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Il testamento è un atto solenne che richiede il requisito della forma scritta ad substantiam, pertanto nel nostro ordinamento non è ammesso il testamento orale.
Si distinguono forme ordinarie e forme speciali di testamento, il testamento ordinario può assumere due forme differenti: il testamento olografo ed il testamento per atto di notaio, quest’ultimo poi può essere redatto in forma pubblica o segreta.

TESTAMENTO OLOGRAFO

Il testamento olografo costituisce la forma più semplice e al tempo stesso più riservata dell’espressione della volontà del testatore. Ai sensi dell’art. 602 co 1 c.c., ‘‘il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto dal testatore’’
I requisiti di forma sono quindi l’autografia , la data e la sottoscrizione.

  1. L’autografia consiste nel fatto che il testamento sia scritto integralmente dalla mano del testatore, a garanzia dell’integrale autenticità dell’espressione di volontà. Non basterebbe che lo scritto fosse a macchina o a stampa, ancorché vi fosse la sottoscrizione: in casi del genere può esservi il dubbio che la persona non abbia letto quanto è scritto a macchina o a stampa e la legge vuole che dubbi del genere non sussistano.
    L’autografia viene meno nel caso di collaborazione grafica di un terzo, il quale sorregga e guidi la mano del testatore. La Suprema Corte ha chiarito che “qualora il de cuius per redigere il testamento abbia fatto ricorso all’uso materiale di altra persona che ne abbia sostenuto o guidato la mano nel compimento di tale operazione, tale circostanza è sufficiente per escludere il requisito dell’autografia”(Cass. n. 30953/2017).
    Contrariamente non produce nullità quella collaborazione che potremmo definire intellettuale: la preparazione della minuta dell’atto da parte di un terzo, per esempio un notaio o un avvocato a cui il testatore si sia rivolto per una consulenza, onde avere certezza di compiere un atto valido, sempre che l’atto stesso sia ricopiato di pugno e sottoscritto dal testatore.
    Il testamento olografo è una scrittura privata: essa, perciò intanto può fare prova, in quanto venga riconosciuta dalla parte contro cui si esibisce e in caso di disconoscimento della sottoscrizione, l’onere della prova dell’autenticità della scrittura incombe a chi intende far valere un diritto in base al testamento.
  2. La data consiste nell’indicazione del giorno, del mese è dell’anno in cui il testamento fu scritto: essa può essere apposta al principio o alla fine delle disposizioni, prima o dopo la sottoscrizione; se il testamento consta di più fogli, non è richiesto che sia apposta su ciascun foglio separato.
    La data serve ad accertare se il testatore era capace nel giorno in cui il testamento fu formato e, nel caso di due o più testamenti successivi della stessa persona, quale sia il testamento posteriore che revochi le disposizioni incompatibili contenute nei testamenti anteriori.
    Tuttavia, la data è richiesta anche se nel caso concreto non si debba risolvere alcuna di queste questioni: la sua mancanza o la sua incompletezza (omissione del indicazione del giorno) produce l’annullabilità dell’atto.
    Se la data risulta cancellata o interlineata, il testamento dovrà ritenersi annullabile, dovendosi considerare privo del requisito della data.
    La falsità della data (anticipata o posticipata intenzionalmente dallo stesso testatore) non produce quindi di per sè, l’annullabilità del testamento, invece se la data è erronea o impossibile ( 31 settembre 2022), essa può essere ratificata dal giudice in base ad elementi che possono essere desunti dal testamento.
    In senso conforme si osservi la pronuncia n. 476/2022 della Corte d’Appello di Torino, per cui, ‘‘quanto alla data, questa deve essere possibile, completa e vera. Pur tuttavia l’indicazione della data sbagliata a causa di errore materiale del testatore (per distrazione, ignoranza od altra causa), anche se concretantesi in una data impossibile, può essere rettificata dal giudice, ma solo avvalendosi di altri elementi intrinseci della scheda testamentaria, così da rispettare il requisito essenziale della autografia dell’atto’’.
  3. La sottoscrizione serve ad individuare il testatore: essa di solito comprende il nome e il cognome, ma può, per l’espressa statuizione dell’art. 602 co 2, essere costituita da qualsiasi indicazione ( vezzeggiativo, pseudonimo) che disegni con certezza la persona del testatore. La sottoscrizione deve essere posta in calce alle disposizioni e l’inosservanza di questa regola conduce all’invalidità dell’atto .

 

TESTAMENTO PUBBLICO

Il testamento pubblico è un documento redatto con le richieste formalità da un notaio. Esso presenta minore semplicità formale del testamento olografo ma risponde all’esigenza che la manifestazione di ultima volontà del soggetto sia accertata, quanto alla sua provenienza dal testatore, con la particolare forza probatoria di cui è dotato l’atto pubblico notarile e che il relativo documento sia posto a riparo da ogni evento naturale o umano che possa compromettere l’integrità.
I requisiti di forma e contenuto richiesti per il testamento pubblico sono i seguenti :

  1. dichiarazione di volontà orale al notaio: il testatore dichiara al notaio la propria volontà e spetta al notaio secondo l’art 47 della Legge notarile, indagare la volontà del testatore, e quindi, precisare eventuali espressioni poco chiare e tradurle in forma giuridica appropriata senza tradire o influenzare la volontà del testatore;
  2. presenza di testimoni: il testamento pubblico è ricevuto dal notaio alla presenza di due testimoni. La presenza dei testimoni garantisce che la dichiarazione provenga dal testatore, che il notaio non ne abbia influenzato in alcun modo la volontà e questa sia stata riprodotta fedelmente nell’atto notarile. Se il testatore è sordo e o muto o anche analfabeta occorrono quattro testimoni;
    redazione in iscritto alla volontà a cura del notaio: ciò significa che al notaio spetta di redigere il testamento, ma la scritturazione può essere fatta, sotto la guida, da un amanuense, da uno dei testimoni o dallo stesso testatore;
  3. lettura dell’atto al testatore e ai testimoni ad opera del notaio: quest’operazione serve a garantire il controllo diretto del testatore sulla rispondenza dell’atto alla sua volontà;
  4. sottoscrizione del testatore, dei testimoni, del notaio: se il testatore non può sottoscrivere perché analfabeta o per impedimento o perché può farlo solo con grave difficoltà , deve dichiarare la causa dell’impedimento e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell’atto;
  5. la data, che a differenza del testamento olografo, comprende anche l’ora;
  6. la menzione dell’osservanza delle formalità enunciate : la menzione è richiesta perchè l’atto possa far fede fino a querela di falso, affinchè le formalità menzionate sono state osservate. Se una delle formalità fosse stata adempiuta, ma mancasse la menzione, ossia la certificazione da parte del notaio, l’atto sarebbe invalido e non varrebbe ad escludere l’invalidità la prova che la formalità è stata osservata. Pertanto, ‘‘ai sensi dell’articolo 2700 del codice civile, l’atto pubblico fa piena prova delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ma nei limiti della sola attività materiale, immediatamente e direttamente richiesta, percepita e constatata dallo stesso pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni’’ (Cass. n. 18042/2020).

 

TESTAMENTO SEGRETO

Il testamento segreto ha rispetto al testamento pubblico il vantaggio che il testatore se vuole può mantenere riservato il contenuto delle disposizioni e rispetto al testamento olografo ha una maggiore garanzia di conservazione del documento.
Il testamento segreto consta di due elementi: da un lato la scheda testamentaria, predisposta dal testatore, costituita da uno o più fogli su cui vengono scritte le volontà relative alla successione ereditaria; dall’altro un atto di ricevimento con cui il notaio documenta che il testatore alla presenza di due testimoni gli ha consegnato personalmente la scheda e gli ha dichiarato che ivi sono scritte le volontà testamentarie.
La scheda viene sigillata dal notaio che poi fa sottoscrivere l’atto di ricevimento pure al testatore ed ai due testimoni, oltre a sottoscriverlo anche egli che ne è l’autore.
La scheda, a differenza dell’olografo, può non essere autografa: può essere scritta anche da un terzo o con mezzi meccanici. Per tale ragione il testamento segreto può essere fatto anche da chi non sa o non può scrivere.
La scheda peraltro deve essere sottoscritta dal testatore alla fine delle disposizioni mentre non occorre che venga apposta la data poichè la data del testamento segreto è quella dell’atto di ricevimento.
A tal proposito, la Suprema Corte ha statuito che ‘‘il testamento segreto, se è scritto in tutto o in parte da altri o se è scritto con mezzi meccanici, deve portare la sottoscrizione del testatore in ciascun mezzo foglio, unito o separato, tende a garantire la certezza che il testatore abbia avuto la possibilità di leggere il contenuto del documento e, conseguenzialmente, a fare sorgere la presunzione legale che tale lettura sia stata effettuata’’ (Cass. n. 2723/1973).
Se il testamento segreto manca di qualche requisito suo proprio, ma è scritto, datato e sottoscritto di mano dal testatore, vale come olografo.
Il testamento segreto può essere ritirato in ogni tempo dalle mani del notaio, il ritiro importa revocazione del testamento a meno che lo stesso non possa valere come olografo, inoltre si precisa che anche il testamento olografo può essere consegnato dal testatore ad un notaio per essere custodito, in tal caso l’intervento del pubblico ufficiale si limita al materiale di ricevimento del documento, senza che vengano assolte le formalità che sono proprie del testamento segreto.

 

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