L’art. 1321 c.c. definisce il contratto quale l’accordo tra due o più parti volto a costituire, regolare o estinguere rapporti giudici aventi natura patrimoniale. Può rilevarsi, dunque, che da un contratto può derivare la nascita di nuove situazioni soggettive – siano esse diritti o obbligazioni; la modificazione di situazioni invece già esistenti ovvero il trasferimento di diritti; nonché, infine, l’estinzione di rapporti preesistenti.
Dal punto di vista degli effetti, tradizionalmente i contratti con effetti reali si differenziano da quelli con effetti obbligatori: mentre i primi si definiscono quali negozi volti al trasferimento di un diritto di proprietà, di un diritto reale minore, ovvero di qualsiasi altro diritto, per effetto del principio del consenso traslativo (in virtù del quale il trasferimento avviene in forza del solo consenso tra le parti legittimamente manifestato), i secondi si caratterizzano per l’insorgenza di obbligazioni in capo alle parti, con corrispondenti diritti di credito; sicché, in questa ultima ipotesi, alcun effetto reale viene a crearsi.
DISTINZIONE TRA CONTRATTO AD EFFETTI REALI E AD EFFETTI OBBLIGATORI
Tanto premesso, a scanso di equivoci, occorre distinguere i contratti ad effetti reali da quelli ad effetti obbligatori, di cui prima si è detto. Infatti, lo si ribadisca, mentre i secondi si perfezionano in virtù e al momento della formazione dell’accordo tra la parti, i contratti ad effetti reali richiedono, ai fini del perfezionamento, oltre al consenso legittimamente manifestato tra le parti, la consegna del bene che forma oggetto del contratto.
Così, ad esempio, il mutuo va annoverato tra i contratti obbligatori, il cui perfezionamento avviene con la consegna del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto; ne consegue che la prova della materiale messa a disposizione dell’uno o delle altre in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi l’obbligo della vantata restituzione costituisce condizione dell’azione, la cui dimostrazione ricade necessariamente sulla parte che la res oggetto del contratto di mutuo chiede in restituzione (cfr. in tal senso Cassazione civile , sez. II , 26/04/2024 , n. 11190).
ESEMPIO DI CONTRATTO AD EFFETTI REALI
Tipico esempio di contratto ad effetti reali è quello di compravendita, regolato dagli artt. 1470 e ss. c.c., in virtù dei quali il trasferimento della proprietà di una cosa si perfeziona con il consenso delle parti, sufficiente a trasferire la proprietà, come già stabilito dall’art. 1376 c.c..
Si badi che, quando il contratto ha per oggetto il trasferimento di genus, ovvero di cose determinate solo nel loro genere, il consenso delle parti non determina il trasferimento della proprietà, giacché occorrerà un atto ulteriore consistente nell’individuazione della res fatta d’accordo fra le parti o nei modi da esse stabiliti.
Da ultimo, deve precisarsi che, le cose mobili – una volta individuate e consegnate – diventano proprietà dell’acquirente in buona fede: difatti, fra più aventi causa dallo stesso alienante è preferito chi per primo, in buona fede ne consegua il possesso, secondo quanto stabilito dall’art. 1380 c.c.; quanto ai beni immobili, invece, prevale chi ha trascritto per primo l’atto notarile di compravendita.
Ad ogni modo, deve specificarsi che, pur essendo classificato quale contratto ad effetti reali, perfezionandosi con il consenso legittimamente prestato dalle parti e avendo ad oggetto il trasferimento del diritto di proprietà, è fonte di obbligazioni sia quanto al venditore che quanto al compratore: mentre il primo si obbliga a consegnare la res e a garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa, quest’ultimo è obbligato al pagamento del prezzo nel termine e nel luogo indicato dal contratto.
ESEMPIO DI CONTRATTO AD EFFETTI OBBLIGATORI
Tipico esempio di contratto ad effetti obbligatori è invece quello di locazione, disciplinato dall’art. 1571 c.c., ai sensi del quale una parte si obbliga a far godere all’altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo verso un determinato corrispettivo.
Occorre, a tal proposito, ricordare che la disciplina dettata dal codice civile in materia deve essere integrata con quella dettata dalla L. 27 luglio 1978, n. 392, in tema di equo canone, applicabile alle locazioni di immobili adibiti ad uso non abitativo, e dalla L. 9 dicembre 1998, n. 431, in tema di locazione di immobili per uso abitativo.
Ciò premesso, è d’immediata evidenza che trattasi di contratto consensuale ad effetti obbligatori, posto che la peculiarità di tale tipologia contrattuale è l’insorgenza di obblighi in capo ad entrambe le parti, con corrispondente nascita di diritti di credito, laddove il locatore si obbliga a dare in locazione il bene al conduttore, che si obbliga a versare in favore del primo un corrispettivo a titolo di canone.
Trattasi, inoltre, di contratto sinallagmatico, posto che entrambe le parti sono tenute all’adempimento dei predetti specifici obblighi.
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Foto Agenzia Liverani