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Un contratto nullo è un contratto inidoneo a produrre effetti e per questo è inefficace.

COSA SI INTENDE PER NULLITÀ?

In particolare, la nullità è la più grave forma di invalidità. La sua definizione è stata ricostruita dalla dottrina dato che non è presente nel codice.
La sua nozione è quindi ricavata dalla descrizione delle sue cause o dei suoi effetti, anche se questo potrebbe causare non pochi problemi dato che:
– se considero la causa, devo tener presente che il contratto contrario a norme imperative non manca di nessun requisito essenziale, ma è strutturalmente perfetto (si pensi per esempio, anche al contratto annullabile per violenza, errore o dolo ecc., in cui manca il requisito della volontà);
– se considero l’effetto, devo ricordarmi di non cadere nell’errore di considerare un fenomeno giuridico in relazione ai suoi effetti.

 

È CORRETTO DIRE CHE IL CONTRATTO NULLO “NON PRODUCE EFFETTI”?

Sì, ma non sempre. Ci sono infatti dei casi in cui il negozio nullo produce comunque effetti fra le parti o verso terzi. Ne sono esempio gli articoli: art. 2652 n.6 cc, l’art. 1424 cc, l’art. 2035 cc, o l’art. 1338 cc in cui si dichiara che il contratto nullo può dar luogo a responsabilità contrattuale. Da non dimenticare anche che il contratto nullo obbliga comunque le parti agli adempimenti fiscali.
In questo senso ci sono anche casi in cui il contratto nullo produce gli stessi effetti di un contratto valido. Per esempio è il caso dell’art. 1810 cc in cui si prevede che, se concedo una cosa in comodato ad X e il contratto è nullo, posso chiedere la restituzione della cosa in qualunque momento, così come avviene nel caso in cui il contratto fosse valido.
Tipologie di nullità:

  • Nullità assoluta e relativa. È assoluta quando la legittimazione ad impugnare il contratto spetta a chiunque ne abbia interesse. Mentre è relativa quando questa legittimazione spetta solamente ad alcuni (per es. art. 2913 cc).
  • Nullità originaria e successiva. La differenza sta nel fatto che la nullità originaria si verifica quando il contratto è viziato sin dalla sua nascita, mentre la nullità successiva si ha quando un contratto pur valido inizialmente, diventa invalido a causa di un fatto che si verifica successivamente.
  • Nullità parziale. Si ha quando investe solamente una parte del contratto o una singola clausola.
  • Nullità sospesa. Si verifica quando il contratto di per sé è invalido ma si attende che sopravvenga un requisito che lo renda valido.

 

NORMATIVA DEL CONTRATTO NULLO

L’art. 1418 cc dichiara;
“Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.
Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall’articolo 1325, l’illiceità della causa [1343], l’illiceità dei motivi nel caso indicato dall’articolo 1345 e la mancanza nell’oggetto dei requisiti stabiliti dall’articolo 1346.
Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge [458, 778, 785, 788, 794, 1350, 1354, 1355, 1472, 1895, 1904, 1963, 1972, 2103, 2115, 2265, 2744]”.
Quindi quali sono le cause di nullità? Il contratto è nullo quando:

  1. è contrario a norme imperative;
  2. quando manca uno dei requisiti essenziali che la legge prescrive all’articolo 1325 (causa, oggetto, accordo delle parti);
  3. quando la causa è illecita (articolo 1343);
  4. quando il contratto è in frode alla legge (articolo 1344);
  5. quando il motivo è illecito ed è comune ad entrambi i contraenti (articolo 1345);
  6. quando l’oggetto è impossibile, illecito o indeterminato e indeterminabile (articolo 1346);
  7. quando la condizione è illecita (articolo 1354);
  8. quando al contratto è apposta una condizione sospensiva meramente potestativa (articolo 1355).

Inoltre, nel comma di chiusura dell’articolo, si citano altri casi, stabiliti dalla legge, in cui il contratto è nullo.

 

QUALI SONO I CARATTERI DELLA NULLITÀ?

  • l’insanabilità; il contratto nullo non può essere sanato tranne che per i casi previsti art. 590 cc e 799 cc (sanatoria del testamento), ma può essere convertito ex art. 1424 cc;
  • la legittimazione assoluta dell’impugnazione;
  • l’efficacia nei confronti dei terzi.

 

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Foto Agenzia Liverani