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Negoziazione assistita e mediazione sono due istituti facenti parte dei c.d. ADR “Alternative Dispute Resolution”.

La negoziazione assistita ha fatto la sua comparsa con il d.l. 132/2014, successivamente convertito in legge 162/2014, mentre la mediazione è stata introdotta nel nostro sistema con il d.lgs. 28/2010.

COSA SONO NEGOZIAZIONE ASSISTITA E MEDIAZIONE

La negoziazione assistita si realizza tramite il raggiungimento di un accordo con il quale le parti decidono di cooperare, secondo i principi di buona fede e lealtà, per risolvere in via amichevole una controversia. In questo caso la figura del mediatore è assente, a partecipare al raggiungimento dell’accordo sono esclusivamente le parti, assistite da uno o più avvocati.

La mediazione invece è un’attività svolta da un soggetto terzo e imparziale al fine di assistere due o più soggetti nel risolvere una controversia, anche mediante la formulazione di una proposta di accordo. Il soggetto terzo e imparziale prende il nome di “mediatore”, il quale, rimanendo privo del potere di prendere decisioni vincolanti per le parti, percepisce un compenso per l’attività svolta. 

 

QUANDO RICORRERE ALLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA

La procedura di negoziazione assistita risulta essere obbligatoria, ai sensi dell’art. 3 del d.l. 132/2014, nei casi in cui si voglia esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e per chi voglia proporre in giudizio una domanda di pagamento di somme non eccedenti i 50 mila euro, a patto che non rientri nei casi previsti di mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5 comma 1bis del d.lgs. 28/2010. 

Può essere altresì utilizzata anche per soluzioni consensuali di separazione personale, scioglimento del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione e divorzio.

Al termine della negoziazione assistita, è onere dei difensori trasmettere copia dell’accordo raggiunto al Consiglio dell’Ordine di appartenenza ovvero del luogo ove è stato concluso l’accordo. 

 

QUANDO RICORRERE ALLA MEDIAZIONE

Il procedimento di mediazione può essere facoltativo, qualora le parti congiuntamente, o su iniziativa di una sola di queste, provvedano alla designazione di un Mediatore per risolvere la controversia in questione. È prevista come obbligatoria nei casi indicati all’art. 5 comma 1bis del d.lgs 28/2010, che prevede, a titolo esemplificativo, il ricorso alla mediazione qualora si voglia esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, successioni ereditarie, contratti assicurativi e bancari.

Nell’ipotesi di mediazione obbligatoria, le parti potranno proporre domanda giudiziale all’esito negativo della mediazione. 

Altresì il giudice, anche in sede di giudizio di appello, può disporre la c.d. mediazione delegata, ossia che le parti ricorrano alla mediazione prima di definire il giudizio. Come nel caso della mediazione obbligatoria, anche in questa ipotesi l’esperimento del procedimento di mediazione diviene condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

L’accordo raggiunto in sede di mediazione costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale.

 

IL RAPPORTO TRA GLI ISTITUTI DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA E MEDIAZIONE

Grazie a quanto stabilito dagli artt. 3 comma del d.l. 132/2014 e dall’art. 5 comma 1bis del d.lgs. 28/2010, non si verificano pericoli di sovrapposizione obbligatoria tra i due istituti. Infatti, la negoziazione assistita risulta obbligatoria nelle ipotesi sopra citate, fatta eccezione per le controversie nelle quali è prevista la mediazione obbligatoria.

Le parti dunque si trovano a dover esperire uno dei due procedimenti di ADR, prima di poter procedere con la domanda giudiziale.

È importante sottolineare che, nelle materie in cui la mediazione è prevista quale condizione di procedibilità di domanda giudiziale, le parti possono preliminarmente esperire un tentativo di negoziazione assistita. Tuttavia, tale esperimento, non fa venir meno l’obbligatorietà della mediazione nei casi in cui è prevista come tale.

 

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Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento occorresse.

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