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Ai sensi dell’art. 1321 c.c. il contratto “è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”. Dal dettato normativo si evince come il contratto si perfezioni solo a seguito del raggiungimento di un accordo, e pertanto, diviene fondamentale comprendere quando questo sia intervenuto.
Invero, la conclusione di un contratto ha molteplici risvolti, tra cui la nascita di obbligazioni a carico delle parti e la conseguente responsabilità in caso di inadempimento o altresì forme di responsabilità nei confronti di soggetti terzi. Pertanto, tale disciplina risulta rilevante da diversi punti di vista, in considerazione del fatto che il contratto è strumento di circolazione della ricchezza.
Il codice civile prevede varie modalità di conclusione del contratto, tra i quali accordi a struttura debole e accordi a struttura forte, a seconda degli interessi che vengono a rilevare.

CONTRATTO INTER ABSENTES

Un primo modello di conclusione del contratto coinvolge soggetti inter absentes, ossia soggetti non compresenti, dove non vi è uno scambio di volontà contestuale.
In questo caso, il contratto può concludersi in base a una doppia variante: la variante della cognizione e la variante della ricezione.
In base alla prima variante, a cui fa riferimento l’art. 1326, comma 1, c.c. il contratto è concluso quando il proponente ha conoscenza dell’accettazione di controparte.
La seconda variante della ricezione, invece, prevede che il contratto sia concluso quando il proponente riceve nella propria sfera giuridica l’accettazione di controparte, come prescrive l’art. 1335 c.c. Quest’ultimo pertanto fa riferimento al criterio della recettizietà, in base al quale gli atti sono ritenuti conosciuti nel momento in cui questi entrino nella sfera di conoscibilità del destinatario, salvo che non provi di non aver potuto averne conoscenza senza sua colpa. Questa seconda modalità di cui all’art. 1335 c.c. permettere di garantire la certezza dei traffici: invero, la conclusione del contratto non dipende solo da uno status soggettivo, ma da un dato oggettivo, ossia la ricezione della accettazione.
Quindi il contratto è concluso quando si ha incontro tra proposta e accettazione, in caso di contratto tra inter absentes.

 

CONTRATTO CONCLUSO AI SENSI DELL’ART. 1327 C.C.

Un altro modello di conclusione del contratto è prescritto dall’art. 1327 c.c., in base al quale: “Qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell’affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l’esecuzione”.
In questa ipotesi si situa, da un lato, la proposta articolata in un atto unilaterale recettizio e, dall’altro lato, non si verifica una accettazione intesa quale atto recettizio, ma quale inizio di esecuzione. Tuttavia, affinché operi questa modalità si richiedono tre condizioni – tra loro alternative – ossia la richiesta del proponente, la natura dell’affare o gli usi.
In questo modo, l’oblato iniziando l’esecuzione è sottratto dal rischio della revoca della proposta e, specularmente, il proponente è tutelato dal fatto che avendo l’oblato iniziato l’esecuzione questo con alta probabilità non potrà che concluderla.
La particolarità di questa normativa risiede nel fatto che in questo caso l’inizio dell’esecuzione perfeziona il contratto, anche se non esteriorizzato.
In assenza delle condizioni previste dall’art. 1327 c.c., l’inizio dell’esecuzione può perfezionare il contratto solo nell’ipotesi in cui l’attuazione, quale manifesta volontà di accettazione della proposta, pervenga nella sfera altrui: l’accettazione, infatti, può essere anche un comportamento concludente. Pertanto, è bene segnalare come l’accettazione per fatti concludenti non corrisponda all’inizio dell’esecuzione di cui all’art. 1327 c.c.

 

CONTRATTI REALI

I contratti reali sono una tipologia di contratto che si perfeziona in virtù dell’accordo, da un lato, e della datio rei, dall’altro. Vi rientrano il comodato, il riporto, il pegno, la donazione di bene mobile di modico valore e il mutuo. In tutte queste ipotesi non è pertanto sufficiente l’accordo, essendo necessaria altresì la datio rei al fine del perfezionamento del contratto.

 

CONTRATTO CON OBBLIGAZIONI DEL SOLO PROPONENTE

Infine, è previsto un ulteriore modello di conclusione del contratto all’art. 1333 c.c., rubricato “Contratto con obbligazioni del solo proponente”. In particolare, si prescrive come nell’ipotesi in cui la proposta sia diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente, tale offerta sia irrevocabile. Il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso.
Dunque, il destinatario della proposta potrà rifiutare e impedire la conclusione del contratto con un rifiuto c.d. impeditivo; ma, in sua mancanza, il contratto si perfeziona.
In questo caso il legislatore si accontenta del silenzio in quanto l’effetto scaturente dal contratto è favorevole alla controparte destinataria.

 

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