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Con Decreto Legge del 2 marzo 2024, n. 19 il legislatore interviene nuovamente sulla Riforma del processo Civile attuata con il D.lgs. 149/2022 e il D.L. 13/2023. Tra gli aspetti emendati vi è il processo esecutivo e, in particolare, il pignoramento mobiliare presso terzi.

CALCOLO DELLA SOMMA PIGNORATA DALL’UFFICIALE GIUDIZIARIO

Con l’art. 25 del D.L. 19/2024, rubricato “disposizioni in materia di pignoramento di crediti verso terzi” viene modificato in primo luogo l’art. 546 c.p.c.
In particolare, si dispone come il primo periodo di suddetto articolo sia sostituito dalla seguente dicitura: “Dal giorno in cui gli è notificato l’atto previsto nell’articolo 543, il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00 euro, di 1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro e della metà per i crediti superiori a 3.200,00 euro”.
Pertanto, la somma che l’ufficiale giudiziario andrà a pignorare non sarà più pari alla somma richiesta mediante l’atto di precetto aumentata della metà; bensì sarà pari all’importo precettato aumentato di un quantum predefinito dalla legge tramite gli scaglioni indicati.

 

PERDITA DI EFFICACIA DEL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

L’art. 25 del D.L. 19/2024 prosegue poi introducendo l’art. 551 bis c.p.c. in merito all’efficacia del pignoramento di crediti del debitore verso terzi.
In riferimento a tale aspetto si specifica come il pignoramento perda efficacia decorsi dieci anni dalla notifica al terzo del pignoramento o della dichiarazione di interesse di cui al secondo comma dell’art. 551 bis, salvo che sia già stata pronunciata ordinanza di assegnazione delle somme o sia intervenuta l’estinzione o la chiusura anticipata del processo.
Al fine di conservare l’efficacia del pignoramento, nei due anni antecedenti alla scadenza del termine decennale di cui al primo comma il creditore pignorante o il creditore intervenuto a norma dell’articolo 525 può notificare a tutte le parti e al terzo una dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratizio. La dichiarazione di interesse è depositata nel fascicolo dell’esecuzione, a pena di inefficacia della stessa, entro dieci giorni dall’ultima notifica.
In mancanza della notifica della dichiarazione di interesse di cui al secondo comma, il terzo è liberato dagli obblighi previsti dall’articolo 546 decorsi sei mesi dalla scadenza del termine di efficacia del pignoramento previsto dal primo comma.
In merito all’applicazione temporale della novella si specifica come l’art. 551 bis c.p.c. si applichi alle procedure esecutive pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; nonché si precisa come nelle ipotesi in cui il pignoramento di crediti presso terzi sia pendente da almeno otto anni alla data di entrata in vigore del presente decreto, questo perda efficacia se il creditore procedente o il creditore intervenuto non procedano alla notifica della dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratizio entro il termine di due anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto.

 

INDICAZIONE DA PARTE DEL CREDITORE DEI DATI AI FINI DEL PAGAMENTO

Proseguendo, l’art. 25 del D.L. 19/2024 modifica altresì l’art. 553 c.p.c. in riferimento al quale si specifica che la notifica dell’ordinanza di assegnazione dovrà essere accompagnata da una dichiarazione nella quale il creditore indica al terzo i dati necessari per provvedere al pagamento, dati previsti dall’articolo 169 septies delle disposizioni per l’attuazione del presente codice. L’obbligo di pagamento decorre, per il terzo, dalla notifica dell’ordinanza di assegnazione e della dichiarazione di cui al secondo periodo.
Pertanto l’art. 25 D.L. 19/2024 introduce altresì l’art. 169 septies delle disposizioni per l’attuazione del codice procedura civile. Quest’ultimo prescrive che la dichiarazione prevista dall’articolo 553, primo comma, del codice deve contenere: 1) il numero di ruolo della procedura, l’indicazione del titolo esecutivo, i dati anagrafici e il codice fiscale del creditore e, se diverso, anche del destinatario del pagamento; 2) l’importo dovuto, comprensivo del dettaglio degli interessi, degli accessori e delle spese; 3) l’identificativo del conto di pagamento ovvero l’indicazione di altra modalità di esecuzione del pagamento.

 

INTERESSI PRODOTTI

L’art. 553 c.p.c. risulta essere oggetto di modifica altresì in merito agli interessi.
Invero, si specifica come «I crediti assegnati cessano di produrre interessi nei confronti del debitore e del terzo se l’ordinanza di assegnazione non è notificata al terzo entro novanta giorni dalla sua pronuncia o dalla sua comunicazione, unitamente alla dichiarazione di cui al primo comma, secondo periodo.
In relazione alla applicazione temporale della normativa si specifica che i crediti già assegnati ai sensi dell’articolo 553 c.p.c. alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di produrre interessi se l’ordinanza di assegnazione, che non sia stata antecedentemente notificata, non è notificata al terzo entro novanta giorni dalla data medesima unitamente alla dichiarazione di cui all’articolo 553, primo comma, secondo periodo, introdotto dal presente decreto.
Gli interessi riprendono a decorrere dalla data della notifica dell’ordinanza e della dichiarazione.

 

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Foto Agenzia Liverani