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Dall’entrata in vigore della legge 397/2000, che ha modificato il codice di procedura penale inserendo il titolo VI-bis (artt. 391bis e ss.), l’attività investigativa, diretta a ricercare ed individuare elementi di prova a favore di un soggetto imputato in un procedimento penale (indagini difensive), può essere svolta anche dall’avvocato difensore.

In particolare, l’art. 327bis del codice di rito prevede che il difensore possa avvalersi anche di sostituti, investigatori privati autorizzati e, se del caso, di consulenti tecnici.

QUALE ATTIVITA’ PUO SVOLGERE L’AVVOCATO DURANTE LE INDAGINI DIFENSIVE

Secondo quanto prescritto dall’art. 391bis del Codice di Procedura Penale, il difensore può, nell’ambito della sua attività di indagine difensiva, tenere colloqui, ricevere dichiarazioni e assumere informazioni ai fini di raccogliere quanti più elementi utili alla difesa del proprio assistito.

Per far sì che ciò avvenga nel rispetto di quanto prescritto, il difensore sarà tenuto ad avvertire le persone informate sui fatti, della propria qualità e dello scopo del colloquio, della possibilità di non sottoporsi alle domande e del divieto di rivelare le domande che eventualmente sono state formulate dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero e delle relative risposte date.

Le dichiarazioni raccolte in violazione di tali disposizioni non possono essere utilizzate.

In caso di prossimi congiunti di un indagato o imputato, essi hanno la facoltà di astenersi dal rispondere o dal rendere la dichiarazione.

In caso di richiesta di informazioni alla persona offesa vi sono regole aggiuntive; infatti, se questa risulta essere assistita, il difensore procede con invito scritto, previo avviso al legale della stessa, mentre se non risulta essere assistita, nell’invito è indicata l’opportunità di farsi assistere da un legale.

 

MODALITA’ DI DOCUMENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI E DELLE INFORMAZIONI

L’art. 391ter c.p.p. prescrive che quanto raccolto n ex art. 391bis c.p.p. nel corso delle indagini difensive venga sottoscritto dal dichiarante, con firma autenticata dal difensore o da un sostituto, il quale redige una relazione in cui sono indicati alcuni elementi: la data in cui è stata effettuata la dichiarazione, le generalità dei partecipanti, l’attestazione di aver elencato gli elementi richiesti dall’art. 391 bis c.p.p. e, in allegato, si produce la dichiarazione.

 

ACCESSO AI DOCUMENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il difensore, ex art. 391quater c.p.p., può anche richiedere l’accesso ai documenti della pubblica amministrazione ed estrarne copia a sue spese. Tale facoltà attribuita al difensore è da considerarsi compatibile con la disciplina presente nel Codice della Privacy, in quanto i dati sensibili in esso contenuti possono essere resi accessibili, qualora via sia l’esigenza di difendersi in sede giurisdizionale.

Particolare è il caso in cui la richiesta di documentazione sia da rivolgere a un ente privato e non pubblico; in tal caso frequente il caso di rigetto dell’istanza, con necessità di rivolgersi direttamente al PM affinchè sia il suo ufficio a formulare la richiesta.

 

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Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento occorresse.

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