Ai sensi dell’art. 1321 cc, un contratto è: “l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”.
Da questo articolo si può ricavare che:
- il contratto è un accordo in cui necessariamente ci devono essere almeno due parti (bi o pluraterale);
- il contratto ha SEMPRE una natura patrimoniale;
- il contratto ha la funzione o di costituire, o di regolare, o di estinguere un rapporto giudico patrimoniale.
QUALI SONO GLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO?
Come gli altri negozi giudici, il contratto è formato da elementi essenziali, tipici e accessori. Gli elementi fondamentali sono quelli senza i quali, il contratto sarebbe invalido o inefficace.
I requisiti del contratto sono previsti all’art. 1325cc e sono:
- l’accordo delle parti;
- la causa;
- l’oggetto
- la forma (quando prescritta la legge).
ACCORDO DELLE PARTI
Indica il consenso reciproco delle parti relativamente all’operazione sottesa al negozio giuridico. Il consenso deve essere libero, consapevole e serio, altrimenti il contratto potrebbe venir annullato per vizi di volontà come: errore, dolo e violenza.
CAUSA
È la funzione economico-sociale del contratto. La cassazione nella sentenza n. 4921/1980, ha definito la causa come lo “scopo tipico che le parti si propongono di conseguire” risolvendosi nella “ragione ultima della loro determinazione volitiva”.
Per essere valida deve essere lecita e meritevole di tutela. È poi fondamentale distinguere “la causa” dai “motivi”; questi ultimi sono la ragione soggettiva per cui le parti stipulano un contratto, e se non correttamente contenuti in una pattuizione, sono del tutto irrilevanti.
È altresì vero che in base alla causa, si può distinguere fra:
- contratti tipici; costituiscono modelli di operazioni economiche tradotti in modelli previsti e disciplinati per legge.
- contratti atipici; non fanno parte di quelle tipologie contrattuali “tipiche”. Le parti, ai sensi dell’art. 1322 cc che disciplina l’autonomia contrattuale, possono comunque stipulare un contratto, sempre rispettando i limiti del; buon costume, ordine pubblico, norme imperative e meritevolezza degli interessi perseguiti.
OGGETTO
È il diritto reale o di credito, che viene trasferito tramite il negozio giuridico. Ai sensi dell’art. 1346 cc, l’oggetto del contratto: “deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile”. In particolare deve essere possibile perché si deve trattare di una cosa esistente o che deve poter esiste, deve essere lecito perché non può essere contrario a norme imperative, di ordine pubblico o buon costume, ed infine deve essere determinato o determinabile ovvero certo, chiaro ed individuabile.
I requisiti sopracitati debbono sussistere nel momento in cui il contratto produce effetti, ma non è necessario che siano presenti quando il negozio viene concluso.
FORMA
Essa è il “mezzo” attraverso il quale si manifesta la volontà delle parti. È essenziale perché nel caso in cui ci sia una volontà non manifestata, il contratto è da considerarsi giuridicamente irrilevante. La volontà può manifestarsi in modo espresso quindi mediante parole o scritti, o in modo tacito (facta concludendia), ovvero tramite atteggiamenti che rilevano in modo inequivocabile un’intenzione, tali per cui la maggior parte delle persone riterrebbero incompatibile una volontà diversa.
Nel nostro ordinamento vige il principio della libertà delle forme, ovvero le parti possono decidere la forma che preferiscono per concludere il negozio. Allo stesso tempo, esistono dei casi in cui l’ordinamento richiede l’utilizzo della forma scritta. In particolare;
– nella forma ad substantiam rientrano tutti quei contratti che per non essere viziati da nullità, debbono essere stipulati per atto pubblico o per scrittura privata. Sono previsti all’art. 1350 cc, e fra questi troviamo per esempio: “… 1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili… 9) i contratti di società o di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i novi anni o per un tempo determinato; … 10) gli atti che costituiscono rendite perpetue o vitalizie…” ecc.
– nella forma ad probationem invece, rientrano contratti in cui l’inosservanza della forma scritta non comporta la nullità del contratto, ma essa semplicemente serve per poter garantire dimostrazioni in sede probatoria.
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Foto Agenzia Liverani