Il recupero crediti insoluti rappresenta una fase critica e spesso complessa per imprese e privati. Un’efficace strategia di gestione del credito non può prescindere da una profonda conoscenza degli strumenti che l’ordinamento giuridico mette a disposizione, i quali si articolano principalmente in due percorsi distinti ma interconnessi: la fase stragiudiziale e quella giudiziale.

FASE STRAGIUDIZIALE DEL RECUPERO CREDITI: TENTATIVO BONARIO

La fase stragiudiziale, o extragiudiziale, costituisce il primo e fondamentale approccio alla gestione di un’insolvenza. L’obiettivo è ottenere il pagamento del dovuto in via amichevole, senza ricorrere all’autorità giudiziaria, con un notevole risparmio di tempi e costi e, potenzialmente, preservando i rapporti commerciali con il debitore. Le attività tipiche di questa fase includono:

  • Solleciti di pagamento: Contatti informali (telefonici, via email) per ricordare la scadenza del debito.
  • Lettera di diffida ad adempiere: Atto formale, solitamente redatto da un legale e inviato tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) o raccomandata con avviso di ricevimento. Questo atto non è un mero sollecito: interrompe i termini di prescrizione del credito e costituisce in mora il debitore.
  • Negoziazione: Trattative dirette con il debitore per definire soluzioni transattive, come un piano di rientro rateale o un accordo di “saldo e stralcio”, con cui il creditore accetta una somma inferiore a quella originaria a fronte di un pagamento immediato.

NATURA GIURIDICA DELLE SPESE LEGALI STRAGIUDIZIALI

Una questione di grande rilevanza pratica riguarda la rimborsabilità delle spese legali sostenute in questa fase. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tali esborsi non sono assimilabili alle spese processuali, ma rientrano nella categoria del danno emergente (art. 1223 c.c.) [Cass. Civ., Sez. 3, N. 9849 del 15-04-2025][Tribunale di Padova, Sentenza n.1171 del 24 giugno 2024]. La Corte di Cassazione ha precisato che: Le spese sostenute per l’assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l’attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova [Cass. Civ., Sez. 3, N. 9849 del 15-04-2025]. Ciò implica che il creditore che intende ottenerne il rimborso dal debitore deve:

  1. Allegare e provare la necessità e l’utilità di tale attività per la tutela del proprio diritto (ad esempio, per evitare il giudizio o risolvere complesse questioni tecniche) [Tribunale Di Pavia, Sentenza n.1379 del 18 Ottobre 2024].
  2. Dimostrare l’effettivo esborso, non essendo sufficiente la mera produzione di un preventivo o di una parcella non saldata [Tribunale Di Pavia, Sentenza n.1379 del 18 Ottobre 2024].

Un’interessante evoluzione riguarda i costi legati alle procedure di Risoluzione Alternativa delle Controversie (ADR). Un recente orientamento di merito distingue tra procedure volontarie e obbligatorie. Se la procedura (es. mediazione) è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, le relative spese legali possono essere considerate come spese giudiziali e regolate secondo il principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.). Se invece è facoltativa, le spese mantengono la natura di danno emergente e necessitano di rigorosa prova del pagamento [Tribunale Di Pavia, Sentenza n.1379 del 18 Ottobre 2024].

 

FASE GIUDIZIALE DEL RECUPERO CREDITI: OTTENIMENTO DEL TITOLO ESECUTIVO

Quando il tentativo bonario fallisce, l’unica via per il recupero coattivo del credito è quella giudiziale. Lo scopo primario di questa fase è ottenere un titolo esecutivo, ovvero un provvedimento dell’autorità giudiziaria che accerti in modo incontrovertibile il diritto del creditore e consenta di avviare l’esecuzione forzata sui beni del debitore. I principali strumenti processuali sono:

  • Ricorso per Decreto Ingiuntivo (art. 633 c.p.c.): È la procedura più rapida ed economica. È esperibile quando il credito è certo, liquido ed esigibile e si fonda su prova scritta (es. fatture, contratti, riconoscimenti di debito). Il giudice, senza sentire il debitore, emette un’ingiunzione di pagamento. Il debitore ha 40 giorni dalla notifica per pagare o proporre opposizione. In assenza di opposizione, il decreto diventa definitivo e costituisce titolo esecutivo.
  • Processo Ordinario di Cognizione: Si avvia con un atto di citazione ed è necessario quando manchi una prova scritta del credito o la pretesa sia contestata. È un giudizio a cognizione piena, più lungo e complesso, che si conclude con una sentenza.

 

ESECUZIONE FORZATA: REALIZZAZIONE COATTIVA DEL CREDITO

Una volta ottenuto il titolo esecutivo, se il debitore persiste nell’inadempimento, il creditore può procedere con l’esecuzione forzata. Questa fase è introdotta dalla notifica dell’atto di precetto, un’intimazione formale a pagare la somma dovuta entro un termine non inferiore a 10 giorni, con l’avvertimento che, in difetto, si procederà all’esecuzione. Le forme principali di esecuzione sono:

  • Pignoramento Mobiliare: Aggressione dei beni mobili del debitore (arredi, veicoli, macchinari).
  • Pignoramento Immobiliare: Aggressione dei beni immobili di proprietà del debitore.
  • Pignoramento presso Terzi: Aggressione dei crediti che il debitore vanta verso terzi. È una delle forme più efficaci e comuni, e include il pignoramento di conti correnti bancari, stipendi (nei limiti di legge), pensioni o canoni di locazione.

PARTICOLARITÀ DELL’ESECUZIONE CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il recupero crediti nei confronti di enti pubblici presenta delle peculiarità. La normativa prevede un termine dilatorio di 120 giorni che il creditore deve attendere dopo la notifica del titolo esecutivo prima di poter notificare l’atto di precetto [Cass. Civ., Sez. 3, N. 226 del 05-01-2023][Cass. Civ., Sez. 3, N. 225 del 05-01-2023]. Questa disposizione mira a concedere alla P.A. un tempo congruo per organizzare il pagamento, tutelando l’ordinata gestione delle finanze pubbliche. La Corte di Cassazione ha chiarito che questo termine generale può coesistere e cumularsi con altri termini dilatori previsti da norme speciali per specifiche categorie di crediti, in quanto rispondono a finalità distinte e complementari [Cass. Civ., Sez. 3, N. 226 del 05-01-2023][Cass. Civ., Sez. 3, N. 225 del 05-01-2023].

 

PRINCIPI GIURISPRUDENZIALI FONDAMENTALI NEL RECUPERO CREDITI

La prassi del recupero crediti è governata da principi consolidati, la cui violazione può compromettere l’esito dell’azione.

DIVIETO DI FRAZIONAMENTO DEL CREDITO

Un creditore non può frazionare un credito unitario in più domande giudiziali separate. Questo comportamento è considerato un abuso del processo, contrario ai principi di correttezza e buona fede, in quanto aggrava la posizione del debitore e appesantisce inutilmente il sistema giudiziario. La sanzione per la violazione di tale divieto è l’improponibilità della domanda [Cass. Civ., Sez. 2, N. 14143 del 24-05-2021][Cass. Civ., Sez. 2, N. 18562 del 30-06-2021]. La giurisprudenza ha specificato che il divieto opera non solo per crediti derivanti da un unico contratto, ma anche per crediti formalmente distinti (es. più fatture) che si inseriscono in una “relazione unitaria tra le parti“, come un rapporto commerciale continuativo [Cass. Civ., Sez. 2, N. 18562 del 30-06-2021]. Le domande relative a diritti di credito analoghi per oggetto e per titolo, in quanto fondati su analoghi, seppur diversi, fatti costitutivi, non possono essere proposte in giudizi diversi quando i relativi fatti costitutivi si inscrivano nell’ambito di una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto, caratterizzante la concreta vicenda da cui deriva la controversia [Cass. Civ., Sez. 2, N. 14143 del 24-05-2021].

DUPLICAZIONE DEI TITOLI ESECUTIVI

È possibile ottenere un secondo titolo esecutivo per lo stesso credito? L’ordinamento non lo vieta in modo assoluto, ma lo ammette solo in presenza di un concreto interesse ad agire del creditore (art. 100 c.p.c.), che si traduce nella necessità di ottenere una “tutela più piena” [Tribunale Di Salerno, Sentenza n.2230 del 15 Novembre 2024]. Un esempio emblematico è il caso di un credito già accertato in un atto amministrativo (es. cartella di pagamento). Il creditore ha interesse a munirsi di un titolo giudiziale (es. decreto ingiuntivo) perché solo quest’ultimo è idoneo a passare in giudicato e a convertire il termine di prescrizione breve del credito in quello ordinario decennale (art. 2953 c.c.), offrendo una tutela più stabile e duratura [Tribunale Di Salerno, Sentenza n.2230 del 15 Novembre 2024].

TITOLO CONTRO SOCIETÀ E AZIONE CONTRO SOCIO

Nei rapporti con le società di persone (S.n.c., S.a.s.), è fondamentale un principio chiarito dalla Cassazione: il titolo esecutivo ottenuto nei confronti della società, sebbene utilizzabile per aggredire direttamente il patrimonio del socio illimitatamente responsabile, non è sufficiente per iscrivere ipoteca giudiziale sui beni immobili di quest’ultimo [Cass. Civ., Sez. 3, N. 21768 del 28-08-2019]. Per poter iscrivere ipoteca, il creditore deve munirsi di un autonomo e specifico titolo esecutivo ottenuto direttamente contro il socio [Cass. Civ., Sez. 3, N. 21768 del 28-08-2019].

 

RECUPERO CREDITI

Il recupero crediti è un percorso strategico che richiede competenza e attenzione. La scelta tra la via stragiudiziale e quella giudiziale, la corretta qualificazione delle spese, la conoscenza dei limiti procedurali e il rispetto dei principi di buona fede sono elementi cruciali per il successo. Un approccio iniziale ponderato, che privilegi la via bonaria, può spesso rivelarsi la soluzione più efficiente. Tuttavia, quando il dialogo si interrompe, la via giudiziale, sebbene più onerosa, diventa l’unico strumento per la tutela coattiva del proprio diritto, da percorrere con la guida di un professionista esperto per navigare le complessità del processo e massimizzare le possibilità di un effettivo recupero.

 

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Foto Agenzia Liverani