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REGISTRAZIONE DI CONVERSAZIONE: QUANDO È LECITA?

È lecito registrare una conversazione, anche telefonica, che intercorre tra due parti purché la registrazione sia effettuata da una delle parti presente e partecipe, anche quando ciò avvenga senza informare l’altra parte.
Qualora invece il soggetto che registra la conversazione non sia parte della stessa, non essendo presente o non essendo autorizzato ad assistervi, si tratterebbe di un soggetto terzo alla conversazione e, in questo caso, non si tratterebbe più di una mera registrazione ma di un’intercettazione, che necessita invece di apposita autorizzazione, ed in mancanza deve considerarsi attività non lecita.

 

UTILIZZABILITÀ DELLA REGISTRAZIONE DI CONVERSAZIONE NEL PROCESSO PENALE

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 36747/2003 ha fornito una chiara esposizione di come qualificare la registrazione di una conversazione e ha stabilito i presupposti della sua utilizzabilità.
La registrazione costituisce una forma di documentazione di un fatto storico, della quale l’autore può disporre legittimamente, in quanto l’oggetto della conversazione entra a far parte del patrimonio conoscitivo dei partecipanti legittimati.
Vi è tuttavia un limite alla divulgazione del contenuto della registrazione, ossia quando vi sia uno specifico divieto quale il segreto d’ufficio.
La conversazione diviene così a tutti gli effetti una prova documentale, acquisibile nel corso del procedimento penale attraverso il meccanismo di cui all’art. 234 c.p.p., che qualifica come documento tutto ciò che rappresenta fatti persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo.

 

REGISTRAZIONE DI CONVERSAZIONE E DIRITTO ALLA PRIVACY

Non è possibile invocare il diritto alla privacy in relazione alla registrazione di conversazioni in quanto il GDPR, che attualmente disciplina il diritto e il trattamento della privacy, non si applica al trattamento di dati personali effettuato da una persona fisica nell’ambito di attività a carattere esclusivamente personale o domestico; quindi, senza una connessione con un’attività commerciale o professionale non risulta necessaria alcuna informativa privacy o alcun consenso alla registrazione nel caso di conversazione con il soggetto “captante” presente.

 

DIFFUSIONE DELLA REGISTRAZIONE

Chiarito che la registrazione è legittimamente utilizzabile in giudizio quale prova documentale, parimenti non può dirsi della diffusione della medesima.
Infatti, la divulgazione di quanto registrato è possibile solamente se volta a far valere un proprio diritto, come affermato dalla Corte di Cassazione che ha sottolineato che la previsione del consenso del titolare dei dati subisce “deroghe ed eccezioni quando si tratti di far valere in giudizio il diritto di difesa” (cass. Sez. unite 3034/2011).
Altresì è possibile divulgare la conversazione soltanto se sussiste un interesse in tal senso, essendo in questo caso libero esercizio del diritto di cronaca.

 

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Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento occorresse.

Per conoscere i servizi che si offrono, di seguito il link alla pagina del Diritto Penale.

Foto Agenzia Liverani

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