L’evoluzione sociale ha portato a un crescente riconoscimento delle famiglie di fatto come formazioni sociali meritevoli di tutela, in linea con il dettato dell’articolo 2 della Costituzione. Tuttavia, sul piano dei diritti successori, la posizione del convivente more uxorio superstite rimane complessa e significativamente distante da quella del coniuge o della parte di un’unione civile. La Legge 20 maggio 2016, n. 76 (nota come “Legge Cirinnà”), pur avendo introdotto una disciplina organica delle convivenze, non ha equiparato il convivente a un erede legittimo, lasciando al testamento il ruolo di strumento primario, sebbene limitato, per la tutela patrimoniale del partner.

DEFINIZIONE DI “CONVIVENZA DI FATTO” E IL SUO ACCERTAMENTO

Per poter beneficiare delle tutele previste dalla legge, è fondamentale inquadrare la nozione di “convivenza di fatto”. L’articolo 1, comma 36, della Legge n. 76/2016 definisce i conviventi di fatto come “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile” [1]. Il successivo comma 37 stabilisce che, per l’accertamento della stabile convivenza, si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica [1]. Questo ha sollevato un dibattito sulla natura, costitutiva o meramente probatoria, della registrazione anagrafica. La giurisprudenza e la prassi sembrano orientate verso la seconda interpretazione. La Corte di Cassazione ha osservato che, sebbene la legge richieda l’iscrizione anagrafica come “unico mezzo di accertamento”, la qualità di convivente preesiste alla dichiarazione stessa [2]. La dichiarazione anagrafica è quindi uno strumento privilegiato di prova, ma non un presupposto costitutivo del diritto [3][2]. La giurisprudenza di merito ha confermato che la convivenza ha una natura “fattuale” e che la dichiarazione anagrafica non è un elemento costitutivo [3]. Anche l’Agenzia delle Entrate ha ammesso che lo status di convivente possa essere provato tramite un’autocertificazione, anche in assenza di una residenza anagrafica comune registrata [4]. La Suprema Corte ha ulteriormente precisato che, in determinati contesti, il giudice deve accertare “in fatto, la natura e l’effettività dei vincoli familiari dedotti”, verificando la stabilità e la serietà della convivenza, soprattutto quando la registrazione anagrafica non è possibile [5][6].

 

DIRITTI SUCCESSORI SPECIFICI INTRODOTTI DALLA LEGGE CIRINNÀ

La Legge n. 76/2016 ha attribuito al convivente superstite alcuni specifici diritti, che tuttavia non configurano una vera e propria vocazione ereditaria.

DIRITTO DI ABITAZIONE TEMPORANEO

L’articolo 1, comma 42, della legge prevede un importante diritto per il convivente superstite [1]:

Salvo quanto previsto dall’ articolo 337-sexies del codice civile , in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni. [1]

Questo diritto presenta caratteristiche peculiari che lo distinguono nettamente dal diritto di abitazione spettante al coniuge superstite ai sensi dell’art. 540 c.c.:

  • Temporaneità: Il diritto è limitato nel tempo (da due a un massimo di cinque anni), a differenza del diritto vitalizio del coniuge.
  • Oggetto: Si applica esclusivamente alla “casa di comune residenza” di proprietà del defunto.
  • Estinzione: Il diritto cessa se il convivente smette di abitare stabilmente nella casa, si sposa, costituisce un’unione civile o intraprende una nuova convivenza di fatto [1].

Dal punto di vista fiscale, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che questo diritto può essere inserito nella dichiarazione di successione, con l’effetto di ridurre la base imponibile per gli eredi, i quali acquisteranno la nuda proprietà del bene gravato da tale diritto [3].

SUCCESSIONE NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE

Il comma 44 dell’articolo 1 stabilisce che, in caso di morte del conduttore, il convivente di fatto ha la facoltà di succedergli nel contratto di locazione della casa di comune residenza [1]. Questa norma estende al convivente una tutela già prevista per il coniuge, garantendo la continuità dell’alloggio anche quando l’immobile non era di proprietà del defunto.

 

ESCLUSIONE DALLA SUCCESSIONE LEGITTIMA: CONVIVENTE NON È EREDE

Il punto cruciale della disciplina è che, nonostante le tutele introdotte, il convivente di fatto non è un erede legittimo. La Legge Cirinnà non ha modificato l’articolo 565 del codice civile, che elenca le categorie dei successibili. Di conseguenza, in assenza di un testamento (successione ab intestato), l’intero patrimonio del defunto viene devoluto ai suoi eredi legali (figli, genitori, fratelli, etc.), escludendo completamente il partner superstite. Una sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro ha ribadito con chiarezza questo principio, sottolineando come la legge del 2016, a differenza di quanto previsto per le unioni civili (alle quali si applicano le norme sul matrimonio), non abbia esteso al convivente di fatto i diritti successori previsti per il coniuge [7].

 

TESTAMENTO: UNICO STRUMENTO DI TUTELA (CON LIMITI)

L’unico modo per un convivente di attribuire una quota del proprio patrimonio al partner è attraverso la redazione di un testamento. Tramite l’atto di ultima volontà, è possibile istituire il convivente come erede o legatario. Tuttavia, questa facoltà non è illimitata. L’ordinamento italiano tutela fortemente i “legittimari” (coniuge, figli e, in assenza di figli, gli ascendenti), riservando loro una quota del patrimonio del defunto (la “quota di legittima” o “riserva”). Il testatore può disporre liberamente solo della parte residua del suo patrimonio, la cosiddetta “quota disponibile”. Qualora le disposizioni testamentarie in favore del convivente ledano la quota di legittima spettante a un legittimario, quest’ultimo potrà agire in giudizio con l’azione di riduzione per reintegrare la propria quota [8][9]. L’azione di riduzione renderà inefficaci le disposizioni lesive nei suoi confronti, fino a concorrenza della quota di riserva violata. Il calcolo della quota disponibile e delle quote di riserva è un’operazione complessa, disciplinata dall’art. 556 c.c., che richiede la formazione di una massa fittizia composta dal valore dei beni lasciati dal defunto (relictum), detratti i debiti, e sommato il valore dei beni donati in vita (donatum). È su questa massa che si calcolano le quote. Ad esempio, in presenza di un coniuge e più figli, al coniuge spetta 1/4 del patrimonio, ai figli 1/2 da dividere in parti uguali, e la disponibile è pari a 1/4 [9][10]. Qualsiasi lascito al convivente non potrà eccedere tale quota disponibile senza essere esposto a riduzione.

 

ALTRI DIRITTI PATRIMONIALI RILEVANTI POST MORTEM

Oltre ai diritti strettamente successori, l’ordinamento riconosce al convivente superstite altre forme di tutela patrimoniale.

DIRITTI NELL’IMPRESA FAMILIARE

La Legge n. 76/2016 aveva introdotto l’art. 230-ter c.c., che riconosceva al convivente che presta la propria opera nell’impresa del partner una partecipazione agli utili e agli incrementi [1]. Tuttavia, una storica sentenza della Corte Costituzionale, la n. 148 del 2024, ha rivoluzionato la materia. La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 230-bis c.c. nella parte in cui non includeva il convivente di fatto tra i partecipanti all’impresa familiare. In via consequenziale, ha dichiarato incostituzionale anche l’art. 230-ter, in quanto prevedeva una tutela “dimidiata” e discriminatoria [11]. Per effetto di questa pronuncia, al convivente di fatto vengono oggi riconosciute le stesse prerogative patrimoniali e partecipative del coniuge nell’ambito dell’impresa familiare, con un significativo rafforzamento della sua posizione anche in sede successoria per la liquidazione di tali diritti [11].

DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO

L’articolo 1, comma 49, della Legge Cirinnà ha codificato un principio già affermato dalla giurisprudenza, stabilendo che in caso di decesso del convivente derivante da fatto illecito di un terzo, al partner superstite si applicano “i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite” [1].

 

CONVIVENZA E DIRITTI EREDITARI

In sintesi, la posizione del convivente di fatto nell’ordinamento successorio italiano è caratterizzata da una tutela frammentaria e limitata.

  • Il convivente non è un erede legittimo e, in assenza di testamento, non ha alcun diritto sul patrimonio del defunto.
  • La Legge n. 76/2016 gli riconosce un diritto di abitazione temporaneo sulla casa di comune residenza e il diritto di subentrare nel contratto di locazione [1].
  • L’unico strumento per garantire al partner una quota del proprio patrimonio è il testamento, che però deve rispettare le quote di legittima riservate ai familiari più stretti.
  • Un’importante apertura è venuta dalla Corte Costituzionale, che ha equiparato il convivente al coniuge per quanto riguarda i diritti nell’impresa familiare [11].

Per garantire una tutela efficace al proprio partner, è quindi indispensabile per i conviventi di fatto ricorrere a una pianificazione patrimoniale e successoria attenta, principalmente attraverso la redazione di un testamento che, nei limiti della quota disponibile, possa riflettere la volontà di assistenza e solidarietà che ha caratterizzato il legame affettivo in vita.

 

FONTI CITATE

1. LEGGE 20 maggio 2016, n. 76 (2016)

2. Cass. Civ., Sez. 1, N. 11033 del 24-04-2024 (2024)

3. Risposta n. 463 del 4/11/2019 (2019)

4. Risposta n. 37 del 12/10/2018 (2018)

5. Cass. Civ., Sez. 1, N. 16079 del 16-06-2025 (2025)

6. Cass. Civ., Sez. 1, N. 8277 del 23-03-2023 (2023)

7. Corte d’Appello Catanzaro, sez. 1, sentenza n. 1672/2017 (2017)

8. Tribunale Ordinario Pavia, sez. S3, sentenza n. 4/2022 (2022)

9. Tribunale Ordinario Catania, sez. 3, sentenza n. 2017/2017 (2017)

10. Corte Di Appello Di Milano, Sentenza n.901 del 31 Marzo 2025 (2025)

11. Corte Cost., sentenza n. 148 del 31 luglio 2024 (2024)

 

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