La divisione ereditaria è l’atto giuridico mediante il quale si scioglie la comunione ereditaria, attribuendo a ciascun coerede la titolarità esclusiva su una parte determinata dei beni che componevano l’asse ereditario, in proporzione alla rispettiva quota. Questo processo, governato da un complesso di norme sostanziali e processuali, mira a trasformare la quota astratta di ciascun erede in diritti concreti su singoli beni.

PRINCIPIO DI UNIVERSALITÀ DELLA DIVISIONE EREDITARIA E LE SUE DEROGHE

Il cardine della divisione ereditaria è il principio di “universalità”, secondo cui lo scioglimento della comunione deve, di norma, comprendere l’intero asse ereditario [1]. Tale principio, pur non essendo esplicitamente codificato, è desumibile dal sistema e risponde all’esigenza di assicurare agli eredi l’attribuzione di porzioni omogenee e proporzionali al valore delle rispettive quote, garantendo equilibrio e parità di trattamento [1]. Tuttavia, la giurisprudenza e la dottrina sono concordi nel ritenere che tale principio non sia assoluto né inderogabile [2][1]. Esistono infatti diverse eccezioni:

  • Deroghe Legislative: Il codice civile stesso prevede ipotesi in cui la divisione ereditaria può non essere totale, come disciplinato dagli articoli 713, comma 3, 720, 722 e 1112 c.c. [2][1].
  • Divisione Parziale Convenzionale: I coeredi possono, con accordo unanime, decidere di dividere solo una parte dei beni ereditari, lasciando i restanti in stato di comunione [2][1]. In questo caso, quanto attribuito assume la natura di un acconto sulla porzione spettante in sede di divisione definitiva [1]. La comunione che residua sui beni non divisi mantiene la sua natura ereditaria [1].
  • Divisione Parziale Giudiziale: È ammissibile anche in sede giudiziale quando, a fronte della richiesta di un coerede di procedere a una divisione parziale, gli altri non si oppongono chiedendo a loro volta la divisione dell’intero asse [1].

La validità della divisione parziale trova una conferma implicita nell’articolo 762 c.c., che disciplina il “supplemento di divisione”. Tale norma stabilisce che l’omissione di uno o più beni dall’atto di divisione ereditaria non ne comporta la nullità, ma semplicemente la necessità di procedere a un successivo atto di supplemento per includere i beni omessi [2][1]. Un’ulteriore figura è quella dello “stralcio divisionale” o “divisione soggettivamente parziale”, che si realizza quando uno o più coeredi escono dalla comunione ricevendo l’assegnazione definitiva di beni corrispondenti alla loro quota, mentre gli altri coeredi rimangono in comunione sul patrimonio residuo [3].

 

GESTIONE DEI BENI INDIVISIBILI E DEGLI IMMOBILI ABUSIVI

La divisione ereditaria può incontrare ostacoli di natura fisica o giuridica.

IMMOBILI NON COMODAMENTE DIVISIBILI (ART. 720 C.C.)

Quando nell’asse ereditario sono presenti immobili che non sono “comodamente divisibili” o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell’igiene, l’articolo 720 c.c. detta una disciplina specifica [4]. La norma stabilisce un ordine preferenziale per l’attribuzione:

  1. L’immobile deve essere preferibilmente compreso per intero nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, con addebito dell’eccedenza [4].
  2. Può essere attribuito a più coeredi che ne richiedano congiuntamente l’assegnazione [4].
  3. Se nessuno dei coeredi è disposto a ciò, si procede con la vendita all’incanto dell’immobile [4].

Questa disciplina ha carattere eccezionale e si applica solo quando la composizione dell’asse (per numero, qualità o valore disuguale dei beni) non consente di formare lotti proporzionati senza frazionare l’immobile [4].

IMMOBILI ABUSIVI

Una problematica di grande rilevanza pratica riguarda la presenza di edifici abusivi nell’asse ereditario. La normativa urbanistica (art. 46 D.P.R. 380/2001 e art. 40 L. 47/1985) sancisce la nullità degli atti di scioglimento della comunione aventi ad oggetto edifici privi di un valido titolo abilitativo [1][5][6]. Tale nullità, che impedisce la divisione del singolo bene abusivo, non si estende però all’intero asse ereditario. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito un principio fondamentale: “Allorquando tra i beni costituenti l’asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi dell’art. 713 c.c., comma 1, di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l’intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti” [5][6]. In questo caso, la richiesta di divisione parziale non è una scelta di convenienza, ma un adeguamento a un divieto di legge [5][6]. Pertanto, il diritto potestativo di ciascun coerede a sciogliere la comunione prevale, limitatamente ai beni commerciabili, senza che gli altri possano opporsi. Qualora, tuttavia, nessuna delle parti formuli una domanda di divisione parziale, il giudice dovrà rigettare la domanda di divisione ereditaria nella sua interezza, essendo impossibile procedere allo scioglimento dell’intera comunione [1][7][5]. Una richiesta di divisione parziale formulata tardivamente, ad esempio in comparsa conclusionale, è inammissibile [7].

 

FORMAZIONE DELLA MASSA EREDITARIA

Prima di procedere alla formazione delle porzioni, è necessario ricostruire l’esatta consistenza del patrimonio del defunto. Questa operazione include il relictum (i beni lasciati al momento della morte) e il donatum (i beni donati in vita).

COLLAZIONE

La collazione è l’istituto mediante il quale i figli, i loro discendenti e il coniuge del defunto, che concorrono alla successione, devono conferire alla massa ereditaria tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione, direttamente o indirettamente, salvo che ne siano stati espressamente dispensati [8]. Lo scopo è ripristinare la parità di trattamento tra questi coeredi [8]. L’obbligo di collazione sorge automaticamente con l’apertura della successione e non necessita di una domanda specifica, essendo sufficiente la domanda di divisione ereditaria [8]. Tuttavia, la parte che deduce l’esistenza di una donazione ha l’onere di provarla [8]. Un caso particolare è la donazione indiretta, che si realizza quando la liberalità avviene tramite un negozio diverso dalla donazione tipica. Un esempio classico è l’acquisto di un immobile da parte di un figlio con denaro fornito dal genitore. La giurisprudenza qualifica tale operazione come una donazione indiretta dell’immobile stesso, non del denaro [9]. È importante notare che, ai sensi dell’art. 809 c.c., la donazione indiretta non richiede la forma dell’atto pubblico prescritta per la donazione diretta, pertanto una domanda di nullità per vizio di forma sarebbe infondata [9].

IMPUTAZIONE DEI DEBITI

Il coerede che aveva un debito verso il defunto deve “imputare” l’importo del debito alla propria quota ereditaria. Questo meccanismo, simile alla collazione del denaro, garantisce che il debito venga estinto nell’ambito delle operazioni divisionali [8].

STIMA DEI BENI

La valutazione dei beni è un momento cruciale. La giurisprudenza ha consolidato un doppio criterio temporale:

  • Per il calcolo della quota di legittima (ad esempio in un’azione di riduzione), i beni devono essere valutati al momento dell’apertura della successione [10].
  • Per le operazioni divisionali vere e proprie (formazione e assegnazione dei lotti), la stima deve essere effettuata con riferimento al valore dei beni al momento della divisione stessa [10].

Questo principio, ribadito dalla Cassazione [10], assicura che le porzioni assegnate siano effettivamente equivalenti al momento dello scioglimento della comunione.

 

GODIMENTO ESCLUSIVO DEL BENE COMUNE E RENDICONTO

Il coerede che gode in via esclusiva di un bene ereditario è obbligato a corrispondere agli altri i frutti civili (ad esempio, un’indennità di occupazione), a decorrere dall’apertura della successione o dal momento in cui ha iniziato il possesso esclusivo [7]. Tale obbligo sorge per il solo fatto oggettivo della gestione e dell’uso esclusivo, che impedisce agli altri il pari godimento, configurando un danno in re ipsa [7]. L’azione di rendiconto, finalizzata a quantificare i frutti e le spese, è tuttavia autonoma rispetto alla domanda di divisione ereditaria. Deve essere espressamente richiesta dalla parte interessata, indicandone i presupposti di fatto; il giudice non può disporla d’ufficio [11]. In assenza di una specifica domanda di rendiconto, la pretesa relativa ai frutti non può essere esaminata [11].

 

ASSEGNAZIONE DELLE PORZIONI E CONGUAGLI

Una volta formati i lotti, si procede all’assegnazione. Se non è possibile formare porzioni di valore esattamente corrispondente alla quota di diritto di ciascun coerede, l’ineguaglianza viene compensata tramite un conguaglio in denaro [12]. Il conguaglio non è un risarcimento, ma un meccanismo perequativo che ristabilisce l’equilibrio tra le quote [12]. L’obbligazione di pagare il conguaglio, che sorge in capo all’erede assegnatario di un lotto di valore superiore alla sua quota, è un debito di valore. Di conseguenza, su tale somma sono dovuti gli interessi corrispettivi a decorrere dalla data di assegnazione, che coincide con la pubblicazione della sentenza di divisione ereditaria [13]. Dal punto di vista fiscale, la divisione ereditaria con conguagli non è automaticamente considerata una vendita. Se il conguaglio serve unicamente a pareggiare le quote, l’atto mantiene la sua natura dichiarativa e sconta l’imposta di registro con aliquota dell’1% [12][14]. Solo se un coerede riceve beni per un valore complessivo eccedente la sua quota di diritto, senza che tale eccedenza sia giustificata da un conguaglio, la parte eccedente è tassata come una vendita [12][14].

 

SPESE DEL GIUDIZIO DI DIVISIONE EREDITARIA

Nei giudizi di divisione ereditaria, le spese legali e di consulenza tecnica (CTU) necessarie per lo scioglimento della comunione vengono poste “a carico della massa” [15][4]. Ciò significa che ogni condividente le sopporta in proporzione alla propria quota, poiché si presume che tali attività siano svolte nell’interesse comune [15][4]. Il principio della soccombenza (“chi perde paga”) si applica solo per le spese derivanti da domande accessorie respinte o da un’ingiustificata resistenza al procedimento divisorio [4]. La mera condotta non collaborativa di una parte non è di per sé sufficiente a fondare una condanna per lite temeraria ai sensi dell’art. 96 c.p.c. [16][17].

 

FONTI CITATE

1. Tribunale di Patti, Sentenza n.407 del 28 marzo 2024 (2024)

2. Cass. Civ., Sez. 2, N. 9869 del 15-04-2025 (2025)

3. Risposta n. 349 del 17/05/2021 (2021)

4. Cass. Civ., Sez. 2, N. 19358 del 14-07-2025 (2025)

5. Tribunale Di Reggio Calabria, Sentenza n.426 del 13 Marzo 2025 (2025)

6. Tribunale di Torre Annunziata, Sentenza n.1644 del 4 giugno 2024 (2024)

7. Tribunale Di Siracusa, Sentenza n.1966 del 25 Settembre 2024 (2024)

8. Cass. Civ., Sez. 2, N. 27086 del 06-10-2021 (2021)

9. Tribunale Ordinario Salerno, sez. 2, sentenza n. 1635/2020 (2020)

10. Tribunale Di Siena, Sentenza n.306 del 13 Maggio 2025 (2025)

11. Cass. Civ., Sez. 2, N. 1319 del 12-01-2024 (2024)

12. Cass. Civ., Sez. 5, N. 30956 del 29-10-2021 (2021)

13. Corte Di Appello Di Napoli, Sentenza n.4568 del 12 Novembre 2024 (2024)

14. Risposta n. 30 del 6/02/2020 (2020)

15. Tribunale Di Torre Annunziata, Sentenza n.2790 del 25 Ottobre 2024 (2024)

16. Tribunale di Prato, Sentenza n.724 del 18 ottobre 2023 (2023)

17. Tribunale Ordinario Prato, sez. 1, sentenza n. 724/2023 (2023)

 

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