L’istituto della responsabilità processuale aggravata, comunemente noto come “danno da lite temeraria“, rappresenta un fondamentale presidio a tutela del corretto funzionamento della giustizia e della parte che subisce un’azione o una resistenza in giudizio palesemente infondata. Disciplinato dall’articolo 96 del Codice di Procedura Civile, questo strumento non solo mira a risarcire il soggetto danneggiato dall’abuso dello strumento processuale, ma assume anche una funzione sanzionatoria e deflattiva, volta a disincentivare l’instaurazione di contenziosi pretestuosi che gravano sul sistema giudiziario. L’evoluzione normativa e giurisprudenziale ha progressivamente ampliato la portata dell’istituto, distinguendo diverse ipotesi di responsabilità con presupposti e conseguenze differenti.

STRUTTURA DELL’ART. 96 C.P.C.: TRE IPOTESI DI RESPONSABILITÀ

L’articolo 96 c.p.c. delinea tre distinte fattispecie di responsabilità processuale aggravata, contenute nei suoi tre commi.

PRIMO COMMA: RESPONSABILITÀ PER DOLO O COLPA GRAVE

Il primo comma stabilisce che: “Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d’ufficio, nella sentenza.” Questa è l’ipotesi “classica” di lite temeraria. Per la sua configurazione sono necessari alcuni presupposti fondamentali:

  1. L’elemento oggettivo: la totale soccombenza della parte che ha agito o resistito in giudizio.
  2. L’elemento soggettivo: la mala fede (dolo) o la colpa grave. La mala fede consiste nella coscienza dell’infondatezza della propria pretesa o difesa, mentre la colpa grave si ravvisa nel difetto della normale diligenza nell’acquisizione di tale consapevolezza [Cass. Civ., Sez. 3, N. 13981 del 22-05-2023]. Non è sufficiente la mera infondatezza della tesi giuridica, ma occorre che la parte abbia agito con la consapevolezza del proprio torto o con un’ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza [Corte d’Appello Lecce, sez. 2, sentenza n. 1260/2022][Cass. Civ., Sez. 3, N. 13981 del 22-05-2023].
  3. L’istanza di parte: la condanna non può essere pronunciata d’ufficio, ma richiede una specifica domanda della parte vittoriosa [Corte Cost., sentenza n. 435 del 31 dicembre 2008].
  4. La prova del danno: la parte che chiede il risarcimento ha l’onere di provare sia l’esistenza del danno (an debeatur) sia il suo ammontare (quantum debeatur), o quantomeno di fornire al giudice gli elementi necessari per una liquidazione, anche in via equitativa [Tribunale Ordinario Avezzano, sez. 1, sentenza n. 907/2014][Tribunale Di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n.279 del 28 Gennaio 2025][Corte d’Appello Lecce, sez. 2, sentenza n. 1260/2022].

La giurisprudenza ha chiarito che la domanda di risarcimento ex art. 96, comma 1, c.p.c. ha natura extracontrattuale e richiede la prova, incombente sulla parte istante, di tutti i suoi elementi costitutivi [Tribunale Di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n.279 del 28 Gennaio 2025]. “In tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all’art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'”an” e sia del “quantum debeatur”,o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa” [Tribunale Di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n.279 del 28 Gennaio 2025].

SECONDO COMMA: RESPONSABILITÀ PER INPRUDENTE UTILIZZO DI MISURE PROCESSUALI

Il secondo comma riguarda l’ipotesi in cui una parte abbia agito senza la normale prudenza, eseguendo un provvedimento cautelare, trascrivendo una domanda giudiziale, iscrivendo ipoteca giudiziale o iniziando o compiendo l’esecuzione forzata, per poi vedere accertata l’inesistenza del diritto a cui tutela tali atti erano preordinati. In questo caso, il presupposto soggettivo è meno stringente: non si richiede il dolo o la colpa grave, ma la semplice “mancanza della normale prudenza” [Cass. Civ., Sez. 5, N. 9712 del 14-04-2025]. Anche in questa ipotesi, la condanna presuppone l’istanza di parte e la prova del danno subito [Cass. Civ., Sez. 3, N. 15175 del 30-05-2023]. L’illecito sanzionato è strettamente processuale e la relativa domanda di risarcimento deve essere proposta all’interno dello stesso giudizio in cui si è verificata la condotta imprudente [Cass. Civ., Sez. 5, N. 9712 del 14-04-2025][Cass. Civ., Sez. 6, N. 26920 del 13-09-2022].

TERZO COMMA: SANZIONE PER ABUSO DEL PROCESSO

Introdotto dalla Legge n. 69/2009, il terzo comma ha innovato profondamente l’istituto, stabilendo che: “in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.” Questa norma configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma e cumulabile con le ipotesi dei primi due commi [Tribunale Di Termini Imerese, Sentenza n.642 del 11 Maggio 2025][Tribunale Di Termini Imerese, Sentenza n.338 del 17 Marzo 2025]. Le sue caratteristiche principali sono:

  1. Pronunciabilità d’ufficio: il giudice può irrogare la condanna senza una specifica richiesta di parte.
  2. Natura sanzionatoria e deflattiva: la sua finalità non è (o non è solo) risarcitoria, ma punitiva e deterrente, volta a sanzionare l’abuso dello strumento processuale e a disincentivare liti pretestuose che gravano sul sistema giudiziario [Corte Cost., sentenza n. 152 del 29 giugno 2016][Tribunale Di Termini Imerese, Sentenza n.338 del 17 Marzo 2025].
  3. Presupposto oggettivo: non richiede la prova del dolo o della colpa grave, ma una condotta oggettivamente valutabile come “abuso del processo”, come l’aver agito o resistito in modo pretestuoso, cioè nell’evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione [Tribunale Di Termini Imerese, Sentenza n.642 del 11 Maggio 2025][Tribunale Di Termini Imerese, Sentenza n.338 del 17 Marzo 2025].
  4. Assenza di prova del danno: la condanna prescinde dalla domanda di parte e dalla prova del danno subito, essendo quest’ultimo implicitamente assorbito nella valutazione equitativa del giudice [Cass. Civ., Sez. 3, N. 15175 del 30-05-2023][Tribunale Ordinario Roma, sez. 8, sentenza n. 13131/2016].

La Corte Costituzionale ha confermato la legittimità di tale norma, riconoscendone la finalità di tutela di un interesse pubblico che trascende quello del singolo, legato alla ragionevole durata del processo e al corretto funzionamento della giurisdizione [Corte Cost., sentenza n. 152 del 29 giugno 2016].

 

ONERE DELLA PROVA E QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

La distinzione tra le diverse fattispecie dell’art. 96 c.p.c. è cruciale in termini di onere probatorio. Per le ipotesi dei commi 1 e 2, la parte che chiede il risarcimento deve fornire la prova del danno. Questo può essere di natura patrimoniale o non patrimoniale.

  •  Il danno patrimoniale può consistere, ad esempio, nello scarto tra le spese legali liquidate dal giudice e quanto effettivamente dovuto dal cliente al proprio difensore in base al mandato professionale [Tribunale Ordinario Bologna, sez. 2, sentenza n. 493/2013].
  • Il danno non patrimoniale, invece, riguarda la lesione dell’equilibrio psico-fisico, lo stress, l’ansia e il dispendio di tempo ed energie causati da un’ingiustificata iniziativa giudiziaria. La sua esistenza può essere desunta da nozioni di comune esperienza, anche alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo [Tribunale Ordinario Bologna, sez. 2, sentenza n. 493/2013][Cass. Civ., Sez. 6, N. 25957 del 24-09-2021].

In assenza di una prova precisa del quantum, il giudice può procedere a una liquidazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c. Tuttavia, ciò non esonera la parte dall’onere di allegare e provare l’esistenza stessa del danno (an debeatur) [Tribunale Di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n.279 del 28 Gennaio 2025][Cass. Civ., Sez. 5, N. 9712 del 14-04-2025][Cass. Civ., Sez. 3, N. 15175 del 30-05-2023]. “La possibilità di liquidazione equitativa, infatti, presuppone soltanto l’impossibilità o la particolare difficoltà di provare il preciso ammontare del danno (art.1226 cod. civ.), ma non consente di derogare né all’accertamento della sua effettiva esistenza […], né alla regola generale per cui tale esistenza, proprio in quanto fatto costitutivo dell’azionato diritto di credito risarcitorio, deve essere allegata e provata dal danneggiato” [Cass. Civ., Sez. 3, N. 15175 del 30-05-2023]. Per la condanna ex comma 3, invece, la prova del danno non è richiesta. La “somma equitativamente determinata” ha natura sanzionatoria. La giurisprudenza ha indicato che tale somma può essere rapportata, in un criterio di proporzionalità, ai compensi professionali liquidabili per la causa [Corte Cost., sentenza n. 139 del 12 giugno 2019], o liquidata in misura pari agli onorari di causa, valorizzando così l’abuso del processo, il valore e la durata della controversia [Tribunale Ordinario Roma, sez. 8, sentenza n. 13131/2016].

 

ASPETTI PROCEDURALI E RAPPORTI CON LA CONDANNA ALLE SPESE

Un principio cardine è che la responsabilità processuale aggravata ha natura endoprocessuale. La domanda ex art. 96 c.p.c. deve essere proposta nello stesso giudizio in cui si è verificata la condotta temeraria, poiché nessun giudice può valutare la temerarietà meglio di colui che decide il merito della causa [Cass. Civ., Sez. 6, N. 26920 del 13-09-2022][Cass. Civ., Sez. 3, N. 25416 del 10-10-2019]. È ammessa la proposizione in un giudizio autonomo solo in caso di impossibilità di fatto o di diritto di articolarla nel giudizio presupposto [Cass. Civ., Sez. 6, N. 26920 del 13-09-2022]. Un’altra questione rilevante riguarda il rapporto tra il rigetto della domanda per lite temeraria e la regolamentazione delle spese di lite. La giurisprudenza di legittimità ha consolidato l’orientamento secondo cui il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., a fronte dell’integrale accoglimento della domanda di merito, non configura un’ipotesi di soccombenza reciproca che possa giustificare la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 92 c.p.c. [Corte d’Appello Lecce, sez. 2, sentenza n. 1260/2022][Cass. Civ., Sez. 2, N. 22951 del 13-09-2019][Cass. Civ., Sez. 2, N. 22952 del 13-09-2019]. Ciò in ragione della natura meramente accessoria della domanda per lite temeraria, il cui accoglimento presuppone, come condizione necessaria, la totale soccombenza della controparte [Cass. Civ., Sez. 2, N. 22951 del 13-09-2019][Cass. Civ., Sez. 2, N. 22952 del 13-09-2019]. “L’ostacolo alla tesi opposta non si rinviene nella dedotta mancanza di contrapposizione delle domande […], ma nell’accessorietà della domanda per lite temeraria, la quale, come puntualmente osservato, presuppone che la controparte risulti integralmente soccombente” [Cass. Civ., Sez. 2, N. 22951 del 13-09-2019][Cass. Civ., Sez. 2, N. 22952 del 13-09-2019].

 

DANNO DA LITE TEMERARIA

L’istituto della responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. si presenta oggi come un sistema complesso e articolato, che bilancia diverse esigenze: quella risarcitoria a favore della parte ingiustamente coinvolta in un processo, quella sanzionatoria nei confronti di chi abusa del diritto di azione e difesa, e quella pubblicistica di tutela dell’efficienza del sistema giudiziario. La distinzione tra le tre ipotesi previste dai rispettivi commi è fondamentale per comprendere i diversi presupposti soggettivi e probatori richiesti. In particolare, l’introduzione del terzo comma ha segnato una svolta, dotando il giudice di un potente strumento officioso per contrastare l’abuso del processo, contribuendo così a rafforzare il principio del “giusto processo” sancito dall’art. 111 della Costituzione.

 

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