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A seguito delle recenti misure di contenimento dell’emergenza causata dal contagio del virus Covid-19, è necessario che ciascuno di noi faccia fronte a quanto era stato preventivamente programmato nella quotidianità: un viaggio organizzato da mesi, un matrimonio da celebrare, un evento importante già organizzato.

Tutte queste realtà fanno si che, a seguito di accordo tra le parti, una di esse abbia già provveduto a corrispondere la propria prestazione (pagamento di un acconto o dell’intera somma), e tuttavia la controprestazione diviene inesigibile per via delle misure di contenimento aventi efficacia coercitiva su tutto il territorio nazionale.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Ai sensi dell’art. 1256 c.c. l’obbligazione contrattuale si estingue quando la prestazione diventa impossibile per causa non imputabile al debitore, e, nel caso che ci occupa, appare pacifico come l’emergenza causata dal virus Covid-19 rientri tra le cause di forza maggiore.

Al riguardo, quindi, la giurisprudenza ritiene -da un lato – che, in caso di prestazione impossibile, l’obbligazione debba essere ritenuta estinta senza obbligo di risarcimento da parte del debitore per la mancata controprestazione e – dall’altro – che, ai sensi dell’art. 1463 c.c., il debitore non possa pretendere (o trattenere) la controprestazione dell’altra parte, essendo venuto meno per circostanze oggettive il sinallagma contrattuale (Sent. Corte Cass. n. 8766/2019).

Semplificando, la prestazione non sarà più esigibile, con conseguente diritto per chi è impossibilitato a riceverla alla restituzione di quanto versato, ciò se la prestazione risulti ictu oculi impossibile.

Nel qual caso in cui, invece, la prestazione sia impossibile solo temporaneamente, il co. 2 art. 1256 c.c. prevede che l’obbligazione rimanga valida sino a quando la prestazione non torni esigibile, a meno che il creditore che ha provveduto al pagamento non abbia più interesse a conseguirla, verificandosi in tal caso la sopravvenuta inutilizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell’obbligazione (Cassazione civile, sez. III, 20/12/2007, n. 26958).

In conclusione, se la prestazione è impossibile o non è utile posticiparla, la parte che ha già provveduto al pagamento della prestazione ha diritto al rimborso di quanto versato in via anticipata.

LE SPECIFICHE MISURE PREVISTE DAL DECRETO LEGGE N.9 DEL 2 MARZO 2020

Il Decreto Legge n.9 del 2 marzo 2020  – Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 –  all’ articolo 28 prevede espressamente la possibilità, per coloro i quali si trovano nelle situazioni sotto elencate, di ottenere il rimborso di titoli di viaggi e pacchetti turistici.

CASISTICHE

  • a) Soggetti sottoposti alla misura della “quarantena” con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo  periodo di quarantena o permanenza domiciliare;
  • b) Soggetti  residenti,  domiciliati  o  destinatari  di  un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio (ad oggi, tutto il territorio nazionale) con  riguardo  ai  contratti  di  trasporto  da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti (ad oggi, fino al 3 Aprile 2020);
  • c) Soggetti risultati positivi al virus COVID-19, con  riguardo  ai  contratti  di  trasporto  da eseguirsi nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;
  • d) Soggetti che abbiano organizzato soggiorni  o  viaggi  con partenza  o  arrivo  nelle  aree  interessate   dal   contagio indicate nel decreto Legge (ad oggi, tutto il territorio nazionale), con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia del decreto (ad oggi, fino al 3 Aprile 2020);
  • e) Soggetti  che  abbiano  organizzato  la  partecipazione  a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di  carattere  culturale,  ludico, sportivo e religioso, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti con riguardo  ai  contratti  di trasporto  da  eseguirsi  nel  periodo  di  efficacia  dei  provvedimenti;
  • f) Soggetti che siano intestatari di titolo di viaggio,  acquistati  in Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove  sia  impedito  o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione  della  situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19;

COME OTTENERE IL RIMBORSO

Coloro i quali si trovino nelle predette casistiche, possono comunicarlo all’agenzia di viaggi/tour operator o vettore (compagnia aerea, ferroviaria, di navigazione ecc.) allegando il titolo di  viaggio e, se si rientra nella casistica indicata al punto e), anche la documentazione attestante la programmata partecipazione ad una  delle manifestazioni, iniziative o eventi annullati.

La comunicazione deve essere inoltrata entro 30 giorni, che decorrono da:

  • La cessazione delle situazioni indicate nei casi che vanno dalla lettera a) alla lettera d);
  • La data di annullamento, sospensione o  rinvio  del  corso  o  della procedura  selettiva,   della   manifestazione,   dell’iniziativa   o dell’evento indicate alla lettera e);
  • La data prevista per la partenza nel caso indicato alla lettera f)

L’ agenzia di viaggi/tour operator o vettore (compagnia aerea, ferroviaria, di navigazione ecc.) entro 15 giorni  dalla comunicazione procederà al rimborso del corrispettivo versato dal soggetto per il titolo di viaggio, all’emissione di un  voucher  di  pari  importo  da utilizzare entro un anno dall’emissione, ovvero un pacchetto  sostitutivo di qualità equivalente o superiore.