fbpx

L’art. 570 c.p. disciplina il reato rubricato “violazione degli obblighi di assistenza familiare”, che viene configurato secondo due distinte ipotesi delittuose, che discendono dagli obblighi gravanti sul genitore di cui all’art 147 c.c. (obblighi di mantenimento, istruzione, cura ed educazione dei figli ecc.).

LA PENA PREVISTA DALL’ART 570 C.P.

Il primo comma dell’art. 570 c.p. punisce con la reclusione fino ad un anno o con la multa da 103 a 1032 euro “chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, alla tutela legale o alla qualità di coniuge”.

La norma di cui al secondo comma sanziona invece chi “malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge” e chi “fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa”.

Sulla definizione della prima condotta (“malversa o dilapida”) ci sono pochi dubbi, realizzandosi nelle ipotesi di genitori che privano i figli di risorse proprie dei minori.

 

IL SIGNIFICATO DELLA LOCUZIONE “MEZZI DI SUSSISTENZA”

La seconda condotta prevista si concentra invece sulla locuzione “mezzi di sussistenza”, da intendersi quali “generali esigenze di vita” (quindi non solo i doveri alimentari e di abitazione, bensì tutto ciò che caratterizza il quotidiano come medicine, vestiario, istruzione, mezzi di trasporto, attività di svago etc.).

 

QUANDO SI CONFIGURA IL REATO DI CUI ALL’ART 570 C.P.

Perché si configuri il reato è quindi necessario che il soggetto ometta di versare le somme dovute per le esigenze di vita dei famigliari (da non confondersi con gli “alimenti” riportati nelle sentenze civili) e che sussista un effettivo stato di bisogno dell’avente diritto, che nel caso di soggetti minori è sempre presunto.
Infine, perché possa essere sanzionato chi omette il versamento dei mezzi di sussistenza, è necessario guardare alla effettiva capacità di corrispondere i mezzi di sussistenza, senza la quale non potrà mai configurarsi l’elemento soggettivo del reato (non bastando che il soggetto si trovi in stato di disoccupazione ma dovendo dimostrare di aver fatto il possibile per corrispondere i mezzi di sussistenza ai famigliari).

 

Logo LBMG Mail

Iscriviti alla nostra Newsletter!

Iscriviti alla nostra mailing list per ricevere le ultime notizie e gli aggiornamenti dal nostro team

Acconsento al trattamento dei miei dati personali

Ti sei iscritto con successo!