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PROCEDIMENTO PER DECRETO: PANORAMICA GENERALE

Il procedimento per decreto (decreto penale di condanna) è un rito alternativo rispetto al procedimento penale ordinario ed è disciplinato dall’art. 459 e ss. del codice di procedura penale. Le finalità che esso persegue sono essenzialmente di semplificazione e di deflazione dei processi penali, caratterizzandosi per l’assenza del contraddittorio: viene infatti emesso dal Giudice per le indagini preliminari inaudita altera parte, su richiesta del Pubblico Ministero procedente, senza che vengano celebrate le fasi processuali dell’udienza preliminare e del dibattimento. Una ulteriore peculiarità del rito in esame è la premialità, ossia la possibilità per l’imputato di ottenere uno sconto di pena sino alla metà del minimo edittale, ma non solo: il decreto penale non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali, esclude l’applicazione di pene accessorie e non ha efficacia di giudicato nei processi in ambito amministrativo e civile. Se poi il condannato con decreto penale non commette un delitto della stessa indole nei cinque anni successivi, ovvero una contravvenzione nei due anni successivi, il reato si estingue.

 

CONDIZIONI PER L’APPLICAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER DECRETO

Affinché possa essere instaurato tale procedimento speciale, occorre che sussistano cumulativamente alcune condizioni:

  • il reato deve essere perseguibile d’ufficio ovvero, laddove perseguibile a querela, questa deve essere stata validamente presentata e il querelante deve aver dichiarato di non opporsi alla definizione del procedimento con tale rito;
  • il Pubblico Ministero deve ritenere sanzionabile la condotta ascritta all’indagato con la sola pena pecuniaria, anche se in sostituzione della pena detentiva;
  • non deve rendersi necessaria l’applicazione di una misura di sicurezza personale all’indagato.

Laddove tutte queste condizioni risultino soddisfatte, la Pubblica Accusa richiede al Gip l’emissione del decreto penale di condanna. Quest’ultimo ha una triplice alternativa: accogliere la richiesta adottando il decreto penale, rigettarla emettendo sentenza di proscioglimento ovvero rigettarla restituendo gli atti al Pubblico Ministero se non ritiene congrua la quantificazione della pena oppure se non ritiene che le circostanze del caso concreto siano tali da consentire l’accesso a tale rito.

 

COME E QUANDO OPPORSI AL DECRETO PENALE DI CONDANNA

L’art. 461 c.p.p. consente all’imputato e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria di presentare opposizione entro 15 giorni dalla notificazione del decreto penale. Con l’atto di opposizione l’imputato può chiedere che il processo penale si svolga con le forme di un diverso rito alternativo, quale il giudizio immediato, il rito abbreviato e il patteggiamento.

Se al Giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto penale non perviene alcun atto di opposizione al decreto penale di condanna, o se l’opposizione è inammissibile, egli lo dichiara esecutivo.

 

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