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REATO DI DIFFAMAZIONE: IN COSA CONSISTE? 

Affinché sia integrato il reato di diffamazione p.p. dall’art. 595 c.p. è necessario che sia perpetrata un’offesa volontaria alla reputazione di una persona assente.
I requisiti essenziali ai fini della configurazione della fattispecie sono dunque l’offesa dell’altrui reputazione, l’impossibilità per il soggetto passivo di percepire fisicamente l’offesa arrecatagli e la presenza di almeno due persone.

 

SCRIMINANTI: DIRITTO DI CRITICA E DI CRONACA

Il diritto di critica e il diritto di cronaca discendono entrambi dall’art. 21 della Costituzione, quali tutele della libera manifestazione del pensiero e di parola.

 

DIRITTO DI CRITICA

Posto che mediante la cronaca, come vedremo di seguito, si riferisce un’informazione obiettiva, mediante l’esercizio del diritto di critica si esprime invece una valutazione soggettiva di un dato evento e/o circostanza. Affinché la diffusione di notizie o di opinioni potenzialmente diffamatorie non conduca l’autore a commettere reato, vi sono dei requisiti che, se osservati, rendono non punibili tali condotte.
E così, è necessario che l’opinione venga esposta in una forma corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione, e non in modo tale da sfociare in un’aggressione gratuita e immotivata della reputazione altrui (cass. pen. n. 17243/2020). È tuttavia concesso utilizzare alcuni termini che, pur essendo oggettivamente offensivi, sono necessari al mero giudizio critico negativo e non finalizzati all’offesa gratuita. Oltre a tale requisito, vi deve essere un’esistenza concreta di un pubblico interesse al racconto e alla divulgazione della notizia e la corrispondenza tra la narrazione e i fatti realmente accaduti.

 

DIRITTO DI CRONACA

Per esercitare correttamente il diritto di cronaca, il giornalista, una volta appresa la notizia, dovrà accertarne la verità attraverso un accurato esame della fonte di acquisizione, che vi sia un interesse pubblico alla conoscenza del fatto oggetto di diffusione e che esso venga pubblicato senza elementi aggiuntivi, che di fatto potrebbero invece rientrare nel diritto di critica.
In particolare, con riguardo invece il diritto di cronaca, la Corte di Cassazione ha avuto più volte modo di precisare quali sono le condizioni necessarie per poter invocare la scriminante dell’esercizio di tale diritto.
Nella sentenza n. 6902/2012 si specifica infatti che la notizia riportata debba rispettare i limiti della verità, della continenza e della pertinenza.
In primo luogo, dunque la notizia deve essere vera e deve sussistere un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti, altrimenti verrebbe in questo modo violato il diritto alla riservatezza.
In secondo luogo, vi deve essere continenza delle espressioni usate (le cui modalità espressive, pur offensive, devono essere pacate e contenute) (così, tra le altre, Cass. Pen. 36045/2014; Cass. pen. 4853/2016; Cass. Pen. 25518/2016).
Ciò detto, nel caso in cui vengano rispettati questi limiti, non risulta configurabile alcun reato in capo a chi diffonde la notizia, dovendosi tutelare il legittimo esercizio del diritto di critica e di cronaca, in relazione alla divulgazione di una notizia avente potenzialità diffamatoria.

 

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Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento occorresse.

Per conoscere i servizi che si offrono, di seguito il link alla pagina del Diritto Penale.

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