Questa guida pratica vuole schematicamente offrire le principali indicazioni da seguire nel caso in cui sia necessaria la sospensione del mutuo a causa delle difficoltà economiche sopraggiunte per l’emergenza coronavirus.
L’imponente ondata normativa richiesta dall’emergenza coronavirus in atto ha investito, tra i moltissimi ambiti di applicazione, anche i contratti di mutuo stipulati con gli istituti bancari. Già con il Decreto Legge 9/2020 erano state previste delle apposite agevolazioni, ampliate ulteriormente dal DL 18/2020 (il Decreto “Cura Italia”). Si esamineranno ora i profili su chi e come si può accedere alle nuove misure governative.
IN COSA CONSISTE L’AGEVOLAZIONE
Le misure governative permettono, sussistendo determinati requisiti che si vedranno a breve, di sospendere il pagamento delle rate del mutuo dovute all’istituto bancario.
Ciò significa che il mutuatario rientrante nella speciale casistica della normativa ha facoltà di chiedere la sospensione del mutuo per la prima casa, accedendo al Fondo di solidarietà (istituito già con la legge 244/2007).
Per il periodo di sospensione del mutuo, il Fondo pagherà alle banche, in luogo dei mutuatari, il 50% della quota dei mancati interessi maturati sulle rate non versate, calcolati sulla base dell’Irs (Interest Rate Swap) o dell’Euribor presi come riferimento per il calcolo del piano di ammortamento. Il restante 50% degli interessi maturati durante la sospensione resterà a carico del titolare del mutuo non appena sarà terminato il periodo di congelamento. Terminato il periodo di sospensione del mutuo, il mutuatario riprenderà a pagare le rate partendo dalla quota capitale residua lasciata al momento della domanda ed il piano di ammortamento verrà quindi allungato di un periodo pari alla durata della sospensione.
La durata del congelamento delle rate è differente a seconda della specifica situazione dell’interessato: lo stop può infatti avere una durata massima non superiore a: 6 mesi quando la sospensione/riduzione del lavoro del richiedente ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi; 12 mesi quando la sospensione/riduzione dell’orario di lavoro interessa un periodo che va dai 151 ai 302 giorni di lavoro consecutivi; 18 mesi se la sospensione/riduzione dell’orario di lavoro supera i 303 giorni lavorativi consecutivi.
Al beneficio in esame è possibile accedervi per i 9 mesi decorrenti dall’entrata in vigore del Decreto Cura Italia ed è altresì necessario sottolineare che i finanziamenti personali e le cessioni del quinto non rientrano nelle disposizioni normative in commento.
LE CONDIZIONI PER ACCEDERE AI BENEFICI
La possibilità di fruire delle nuove misure adottate dal Governo, anzitutto, non si rivolge a chiunque abbia sottoscritto un contratto di mutuo, ma appone invero delle limitazioni.
Per i lavoratori dipendenti, l’accesso al Fondo è infatti possibile coi seguenti requisiti:
- la sospensione dell’attività lavorativa o riduzione dell’orario di lavoro deve essere pari ad almeno 30 giorni;
- l’immobile oggetto del mutuo deve essere la prima casa e non può essere destinato a un’abitazione di lusso;
- il capitale residuo del mutuo non può superare i 250.000 euro;
- la sospensione non può però essere richiesta in caso di ritardo superiore ai 90 giorni consecutivi nel pagamento delle rate oppure nel caso di finanziamenti che hanno già avuto agevolazioni pubbliche, come per i mutui che hanno beneficiato del Fondo di garanzia prima casa.
Per i lavoratori autonomi, nei confronti dei quali l’agevolazione in esame è stata prevista dall’art. 54 del Decreto Cura Italia, la possibilità di sospendere le rate del mutuo è determinata dalla riduzione del fatturato medio giornaliero superiore al 33% rispetto a quello dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o restrizione della propria attività dovute alle restrizioni imposte dalla situazione emergenziale.
Infine, non c’è alcuna limitazione di reddito per fruire delle nuove misure, essendo stato eliminato il requisito ISEE e rendendo quindi l’agevolazione accessibile a molti più soggetti.
Ai sensi del Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23, art. 12 comma 2, per un periodo di nove mesi dall’entrata in vigore del decreto, ossia fino all’8 gennaio 2021, l’accesso ai benefici del Fondo è stato ammesso anche nell’ipotesi di mutui in ammortamento da meno di un anno.
COME FARE
Per poter essere ammessi alla sospensione del mutuo è necessario compilare il modulo dedicato disponibile anche sul sito Consap (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici) ed interfacciarsi quindi direttamente con la propria banca. Oltre al modulo di richiesta compilato, bisognerà consegnare alla banca anche la documentazione che attesti il rispetto dei requisiti sopraindicati. Dopodiché, la filiale inoltrerà la documentazione a Consap che farà tutte le verifiche del caso e fornisce una risposta positiva o negativa entro 15 giorni. In caso di esito positivo, la sospensione viene attivata nei successivi 30 giorni lavorativi.
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