Il 6 aprile la Legge di Conversione del c.d. Decreto Sostegni (D.L. 41/2021) è stata approvata al Senato.
Due novità coinvolgono direttamente il settore immobiliare: la prima risulta sfavorevole ai proprietari, i quali dovranno confrontarsi con l’ulteriore proroga del “blocco degli sfratti”, decisiva anche per chi sta decidendo di passare agli affitti brevi; l’altra novità riguarda invece l’anticipazione del periodo da cui opera l’esenzione del pagamento dell’imposta sul reddito, ma solo per le locazioni ad uso abitativo.
PROROGA DEL BLOCCO DEGLI SFRATTI A SCAGLIONI
L’art. 40 quater del disegno di legge (Disposizioni per la cessazione della sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili) prevede una nuova proroga della “sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all’adozione del decreto di trasferimento dì immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari”:
- fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020;
- fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021.
Dopo più di un anno di operatività della sospensione dei provvedimenti di sfratto – da ultimo prevista fino al 30 giugno 2021 – il riavvio delle procedure avverrà quindi in tre scaglioni:
- per le morosità sorte e convalidate prima del 28 febbraio 2020, le esecuzioni riprenderanno dal 1° luglio 2021, così come previsto dall’art. 103, comma 6, del DL 17 marzo 2020, n. 18, convertito;
- per le morosità sorte e convalidate tra il 28 febbraio 2020 e il 30 settembre 2020, le esecuzioni riprenderanno dal 1° ottobre 2021;
- infine, per le morosità sorte e convalidate tra il 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021, le esecuzioni riprenderanno dal 1° gennaio 2022.
Il vigente quadro normativo desta le preoccupazioni di Confedilizia che da tempo si è opposta al provvedimento, contestando in particolare due aspetti: l’assenza di differenziazione delle situazioni e l’irragionevole protezione di occupazioni abusive anche precedenti alla pandemia.
La posizione di Confedilizia è stata più che manifesta: “il blocco degli sfratti è, in sé, un abuso, perché priva i proprietari di un diritto sancito da un giudice, quello di tornare in possesso del proprio immobile, spesso dopo anni di mancate entrate, di spese e di tasse. A nostro avviso, quindi, al 30 giugno 2021 – dopo ben 16 mesi di sospensione del diritto – il blocco deve cessare per sempre e per tutti”.
Tuttavia, la posizione di un altra autorevole associazione di categoria come Confabitare collima in alcuni casi con Confedilizia, ma è totalmente opposta per altre situazioni, per approfondire rimandiamo col seguente link all’articolo pubblicato sul loro sito.
Ebbene, numerosi appaiono invero i casi in cui si è riscontrato nei tribunali sproporzionalità di trattamento per alcune categorie in favore di altre (inquilini-debitori), oltreché violazione del diritto di accesso alla giustizia per la tutela dei propri diritti e delle norme del giusto processo, sotto il profilo della parità tra le parti e della ragionevole durata dello stesso. Come noto, si tratta di principi fondamentali tutelati non solo dalla nostra costituzione, ma anche dall’art. 6 della CEDU.
SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE SUL BLOCCO DEGLI SFRATTI
Le perplessità evidenziate dalla giurisprudenza di merito hanno invero trovato riscontro nella recentissima pronuncia n. 128 del 22 giugno 2021 della Corte Costituzionale, con la quale il Giudice delle Leggi ha rilevato l’illegittimità costituzionale della disposizione di una seconda proroga al blocco degli sfratti; nella sentenza citata, la Consulta ha evidenziato come il bilanciamento sotteso alla temporanea sospensione delle procedure esecutive aventi ad oggetto l’abitazione principale – sospensione senza dubbio ammessa in presenza di circostanze eccezionali e per un periodo di tempo limitato – si appalesi oramai irragionevole e sproporzionato, alla luce delle plurime proroghe che hanno determinato il superamento del ragionevole limite di tollerabilità, nonché della mancata individuazione di adeguati criteri selettivi per l’applicazione del blocco in questione. In altre parole, la Corte ha ribadito che il legislatore deve adottare misure idonee a riequilibrare la tutela dei creditori con le esigenze di protezione dei debitori.
CANONI NON PERCEPITI ED ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA
Il secondo emendamento coinvolge i proprietari di immobili dati in locazione ad uso abitativo che non stanno percependo i canoni a causa di inquilini morosi.
Con un’ulteriore correzione, le Commissioni sono intervenute sull’art. 3-quinquies del decreto Crescita (D.L. 34/2019) estendendo l’esenzione del pagamento dell’Irpef sui canoni di locazione non percepiti a partire dal momento della notifica dello sfratto o dall’ingiunzione di pagamento, anche ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2020, finora esplicitamente esclusi. Resta invece ferma la data del 1° gennaio 2020 per l’individuazione dei canoni non percepiti in relazione ai quali è possibile accedere al beneficio fiscale.
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