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NORMATIVA DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI INTERCETTAZIONI

Il decreto legge 30 dicembre 2019 n. 161, in materia di intercettazioni di conversazioni e di comunicazioni, ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina esistente sul punto nel codice di procedura penale e nelle relative norme di attuazione.

Più in particolare, modificando la Legge Orlando (d.lgs n. 216 del 2017), ha introdotto plurime novità circa le modalità di esecuzione delle intercettazioni, la conservazione della documentazione prodotta nel corso delle operazioni, nonché i poteri del Pubblico Ministero e degli avvocati difensori.
Tale riforma trova applicazione per i procedimenti penali iscritti nel registro delle notizie di reato di cui all’art. 335 c.p.p. a partire dal 01 settembre 2020, pertanto, per i procedimenti iscritti precedentemente, la disciplina di riferimento sarà ancora quella previgente, anche qualora le indagini preliminari si protraessero oltre detta data.

 

LE NOVITÁ 

Le principali novità sono le seguenti:

  • In materia di delitti contro la pubblica amministrazione, l’utilizzo del captatore informatico (c.d. trojan) quale strumento finalizzato all’intercettazione delle comunicazioni tra presenti, non è più limitato all’accertamento dei soli reati commessi da pubblici ufficiali ma viene esteso anche ai casi in cui i reati siano commessi dagli incaricati pubblico servizio. Resta invece invariata la cornice edittale indicata dalla norma per il ricorso alle intercettazioni, ovverosia la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. Si ricorda che per captatore informatico si intende il programma che, inoculato all’interno di un dispositivo informatico portatile, consente di intercettare le conversazioni tra presenti o le comunicazioni tra assenti;
  • Il ruolo del Pubblico Ministero risulta fortemente valorizzato e incrementato. Egli infatti, in qualità di dominus delle indagini preliminari, ha il compito di assicurarsi che la Polizia Giudiziaria delegata ad effettuare le operazioni di intercettazione effettui una rigorosa selezione del materiale rilevante e quindi utilizzabile nel processo. Il Pubblico Ministero deve altresì vigilare affinché i verbali di trascrizione non riportino espressioni che ledano la reputazione delle persone e non contengano dati sensibili, ad eccezione dei casi in cui si tratti di intercettazioni rilevanti ai fini delle indagini. A cura dello stesso, poi, sarà tenuto il c.d. archivio digitale, ulteriore importante novità della riforma in esame, nel quale verrà effettuato il deposito di tutta la documentazione relativa alle operazioni di intercettazione (verbali, registrazioni e decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato le intercettazioni). Il termine per tale deposito è di cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, prorogabile da parte del Giudice per le indagini preliminari fino al termine di scadenza delle indagini laddove il deposito pregiudichi il prosieguo dell’attività investigativa.
  • Anche il ruolo del difensore dell’imputato viene potenziato. Egli infatti ha accesso all’archivio digitale, potendo in tale modo prendere visione degli atti, ascoltare le registrazioni nonché prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche e telematiche. Il difensore può estrarre copia di tutta la documentazione, comprese le trascrizioni, e può chiedere che le registrazioni e i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche siano riversati su supporti digitali. Ancora, la difesa ha la facoltà di prendere parte, assieme al Pubblico Ministero, allo stralcio dei verbali e delle registrazioni di cui è vietata l’utilizzazione e di quelli contenenti dati sensibili effettuata dal Giudice per le indagini preliminari.
  • La digitalizzazione del procedimento relativo alle intercettazioni, attraverso la creazione dell’archivio digitale (art. 269 comma 1 c.p.p.), di cui si è già accennato. Esso funge da strumento di conservazione di tutti gli atti inerenti all’attività di intercettazione, quali verbali, registrazioni, decreti etc. ed è “gestito e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica”, il quale ha l’onere di garantire la segretezza di tutta la documentazione non necessaria per il procedimento ovvero irrilevante, non utilizzabile o contenente dati sensibili, individuando ed impartendo a tal fine le direttive più opportune in materia di accesso. All’archivio digitale accedono, oltre al pubblico ministero e ai suoi ausiliari, gli ufficiali di Polizia Giudiziaria delegati all’ascolto, il giudice procedente e i difensori delle parti che possono svolgere anche indagini difensive.

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Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento occorresse.

Per conoscere i servizi che si offrono, di seguito il link alla pagina relativa al diritto penale.

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