Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato in data 11 marzo 2020 un nuovo provvedimento contenente nuove misure di contenimento e gestione dell’emergenza COVID-19, aventi efficacia su tutto il territorio nazionale
EFFICACIA DELLE MISURE ADOTTATE
Le disposizioni del decreto in analisi producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 fino al 25 marzo 2020.
Le misure adottate prevarranno, ove incompatibili, sulle precedenti disposizioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020.
LE NUOVE DISPOSIZIONI
Il decreto prevede la sospensione di tutte le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità.
Viene disposta la chiusura dei mercati, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) e delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) ad esclusione:
a) delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, attività che comunque per operare dovranno garantire la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
b) della ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.
Possono continuare ad operare le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie e, in ogni caso, deve essere garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
LE RACCOMANDAZIONI NON VINCOLANTI
Al fine di limitare gli spostamenti a tutela del contenimento della diffusione del virus, viene raccomandato a chi gestisce attività produttive e attività professionali di:
– utilizzare la modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
– incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
– sospendere le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
– assumere protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
– incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
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Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento occorresse.