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DI COSA SI TRATTA

La modifica delle condizioni di separazione è un provvedimento che viene solitamente emesso dal Tribunale, ai sensi dell’art. 710 c.p.c., su istanza di uno o di entrambi i coniugi separati, qualora le condizioni esistenti al tempo di separazione consensuale o giudiziale siano mutate.
È altresì possibile modificare le condizioni di separazione mediante un accordo di negoziazione assistita con la presenza di uno o più avvocati, ovvero attraverso separate dichiarazioni dei coniugi rese in Comune, laddove sia applicabile tale istituto.

 

PRESUPPOSTI PER LA MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE

I provvedimenti relativi ai coniugi e alla prole che sono stati adottati con la sentenza di separazione possono essere modificati in ogni tempo, in quanto si tratta di provvedimenti dipendenti da circostanze esistenti al momento in cui vengono pattuiti dalle parti o, in caso di separazione giudiziale, stabilite dal giudice.
È necessario che siano sopraggiunte nuove circostanze di fatto o di diritto rispetto a quelle esistenti al momento della sentenza, come per esempio un notevole incremento di reddito da parte del coniuge beneficiario di un assegno di mantenimento, la perdita del lavoro, l’instaurarsi di una nuova stabile convivenza, o per nuove esigenze intervenute dei figli minori.

 

MODALITÁ  PER LA MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE

In primo luogo è possibile modificare i provvedimenti adottati in sede di separazione con un ricorso ai sensi del sopracitato art. 710 c.p.c.
A richiederlo è l’interessato con l’assistenza di un difensore munito di procura, quale requisito indispensabile.
Il tribunale competente è quello del luogo di residenza del soggetto a favore del quale va eseguita l’obbligazione, o, in alternativa, il luogo in cui è residente il convenuto.
In questo caso, il provvedimento adottato sarà un decreto avente natura decisoria e potrà essere impugnato.
Con l’introduzione del d.l. 132/2014, ai coniugi è consentito richiedere una modifica delle condizioni di separazione anche tramite la convenzione di negoziazione assistita con la partecipazione obbligatoria di un avvocato per parte.
In questa seconda ipotesi vi è dunque dapprima un tentativo di trovare un accordo per risolvere la controversia in via bonaria, grazie all’assistenza di avvocati. In caso di esito positivo, l’accordo concluso produce i medesimi effetti dei provvedimenti giudiziari che definiscono i procedimenti di separazione, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e non vi è bisogno di omologazione giudiziale.
Infine, all’art. 12 del d.l. 132/2014 è previsto che, allo stesso modo in cui i coniugi possono giungere ad un accordo di separazione dinnanzi all’Ufficiale Civile, così è consentito per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Tuttavia quest’ultimo strumento non può essere utilizzato qualora i coniugi abbiano figli minorenni, ovvero figli maggiorenni portatori di handicap, incapaci di intendere e di volere, non economicamente autosufficienti.
L’Ufficiale dello stato civile riceve le dichiarazioni delle parti e procede alla modifica delle condizioni di separazione.

 

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Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento occorresse.

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