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L’art. 63, comma terzo, delle Disposizioni per l’Attuazione del Codice Civile prevede espressamente la facoltà di sospensione della fornitura dei servizi da parte dell’Amministratore di condominio: “in caso di mora nel pagamento dei contributi che sia protratta per un semestre, l’amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato”.

CONDIZIONI PER LA SOSPENSIONE DELLA FORNITURA DEI SERVIZI

La disposizione sopracitata, pertanto, richiede quale condizione per procedere alla sospensione del servizio di fornitura elettrica:

  1. la mora nel pagamento dei contributi che sia protratta per un semestre”;
  2. il servizio oggetto della sospensione sia “suscettibile di godimento separato”.

 

L’ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE

La giurisprudenza in merito, però, ha manifestato orientamenti discordanti sull’interpretazione e l’applicazione della norma sopracitata e, allo stato, non è individuabile una corrente di pensiero prevalente.

In particolare, il Tribunale di Milano (ord. del 24.10.2013), così come il Tribunale di Modena (ord. 5.6.2015) predilige un orientamento volto a concedere la possibilità di sospensione dei servizi “non essenziali”, al fine di non ledere i diritti fondamentali della persona e costituzionalmente garantiti; nel caso de quo, infatti, sarebbe necessario valutare l’essenzialità o meno del servizio di fornitura elettrica erogato a favore del condominio moroso.

Maggiore cautela esprime la Suprema Corte di Cassazione (sent. n. 47276 del 30.11.2015), la quale ritiene opportuno integrare la disciplina prevista dall’art. 63, comma terzo, delle Disposizione per l’Attuazione del Codice Civile con quella dell’art. 392 c.p. che prevede “chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a cinquecentosedici euro […]”.

 

CONCLUSIONI

Tanto premesso, al fine di prevenire e/o evitare ogni e qualsivoglia possibile contestazione e/o attribuzione di responsabilità penale, l’Amministratore potrebbe valutare la possibilità di ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria al fine di ottenere la preventiva autorizzazione a procedere alla sospensione del servizio di fornitura elettrica erogato in favore dell’unità immobiliare proprietà del condomino moroso.

Ad ogni modo, il Condominio potrà valutare di promuovere un’azione giudiziale (ndr. ricorso per decreto ingiuntivo) al fine di tentare di recuperare le somme dovute dal condominio moroso.

 

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Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento occorresse.

Per conoscere i servizi che si offrono, di seguito il link alla pagina relativa al diritto condominiale.

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