservato che il verbale di udienza di comparizione dei coniugi redatto dal cancelliere ai sensi dell’art. 126 c.p.c. realizza senz’altro l’esigenza della forma scritta dei trasferimenti immobiliari richiesta dall’art. 1350 c.c. ed è inoltre atto pubblico avente fede privilegiata sia della provenienza dal cancelliere – il quale riveste a tutti gli effetti la qualifica di pubblico ufficiale – sia dei fatti che egli attesta essere avvenuti in sua presenza. Conseguentemente, l’accordo di separazione o divorzio, in quanto inserito nel verbale d’udienza, costituisce, a seguito dell’omologazione ovvero della pronuncia della sentenza di divorzio, valido titolo per la trascrizione ai sensi dell’art. 2657 c.c.

In conclusione, quindi, con sentenza n. 21761 del 2021 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha statuito la piena validità delle clausole dell’accordo di divorzio a domanda congiunta o di separazione consensuale che operino il trasferimento di proprietà immobiliari o di beni mobili a favore di uno dei coniugi, o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento.

 

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Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento occorresse.

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