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REATO DI MOLESTIA EX ART. 660 C.P.

L’art. 660 del Codice Penale prevede che chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero con mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a Euro 516,00.
Per la configurabilità di tale reato è sufficiente il dolo generico, ossia la coscienza e la volontà della condotta e la consapevolezza che la stessa sia idonea ad arrecare disturbo al soggetto che la subisce.

 

PETULANZA: COSA SI INTENDE?

Il termine “petulanza”, richiamato nell’art. 660 c.p. quale elemento costitutivo del reato di molestie, è stato oggetto di definizione da parte della Corte di Cassazione in molteplici occasioni.
L’orientamento giurisprudenziale prevalente, per petulanza intende “un atteggiamento di arrogante invadenza e di intromissione continua ed inopportuna nell’altrui sfera di libertà” (ex multis cass. pen. 7993/21).

 

REATO DI MOLESTIA PER PETULANZA E REATO DI STALKING

Una recentissima pronuncia giurisprudenziale della Corte di Cassazione penale (n. 7993/21) ha ribadito i tratti distintivi del reato di molestia per petulanza assolvendo l’imputato dal reato di stalking, condannandolo per molestia ex art. 660 c.p.
È bene ricordare che il reato di atti persecutori, c.d. stalking, è integrato quando, a seguito di reiterate condotte persecutorie, la persona offesa abbia fondato timore per la propria incolumità o di un prossimo congiunto, ovvero si trovi in grave stato di ansia o paura oppure sia obbligata ad un cambio di stile di vita in considerazione delle condotte subite.
Ebbene, laddove il comportamento delittuoso sia costituito da un corteggiamento ossessivo e petulante, secondo la Corte di Cassazione è configurabile il reato di molestia, e non di atti persecutori, laddove tale condotta sia caratterizzata dalla volontà di instaurare un rapporto comunicativo e confidenziale con la vittima, manifestamente a ciò contraria, realizzato mediante una condotta di fastidiosa, pressante e diffusa reiterazione di sequenze di saluto e contatto, invasive dell’altrui sfera privata, con intromissione continua, effettiva e sgradita nella vita della persona offesa e lesione della sua sfera di libertà.

 

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Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento occorresse.

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