L’ordinamento giuridico italiano, in un percorso evolutivo culminato con la riforma della filiazione del 2012-2013, ha sancito il principio dell’unicità dello status di figlio, eliminando ogni discriminazione basata sulla nascita all’interno o al di fuori del matrimonio [Tribunale di Cosenza, Sentenza n.1127 del 16 maggio 2024][Corte Cost., sentenza n. 79 del 30 marzo 2022]. Tale equiparazione ha profonde implicazioni in materia successoria, garantendo a tutti i figli i medesimi diritti sull’eredità del genitore. Tuttavia, una questione complessa e di notevole rilevanza pratica emerge quando il figlio non sia stato formalmente riconosciuto al momento dell’apertura della successione. In questo scenario, si pone l’interrogativo sulla possibilità per tale soggetto di stipulare una transazione avente ad oggetto i propri diritti ereditari, prima ancora che il suo status sia stato accertato giudizialmente.

STATUS DI FIGLIO E DIRITTI SUCCESSORI

La Legge n. 219/2012 e il successivo Decreto Legislativo n. 154/2013 hanno rivoluzionato il diritto di famiglia, introducendo il principio fondamentale secondo cui “tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico” (art. 315 c.c.) [Corte Cost., sentenza n. 79 del 30 marzo 2022]. Questa riforma ha abrogato la distinzione tra figli “legittimi” e “naturali”, unificando la disciplina e garantendo piena parità di trattamento [Tribunale di Cosenza, Sentenza n.1127 del 16 maggio 2024]. In ambito successorio, la vocazione legale dei figli nati fuori dal matrimonio presuppone che la filiazione sia stata formalmente stabilita, attraverso il riconoscimento volontario o una dichiarazione giudiziale di paternità o maternità (art. 573 c.c.) [Cass. Civ., Sez. 2, N. 8519 del 01-04-2025]. La sentenza che accerta la filiazione ha efficacia retroattiva (ex tunc), operando fin dal momento della nascita del figlio [Cass. Civ., Sez. 2, N. 8519 del 01-04-2025][Cass. Civ., Sez. 2, N. 8517 del 01-04-2025]. Di conseguenza, la dichiarazione giudiziale di paternità, anche se intervenuta dopo la morte del genitore, non conferisce di per sé la qualità di erede, ma fa sorgere il diritto del figlio di partecipare alla successione ab intestato [Cass. Civ., Sez. 2, N. 8519 del 01-04-2025]. È cruciale notare che il diritto di accettare l’eredità, per il figlio la cui filiazione è accertata giudizialmente dopo l’apertura della successione, sorge solo con il passaggio in giudicato della relativa sentenza [Cass. Civ., Sez. 2, N. 8519 del 01-04-2025]. Da tale momento decorre il termine decennale di prescrizione per l’accettazione, come specificato dall’art. 480, comma 2, c.c. [Tribunale Ordinario Firenze, sez. 1, sentenza n. del 28 dicembre 2021].

 

VALIDITÀ DELLA TRANSAZIONE SUI DIRITTI EREDITARI POTENZIALI

La questione centrale riguarda la validità di un accordo transattivo con cui il presunto figlio, prima del definitivo accertamento del suo status, rinunci ai diritti patrimoniali derivanti dalla filiazione, inclusi quelli successori, a fronte di un corrispettivo. A prima vista, un simile accordo potrebbe sembrare in contrasto con il divieto dei patti successori (art. 458 c.c.), che sancisce la nullità di ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione o dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha fornito una soluzione chiara, orientata a riconoscere la validità di tali accordi. Una pronuncia fondamentale, richiamata anche in decisioni più recenti, è la sentenza della Corte di Cassazione n. 5037 del 2011, la quale ha ritenuto valida una convenzione con cui il figlio, prima del passaggio in giudicato della sentenza di dichiarazione della paternità, aveva rinunciato, dietro corrispettivo, a tutti i diritti di natura patrimoniale (inclusi quelli successori) derivanti dal suo preteso stato di figlio del testatore [Cass. Civ., Sez. 2, N. 8519 del 01-04-2025]. Il ragionamento della Corte si fonda su una distinzione sottile ma decisiva:

La soluzione di Cass. n. 5037/2011, fondata sul rilievo che la sentenza di accertamento della filiazione conferisce al figlio uno status con efficacia retroattiva fin dalla nascita (Cass. n. 23596/2006; n. 26575/2007), è certamente da condividere […] [Cass. Civ., Sez. 2, N. 8519 del 01-04-2025].

L’accordo transattivo non viene qualificato come un patto successorio nullo perché il suo oggetto non è la disposizione di diritti su una successione futura, ma la composizione di una lite, attuale o potenziale, relativa alle conseguenze patrimoniali di uno status incerto (res dubia). Il figlio non sta disponendo di una mera aspettativa, ma di un complesso di diritti patrimoniali la cui esistenza dipende dall’esito di un giudizio. La transazione, quindi, serve a definire con certezza e in via immediata una situazione giuridica altrimenti caratterizzata da aleatorietà, evitando i costi e le lungaggini del contenzioso.

 

LIMITI INVALICABILI DELLA TRANSAZIONE: INDISPONIBILITÀ DELLO STATUS

Se la transazione sui diritti patrimoniali è ammessa, esiste un limite assoluto e invalicabile: l’indisponibilità dello status filiationis. Lo status di figlio attiene al nucleo dei diritti inviolabili della persona, costituendo una delle componenti più rilevanti del diritto all’identità personale, tutelato dagli articoli 2 della Costituzione e 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo [Cass. Civ., Sez. 1, N. 19824 del 22-09-2020]. Come affermato dalla Corte di Cassazione:

[…] il diritto del figlio ad uno “status” filiale corrispondente alla verità biologica costituisce una delle componenti più rilevanti del diritto all’identità personale che accompagna senza soluzione di continuità la vita individuale e relazionale non soltanto nella minore età, ma in tutto il suo svolgersi [Cass. Civ., Sez. 1, N. 19824 del 22-09-2020].

Le azioni di stato, come l’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità (art. 269 c.c.) o l’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità (art. 263 c.c.), sono tassativamente previste dalla legge e non possono essere oggetto di rinuncia o transazione [Tribunale Ordinario Modena, sez. S1, sentenza n. 1488/2019][Cass. Civ., Sez. 1, N. 4791 del 24-02-2020]. Pertanto, un accordo che preveda la rinuncia del figlio a promuovere o proseguire l’azione per l’accertamento del proprio status sarebbe nullo per illiceità dell’oggetto. La transazione può validamente riguardare esclusivamente le conseguenze economiche e patrimoniali derivanti dalla filiazione, ma non può in alcun modo impedire al figlio di agire in giudizio per vedere accertata la verità biologica del proprio legame genitoriale.

 

IMPATTO DELLA RIFORMA DELLA FILIAZIONE (L. 2019/2012)

La riforma del 2012-2013 ha ulteriormente ampliato la portata dei diritti successori del figlio, con importanti riflessi anche sulla materia in esame. Il novellato art. 74 c.c. ha introdotto un concetto di parentela onnicomprensivo, stabilendo che il vincolo sorge tra persone che discendono da uno stesso stipite, indipendentemente dal fatto che la filiazione sia avvenuta all’interno o fuori dal matrimonio [Tribunale di Cosenza, Sentenza n.1127 del 16 maggio 2024]. Ciò comporta che il riconoscimento (o la dichiarazione giudiziale) produce effetti non solo nei confronti del genitore, ma anche verso tutti i parenti di quest’ultimo [Tribunale di Cosenza, Sentenza n.1127 del 16 maggio 2024]. Di conseguenza, il figlio nato fuori dal matrimonio acquisisce diritti successori non solo verso il genitore, ma anche verso nonni, zii e altri parenti, fino al sesto grado [Tribunale di Cosenza, Sentenza n.1127 del 16 maggio 2024]. Questa espansione dei diritti successori deve essere tenuta in debita considerazione nella redazione di un accordo transattivo. Una transazione che si limiti a liquidare i diritti del figlio sull’eredità del solo genitore, senza considerare i potenziali diritti verso altri parenti, potrebbe rivelarsi parziale e non pienamente risolutiva. Le parti devono quindi valutare attentamente l’intera rete di rapporti parentali e successori che si costituirebbe con l’accertamento della filiazione. Inoltre, le disposizioni transitorie della riforma (art. 104, D.Lgs. n. 154/2013) hanno previsto un’applicazione retroattiva di tali principi, consentendo ai “nuovi” parenti di far valere i diritti successori anche su eredità apertesi prima dell’entrata in vigore della legge, con termini di prescrizione ricalcolati [Tribunale di Cosenza, Sentenza n.1127 del 16 maggio 2024].

 

TRANSANZIONE SUI DIRITTI EREDITARI DEL FIGLIO NON RICONOSCIUTO

In sintesi, la transazione sui diritti ereditari del figlio non ancora riconosciuto è uno strumento giuridico valido ed efficace, a condizione che rispetti precisi limiti. La giurisprudenza ne ammette la validità, escludendone la natura di patto successorio, in quanto l’accordo mira a comporre una lite sulle conseguenze patrimoniali di uno status incerto [Cass. Civ., Sez. 2, N. 8519 del 01-04-2025]. Tuttavia, la validità è circoscritta ai soli diritti di natura patrimoniale. Lo status di figlio, quale elemento fondamentale dell’identità personale, rimane un diritto indisponibile e non può essere oggetto di alcuna rinuncia o transazione [Cass. Civ., Sez. 1, N. 19824 del 22-09-2020]. Il figlio conserverà sempre il diritto di agire per l’accertamento della verità biologica, anche dopo aver stipulato un accordo economico. La riforma della filiazione ha ampliato la sfera dei diritti successori, estendendoli a tutta la linea parentale del genitore [Tribunale di Cosenza, Sentenza n.1127 del 16 maggio 2024]. Questo aspetto deve essere attentamente considerato nella negoziazione e redazione di tali accordi, al fine di garantire una composizione degli interessi che sia completa e prevenga futuri contenziosi. La transazione si conferma così un istituto duttile, capace di bilanciare l’esigenza di certezza dei rapporti giuridici patrimoniali con la tutela dei diritti fondamentali della persona.

 

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Foto Agenzia Liverani