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L’emergenza epidemiologica ha avuto ripercussioni su tutti fronti, incluso quello delle dei divorzi e delle separazioni in Italia. In relazione agli ambiti in cui si estrinseca la vita degli ex coniugi talvolta l’intervento governativo ha individuato specifiche misure, talaltra non ha, di contro, previsto alcunché. Ma vediamo più nel dettaglio gli ambiti storicamente più in evidenza in tema di diritto di famiglia, vale a dire la possibilità di visitare la prole e l’assegno di mantenimento.

COSA FARE SE I CONIUGI SEPARATI/DIVORZIATI HANNO FIGLI

Le restrizioni volte ad evitare gli spostamenti hanno creato molta incertezza in tema di possibilità di recarsi a visitare il proprio figlio collocato presso l’abitazione dell’altro coniuge. L’Esecutivo con nota del 10 marzo ha fatto chiarezza sul punto, precisando che “gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio”.

Lo spostamento fuori dalla propria abitazione è stato quindi fatto rientrare nella casistica delle situazioni di necessità che, quando effettivamente sussistono, giustificano l’uscita dalla propria abitazione affiancandosi alle comprovate esigenze lavorative, ai motivi di salute ed al rientro presso il domicilio.

La giurisprudenza di merito si è subito adeguata alle statuizioni governative: il Tribunale di Milano il giorno successivo alla nota governativa ha infatti subito imposto ad una coppia di genitori separati di attenersi agli accordi raggiunti nel giudizio di separazione sulle frequentazioni padre-figli, pur abitando padre e madre del bambino in due comuni diversi. Di pari tenore è anche un provvedimento emesso nei giorni più recenti (3 aprile n.d.r.) dal Tribunale di Busto Arsizio, che ha assunto che “il diritto di visita dei figli di genitori separati e divorziati non ha subìto limitazioni a seguito della normativa emergenziale per fronteggiare il Coronavirus, in quanto certamente rientrante nelle “situazioni di necessità” che legittimano lo spostamento sul territorio”.

La giurisprudenza di merito è quindi orientata in conformità alle statuizioni dell’Esecutivo, pur registrandosi casi in cui queste sono state disattese: il Tribunale di Bari, con ordinanza del 3 aprile scorso, fissando l’udienza per il giudizio di separazione dei coniugi, ha infatti disposto l’affidamento condiviso dei figli minori con collocamento privilegiato presso la madre, sospendendo gli incontri dei minori con il padre fintanto che l’emergenza sanitaria non sarà superata.

In ogni caso, il filo conduttore è quello di non limitare i provvedimenti nei divorzi e nelle separazioni in Italia in cui è stato quindi previsto un diritto di visita, assumendo però sempre le precauzioni del caso in nome, soprattutto, della tutela della salute del minore.

QUALI RIPERCUSSIONI SULL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO?

L’obbligo di pagamento dell’assegno di mantenimento (sia nei confronti dei figli che verso il coniuge) non ha natura contrattuale ma si fonda su specifiche norme, volte a garantire l’assistenza economica al soggetto debole economicamente, anche in caso di disgregazione familiare. L’art. 91 del DL 18/2020Decreto Cura Italia (“Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 Codice Civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”) non trova applicazione sul punto, in quanto abbraccia unicamente le obbligazioni nascenti da contratto e non da rapporti di tipo familiare neppure in via analogica, trattandosi di norma speciale.

La crisi economica ha evidentemente ripercussioni però anche sugli ex coniugi e, in assenza di puntuali interventi normativi, la situazione si rivela poco chiara.

Una disamina secondo i principi del diritto di famiglia impone però di ritenere che l’obbligo di mantenimento rimane tale in proporzione alle capacità reddituali dell’onerato: la proporzione è infatti operata in base alle rispettive sostanze e secondo la capacità di lavoro, professionale o casalingo (art. 316-bis c.c.); l’entità del mantenimento dell’ex coniuge è determinata in relazione anche ai redditi dell’obbligato (art. 156 c.c.); l’assegno divorzile è determinato anche in ragione del reddito dell’onerato (articolo 5 Legge 898/1970).

I riferimenti normativi conducono alla conclusione che, se la disponibilità economica dell’onerato è mutata in ragione dei provvedimenti governativi, le obbligazioni stabilite antecedentemente non possono rimanere invariate, quantomeno con riferimento al periodo dell’emergenza sanitaria.

Ove l’obbligo di pagamento di assegni di mantenimento o alimentari sia disposto da un provvedimento del Giudice nei divorzi e seprazioni in italia, è d’uopo sottolineare che l’onerato non può limitarsi a sospendere il pagamento o ridurne l’entità. A tal proposito l’interessato deve presentare apposito ricorso al Tribunale competente per chiedere la riduzione dell’obbligo impostogli, allegando precipui elementi probatori che riconducano la sua difficoltà economica all’emergenza sanitaria.

Essendo in ogni caso momentaneamente sospese le udienze, qualsiasi questione è rimessa al momento in cui la fase attuale dell’emergenza sarà cessata.

I RISVOLTI PENALISTICI

La mancata corresponsione di importi in favore del figlio o dell’ex coniuge può configurare altresì il delitto rubricato “violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio” (art. 570bis c.p.), che punisce specificamente il “coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”. Come ovvio, anche su questo profilo la crisi economica da Covid-19 può avere un impatto fondamentale: se, infatti, la mancata corresponsione delle somme dovute è da attribuire ad uno stato di indigenza assoluta da parte dell’obbligato, l’indisponibilità di mezzi economici verificatasi incolpevolmente esclude l’elemento psicologico del reato in esame; occorre pertanto che si tratti di una situazione di persistente, oggettiva e, appunto, incolpevole difficoltà.

 

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Lo studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento occorresse.

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