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NORME DI RIFERIMENTO PER IL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

Per il pignoramento artt. 543 – 554 c.p.c., mentre per i principi generali dell’esecuzione forzata 474-512 c.p.c.

 

COSA SIGNIFICA PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

Occorre chiarire preliminarmente che cos’è il pignoramento presso terzi: esso consiste in una forma di esecuzione forzata, avente per oggetto beni mobili del debitore che si trovano nel possesso di terzi, ovvero crediti del debitore nei confronti di terzi.

 

COME SI EFFETTUA IL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

La procedura per effettuare il pignoramento presso terzi, presuppone che sia stato notificato al debitore il titolo esecutivo (ossia una sentenza, decreto ingiuntivo esecutivo, ecc.) e il precetto ( ossia l’atto con il quale il creditore intima al proprio debitore di adempiere in suo favore l’obbligo contenuto nel titolo esecutivo, a pena di inizio esecuzione forzata).

Dal momento della notifica dell’atto di precetto, il creditore deve attendere, salvo alcune ipotesi specifiche, il decorso di 10 giorni per procedere al pignoramento. Decorsi 90 giorni senza iniziare l’esecuzione forzata, il precetto non è più efficace e deve essere rinotificato.

 

COMPETENZA DEL PIGNORAMENTO

È competente il Tribunale del luogo ove il debitore ha la residenza o il domicilio.

A tale principio vi è un’eccezione: qualora il debitore fosse una pubblica amministrazione, e la causa fosse con un proprio dipendente, il tribunale competente è quello del luogo in cui il terzo ha la residenza o il domicilio.

 

NOTIFICA DELL’ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

L’Avvocato del creditore, dopo aver redatto l’atto di pignoramento, con tutti gli elementi prescritti dagli artt. 543 e 492 c.p.c., lo consegna all’Ufficiale Giudiziario che si occuperà della notifica al debitore e al terzo pignorato. Tale notifica ha il fine di rendere consapevole il terzo dell’esistenza del pignoramento, in modo tale da non restituire il bene o la somma di denaro al debitore.

 

GLI OBBLIGHI DEL TERZO

L’art. 546 c.p.c. sottopone il terzo pignorato ad alcuni obblighi. Questi infatti non può  disporre delle cose o delle somme appartenenti al debitore, per il totale importo del credito precettato, aumentato della metà. Tuttavia sussistono delle limitazioni a seconda dell’oggetto del pignoramento (ad es. sulla pensione o sull’indennità).

Il terzo deve anche comunicare all’Avvocato del creditore di quali cose del debitore si trova in possesso, quando ne deve eseguire la consegna e se vi sono dei sequestri o delle cessioni avvenute su tali beni.

 

COSA SUCCEDE DOPO LA NOTIFICA DEL PIGNORAMENTO

L’Avvocato del creditore, dopo aver ricevuto la copia notificata del pignoramento, ha 30 giorni di tempo per iscrivere la procedura a ruolo. Si instaurerà in tal modo un procedimento per l’esecuzione del pignoramento.

 

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Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento occorresse.

Per conoscere i servizi che si offrono, di seguito il link alla pagina relativa al recupero del credito.

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