0284945796 [email protected]

L’emergenza sanitaria, subito dopo aver attentato alla salute della collettività, ha avuto importanti ripercussioni sull’economia. Molte imprese, per fronteggiare la crisi, hanno avuto la necessità di risparmiare i costi del personale dipendente, apportando licenziamenti per giustificato motivo oggettivo. Tuttavia, gli interventi del Governo non si sono fatti attendere neppure su questo punto. Si esamineranno ora le nuove limitazioni introdotte dall’Esecutivo in tema di licenziamento.

COS’E’ IL LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO

Innanzitutto, è bene circoscrivere i parametri della tipologia di licenziamento in esame, che si contraddistingue per essere l’unica che non poggia le basi direttamente sulla “persona” del lavoratore. Si affianca infatti al licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, che vengono comminati rispettivamente quando si verifica una circostanza così grave da non consentire la prosecuzione del rapporto lavorativo neppure in via temporanea (a titolo esemplificativo, fatti legittimanti il licenziamento per giusta causa possono essere la sottrazione di beni aziendali od il rifiuto di eseguire la prestazione richiesta nel contratto) e quando si è in presenza di un’inadempienza del lavoratore non grave come quella prevista nella giusta causa, ma comunque idonea a compromettere il rapporto professionale.

Il giustificato motivo oggettivo spesso addotto dalle aziende per licenziare i dipendenti, di contro, esula cioè da “vicende soggettive” del dipendente, ma viene disposto per nuove determinazioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento dell’azienda.

Si comprende quindi come tale provvedimento possa essere assunto in presenza di periodi di congiuntura economica, crisi finanziarie e crisi relative alla singola impresa, che può avere esigenze di rimodulare la sua attività, riducendo la produzione o eliminando determinati settori del suo organigramma.

 

IL LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

In ragione della volontà di garantire il mantenimento dei posti di lavoro, il Governo è intervenuto sancendo quello che viene definito come un vero e proprio blocco dei licenziamenti.

L’art. 46 del Decreto Cura Italia recita infatti che “A decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991 è precluso per sessanta giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della legge n. 604/1966”.

Alla luce di tale intervento normativo, il datore di lavoro non può licenziare per giustificato motivo oggettivo per i 60 giorni decorrenti dal 17 marzo, mentre le procedure iniziate dopo il 23 febbraio sono sospese. Destinatarie della norma sono tutte le imprese operative sul territorio nazionale.

 

QUANDO E’ LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO NEL PERIODO EMERGENZIALE?

L’elenco delle ipotesi di licenziamento escluse dal blocco consta di tutte le tipologie divergenti dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo: sono quindi consentiti i licenziamenti per giusta causa, a fronte dei quali il rapporto del lavoro non prosegue; i licenziamenti per giustificato motivo soggettivo, compresi quelli di natura disciplinare; i licenziamenti per la fruizione del pensionamento per la “quota 100”; i licenziamenti dovuti al raggiungimento del limite massimo di età per poter accedere alla pensione di vecchiaia; i licenziamenti determinati dal superamento del periodo di comporto; i licenziamenti per inidoneità del lavoratore alle mansioni affidate; i licenziamenti dei dirigenti; i licenziamenti dei lavoratori domestici, per i quali il recesso opera con effetto immediato; la risoluzione del rapporto di apprendistato al termine del periodo formativo.

 

****

Per approfondire le tematiche trattate dal Decreto Cura Italia rimandiamo all’articolo pubblicato nella categoria “News e pareri” cliccando qui.

Lo studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento occorresse.