La gestione della vita condominiale si fonda sull’equilibrio tra l’interesse collettivo e la tutela dei diritti individuali dei singoli proprietari. L’organo sovrano di questa gestione è l’assemblea, le cui deliberazioni, tuttavia, non sono onnipotenti. Esistono limiti invalicabili, superati i quali la decisione assembleare cessa di essere meramente illegittima (e quindi annullabile) per diventare radicalmente nulla. Una delle ipotesi più significative di nullità si verifica quando l’assemblea, eccedendo le proprie attribuzioni, invade la sfera della proprietà esclusiva dei singoli condomini.

DISTINZIONE FONDAMENTALE: NULLITÀ E ANNULLABILITÀ

Per comprendere appieno la portata del problema, è essenziale partire dalla distinzione tra delibere nulle e annullabili, come delineata in modo definitivo dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la celebre sentenza n. 9839 del 14 aprile 2021 [Cass. Civ., Sez. U, N. 9839 del 14-04-2021]. Questo pronunciamento ha stabilito un principio cardine: in materia di invalidità delle delibere condominiali, l’annullabilità rappresenta la regola generale, mentre la nullità costituisce l’eccezione, confinata a ipotesi di vizi particolarmente gravi [Cass. Civ., Sez. U, N. 9839 del 14-04-2021][Cass. Civ., Sez. 2, N. 20568 del 24-07-2024].

  • Delibere Annullabili: Sono quelle che presentano vizi relativi alla violazione di norme di legge o del regolamento di condominio, ma che sono adottate nell’ambito delle attribuzioni dell’assemblea. Rientrano in questa categoria, ad esempio, le delibere assunte con maggioranze insufficienti, i vizi relativi alla convocazione o alla verbalizzazione incompleta [Tribunale Di Reggio Calabria, Sentenza n.1437 del 21 Ottobre 2024][Tribunale Di Torre Annunziata, Sentenza n.872 del 4 Aprile 2025], o quelle che applicano in modo errato i criteri di ripartizione delle spese senza però pretendere di modificarli [Cass. Civ., Sez. U, N. 9839 del 14-04-2021][Cass. Civ., Sez. 2, N. 20568 del 24-07-2024]. L’azione di annullamento deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro 30 giorni, che decorrono dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione del verbale per gli assenti [Cass. Civ., Sez. U, N. 9839 del 14-04-2021].
  • Delibere Nulle: Sono affette da vizi talmente radicali da essere considerate tamquam non essent (come se non esistessero). Le Sezioni Unite hanno circoscritto la nullità a tre macro-categorie [Cass. Civ., Sez. U, N. 9839 del 14-04-2021][Tribunale Di Potenza, Sentenza n.190 del 30 Gennaio 2025]:
    1. Mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali (es. una delibera priva di oggetto).
    2. Oggetto impossibile o illecito: l’impossibilità può essere materiale (es. deliberare la manutenzione di un bene inesistente) o giuridica. L’illiceità ricorre quando il contenuto della delibera è contrario a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume [Cass. Civ., Sez. 2, N. 921 del 13-01-2023][Tribunale Di Potenza, Sentenza n.190 del 30 Gennaio 2025].
    3. Incidenza sui diritti individuali: le delibere che incidono sui diritti individuali dei condomini relativi alle loro proprietà esclusive o che modificano i criteri legali o convenzionali di ripartizione delle spese.

L’azione per far dichiarare la nullità di una delibera è imprescrittibile e può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, incluso il condomino che abbia votato a favore [Tribunale Di Potenza, Sentenza n.190 del 30 Gennaio 2025].

 

NULLITÀ PER “DIFETTO ASSOLUTO DI ATTRIBUZIONI”: INVASIONE DELLA SFERA INDIVIDUALE

Il cuore del problema risiede nel concetto di “difetto assoluto di attribuzioni”, che si verifica quando l’assemblea delibera su materie che esulano dalla sua competenza. Le attribuzioni dell’assemblea, elencate principalmente nell’art. 1135 c.c., riguardano la gestione delle parti e dei servizi comuni. Qualsiasi decisione che non attenga alle parti comuni dell’edificio non può essere adottata con il metodo maggioritario tipico dell’assemblea, ma richiede il consenso unanime di tutti i proprietari, ossia un atto di natura contrattuale [Cass. Civ., Sez. 2, N. 5528 del 02-03-2025][Cass. Civ., Sez. 2, N. 921 del 13-01-2023]. La giurisprudenza è ferma su questo punto:

l’assemblea non può “occuparsi dei beni appartenenti in proprietà esclusiva ai singoli condomini o a terzi, giacché qualsiasi decisione che non attenga alle parti comuni dell’edificio non può essere adottata seguendo il metodo decisionale dell’assemblea, che è il metodo della maggioranza, ma esige il ricorso al metodo contrattuale, fondato sul consenso dei singoli proprietari esclusivi” [Cass. Civ., Sez. 2, N. 5528 del 02-03-2025].

Caso Pratico 1: Lavori sui Balconi di Proprietà Esclusiva Un esempio emblematico è rappresentato dalle delibere che dispongono interventi sui balconi. La giurisprudenza distingue tra gli elementi decorativi dei balconi (come i frontalini o i parapetti, che contribuiscono al decoro architettonico dell’edificio e sono quindi considerati parti comuni) e la struttura del balcone aggettante (il piano di calpestio, la soletta), che è considerata un prolungamento dell’unità immobiliare e, quindi, di proprietà esclusiva. Una delibera che, a maggioranza, approvi lavori di manutenzione sulla parte “privata” del balcone, addebitandone il costo a tutti i condomini secondo i millesimi di proprietà, è radicalmente nulla. La Corte di Cassazione ha ribadito che sono nulle le delibere assembleari riguardanti interventi sui balconi di proprietà dei singoli, in quanto si tratta di decisioni non inerenti alla gestione condominiale [Cass. Civ., Sez. 2, N. 5528 del 02-03-2025][Cass. Civ., Sez. 2, N. 921 del 13-01-2023].

Caso Pratico 2: Ripartizione di Spese per Interessi Individuali e Conflitto di Interessi La nullità emerge anche quando l’assemblea impone a un condomino spese relative a un interesse in conflitto con la sua posizione. Il Tribunale di Bari, con la sentenza n. 4446 del 31 ottobre 2024, ha dichiarato la nullità di una delibera che ripartiva tra tutti i condomini, incluso uno dissenziente, le spese legali e di consulenza tecnica di parte sostenute dal condominio per un accertamento tecnico preventivo (ATP) promosso contro terzi, ma le cui risultanze avrebbero potuto coinvolgere anche il condomino dissenziente. Il giudice ha statuito la nullità della delibera “per impossibilità dell’oggetto, trattandosi di spese che, in ogni caso, attengono a prestazioni rese a tutela di un interesse contrapposto alle specifiche ragioni personali del condomino dissenziente” [Tribunale Di Bari, Sentenza n.4446 del 31 Ottobre 2024]. In questo caso, l’assemblea ha illegittimamente inciso sulla posizione giuridica individuale del singolo, ponendo a suo carico costi per un’azione potenzialmente rivolta anche contro di lui.

 

NULLITÀ PER MODIFICA DEI CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE SPESE

Un’altra area critica riguarda la ripartizione delle spese condominiali. L’art. 1123 c.c. stabilisce i criteri legali, che possono essere derogati solo da una “diversa convenzione”, ossia da un accordo unanime di tutti i condomini, solitamente contenuto in un regolamento contrattuale. Su questo tema, la giurisprudenza opera una distinzione sottile ma cruciale:

  1. Delibera Nulla: È nulla la delibera con cui l’assemblea, a maggioranza, pretenda di modificare in via generale e astratta, e quindi con efficacia “normativa” per il futuro, i criteri di ripartizione delle spese stabiliti dalla legge o dal regolamento contrattuale. In questo caso, l’assemblea esercita un potere che non le compete, agendo in difetto assoluto di attribuzioni [Cass. Civ., Sez. U, N. 9839 del 14-04-2021][Cass. Civ., Sez. 2, N. 20568 del 24-07-2024].
  2. Delibera Annullabile: È invece meramente annullabile la delibera che, senza modificare i criteri generali, li viola o li disapplica nel singolo caso concreto. Si tratta di un “cattivo esercizio” del potere di ripartizione che l’assemblea possiede, e non di un’usurpazione di potere [Cass. Civ., Sez. U, N. 9839 del 14-04-2021][Cass. Civ., Sez. 2, N. 20568 del 24-07-2024].

La Cassazione ha precisato che anche una serie di delibere che ripetutamente violano i criteri di riparto non si trasforma automaticamente in una modifica “normativa” nulla. Finché non vi è una manifestazione espressa di una volontà programmatica di modificare i criteri per il futuro, ogni singola delibera errata resta semplicemente annullabile e deve essere impugnata nel termine di 30 giorni [Cass. Civ., Sez. 2, N. 20568 del 24-07-2024].

 

CONSEGUENZE PRATICHE E STRUMENTI DI TUTELA

Riconoscere la natura nulla di una delibera ha implicazioni procedurali di grande importanza per il condomino.

  • Legittimazione e Termini: L’azione di nullità può essere promossa da chiunque vi abbia interesse (anche il condomino favorevole) e senza limiti di tempo [Tribunale Di Potenza, Sentenza n.190 del 30 Gennaio 2025]. Questo offre una tutela molto più ampia rispetto all’azione di annullamento, riservata ai soli assenti, dissenzienti o astenuti e soggetta al breve termine di decadenza di 30 giorni [Tribunale di Palermo, Sentenza n.2033 del 8 aprile 2024].
  • Tutela in Sede di Opposizione a Decreto Ingiuntivo: La distinzione tra nullità e annullabilità è decisiva nel giudizio di opposizione a un decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di oneri condominiali. Le Sezioni Unite (sent. n. 9839/2021) hanno chiarito che il giudice dell’opposizione:
    • Può e deve rilevare d’ufficio la nullità della delibera posta a fondamento del credito del condominio [Cass. Civ., Sez. U, N. 9839 del 14-04-2021].
    • Può esaminare l’annullabilità solo se il condomino opponente ha proposto, con l’atto di opposizione, una specifica domanda riconvenzionale di annullamento, rispettando il termine di 30 giorni [Cass. Civ., Sez. U, N. 9839 del 14-04-2021].

Di conseguenza, un condomino che riceve un’ingiunzione di pagamento basata su una delibera nulla può difendersi efficacemente eccependo la nullità in qualsiasi momento, anche se non ha impugnato la delibera a suo tempo.

 

DELIBERE CONDOMINIALI NULLE

L’autonomia dell’assemblea condominiale trova un confine invalicabile nei diritti soggettivi dei singoli condomini e nelle attribuzioni che la legge le conferisce. Ogni qualvolta una delibera, assunta a maggioranza, pretenda di disporre di beni in proprietà esclusiva, di modificare permanentemente i criteri di spesa o di ledere la posizione giuridica individuale di un proprietario, essa travalica i suoi poteri e diviene radicalmente nulla. Per il condomino, conoscere questa distinzione non è un mero esercizio teorico, ma lo strumento fondamentale per difendere la propria sfera patrimoniale e giuridica dall’esercizio abusivo del potere assembleare.

 

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Foto Agenzia Liverani