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DI COSA SI TRATTA 

Negli ultimi anni si è sviluppato sempre più l’e-commerce, ossia la vendita di beni e servizi di ogni tipo online. È nato così il network marketing che consiste in un sistema di distribuzione di beni e servizi, che permette al consumatore finale di diventare a sua volta un venditore, creando una vera e propria rete di distribuzione, senza un consistente investimento in denaro.

In altre parole, all’origine del Network Marketing vi è una società che produce beni o servizi di consumo, la quale cerca dei consumatori finali che a loro volta possano diventare venditori autonomi.

Il venditore autonomo, grazie all’utilizzo di un personale codice sconto identificativo, acquista i prodotti/servizi direttamente dalla società di partenza e vende a sua volta i prodotti a terzi consumatori.

Si crea così una catena: il venditore autonomo percepirà un guadagno derivante sia sulla differenza tra il costo di acquisto e il prezzo di vendita del bene, che sulle vendite della propria rete di distributori.

 

RAPPORTO TRA IMPRESA AFFIDANTE E INCARICATO ALLA VENDITA DIRETTA A DOMICILIO

La legge 173/2005 si occupa della tutela della vendita diretta a domicilio, offrendo un’ampia tutela al consumatore.

In particolare, all’art. 4, disciplina il rapporto tra la società “madre” e il venditore.

L’incaricato alla vendita può svolgere la propria attività lavorativa sia con vincolo di subordinazione sia senza vincolo di subordinazione (aprendo una regolare posizione di partita iva).

In questo secondo caso, il venditore è considerato a tutti gli effetti un lavoratore autonomo, che dovrà tuttavia sottostare alle regole stabilite dalla società, per quanto riguarda le sponsorizzazioni e la vendita dei prodotti.

 

DIFFERENZE CON LE VENDITE PIRAMIDALI

Il fine ultimo del network marketing rimane quello di vendere un bene o un servizio offerto da una società.

Tale caratteristica rende differente il network marketing dallo schema di vendita piramidale, nel quale l’obiettivo ultimo non è la vendita di un bene o di un servizio, bensì la vendita di una “posizione” all’interno della piramide.

In questo modo, il reclutamento si basa solo ed esclusivamente su una possibilità di guadagno attraverso il reclutamento di altri soggetti, e in cui tale diritto si trasferisce all’infinito, previo pagamento di un corrispettivo.

La promozione e la realizzazione di attività effettuate con lo schema piramidale è vietata dall’art. 5 della legge 173/2005. Inoltre, rientra altresì nelle pratiche ritenute ingannevoli di cui all’art. 23, lettera p) del Codice del Consumo.

 

COME RICONOSCERE UNO SCHEMA DI VENDITA PIRAMIDALE

Le vendite con un sistema piramidale, chiamate anche catene di San Antonio, sono vietate, ai sensi della legge 173/2005.

Ogniqualvolta venga proposto a un soggetto di investire una somma elevata di denaro, con promesse di forti guadagni a patto di reclutare nuovi investitori, senza fornire alcun bene o servizio, ci si trova davanti ad un modello economico verosimilmente truffaldino e vietato dalla legge.

Come specificato anche dalla Corte di Cassazione con sentenza 37049/2012, le c.d. Catene di Sant’Antonio integrano il reato di truffa.

 

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