L’amministratore di una società di capitali è investito di un potere gestorio fondamentale per la vita e lo sviluppo dell’impresa. A tale potere, tuttavia, fa da contrappeso un complesso sistema di responsabilità, volto a tutelare la società stessa, i suoi creditori e i singoli soci o terzi da atti di mala gestio. L’azione di responsabilità contro gli amministratori rappresenta lo strumento giuridico cardine per far valere tali inadempimenti e ottenere il risarcimento dei danni che ne sono conseguiti.

FONDAMENTO DELLA RESPONSABILITÀ: DOVERE DI DILIGENZA

Il presupposto di ogni azione di responsabilità contro gli amministratori risiede nella violazione dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto. Il dovere centrale è quello di diligenza, codificato all’articolo 2392 del Codice Civile per le Società per Azioni (S.p.A.), il cui principio è applicabile anche alle Società a Responsabilità Limitata (S.r.l.). Gli amministratori devono adempiere i loro doveri con la diligenza richiesta:

  1. dalla natura dell’incarico;
  2. dalle loro specifiche competenze.

Questo significa che il parametro di valutazione non è la diligenza generica del “buon padre di famiglia”, ma una diligenza professionale e qualificata. Un amministratore con particolari competenze tecniche o finanziarie (ad esempio, un dottore commercialista o un ingegnere) sarà valutato con un metro più rigoroso per le decisioni che attengono al suo campo di specializzazione. È fondamentale sottolineare che la responsabilità non sorge per il semplice fatto che una scelta imprenditoriale si sia rivelata economicamente svantaggiosa. Vige, infatti, il principio di derivazione anglosassone della “Business Judgment Rule”, secondo cui le scelte di gestione sono insindacabili nel merito da parte del giudice. La responsabilità dell’amministratore emerge non quando la decisione è “sbagliata”, ma quando è stata assunta in violazione dei doveri di diligenza, ovvero in modo negligente, avventato, irrazionale o senza le dovute informazioni. L’oggetto del giudizio non è il risultato, ma il procedimento decisionale. La responsabilità per gli atti di gestione è, di regola, solidale tra tutti i membri del consiglio di amministrazione. Un amministratore può andare esente da responsabilità solo se dimostra di essere privo di colpa e, essendo a conoscenza dell’atto pregiudizievole, abbia fatto annotare senza ritardo il proprio dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale.

 

DIVERSE TIPOLOGIE DI AZIONE DI RESPONSABILITÀ CONTRO GLI AMMINISTRATORI

L’ordinamento prevede tre distinte azioni di responsabilità, ciascuna con presupposti, legittimazione attiva e finalità differenti.

AZIONE SOCIALE DI RESPONSABILITÀ (ART. 2393 E 2393-BIS C.C. PER LE S.P.A.; ART. 2476 C.C. PER LE S.R.L.)

Questa azione è finalizzata a reintegrare il patrimonio della società, che è stato direttamente danneggiato dalla condotta illecita degli amministratori. Il danno lamentato è quello subito dalla società in quanto tale.

  • Legittimazione Attiva:
    • La società stessa: L’azione è deliberata dall’assemblea ordinaria dei soci. La deliberazione, se approvata con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale (nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio), comporta la revoca automatica dell’amministratore dall’incarico.
    • Una minoranza qualificata di soci (per le S.p.A.): L’art. 2393-bis c.c. consente ai soci che rappresentino almeno il 20% del capitale sociale (o la diversa misura prevista dallo statuto, comunque non superiore a un terzo) di promuovere l’azione di responsabilità contro gli amministratori. Nelle società quotate, tale soglia è ridotta al 2,5% del capitale. La società deve essere chiamata in giudizio e l’eventuale risarcimento è liquidato a favore della società stessa.
    • Il singolo socio (per le S.r.l.): L’art. 2476, comma 3, c.c. attribuisce a ciascun socio, indipendentemente dalla quota di capitale posseduta, il diritto di promuovere l’azione sociale di responsabilità. Anche in questo caso, il socio agisce in sostituzione processuale della società e il risarcimento è destinato a quest’ultima.
    • Il collegio sindacale: Può promuovere l’azione se la delibera con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti (art. 2406 c.c.).
    • Gli organi delle procedure concorsuali: In caso di fallimento (ora liquidazione giudiziale), l’azione di responsabilità contro gli amministratori è esercitata dal curatore, previa autorizzazione del giudice delegato (art. 255 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, ex art. 146 Legge Fallimentare).
  • Rinuncia e Transazione: La società può rinunciare all’esercizio dell’azione di responsabilità contro gli amministratori o transigerla, ma solo con una espressa deliberazione assembleare e a condizione che non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il 20% del capitale sociale (o la soglia inferiore prevista per l’esercizio dell’azione stessa).

AZIONE DEI CREDITORI SOCIALI (ART. 2394 E 2394-BIS C.C. PER LE S.P.A.; ART. 2476, C. 6 C.C. PER LE S.R.L.)

Questa azione è concessa ai creditori sociali quando il patrimonio della società risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti a causa dell’inosservanza, da parte degli amministratori, degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale.

  • Presupposti:
    1. Condotta illecita degli amministratori: Violazione dei doveri che ha causato una diminuzione del patrimonio sociale.
    2. Insufficienza del patrimonio sociale: Il patrimonio netto della società è divenuto insufficiente a garantire i creditori. Non è necessario lo stato di insolvenza, ma è sufficiente che l’attivo patrimoniale, comparato con le passività, risulti inadeguato.
    3. Nesso causale: L’insufficienza patrimoniale deve essere conseguenza diretta della condotta degli amministratori.

L’azione ha natura risarcitoria e mira a reintegrare il patrimonio sociale a garanzia di tutti i creditori, non solo di quello che agisce. L’azione può essere esercitata autonomamente rispetto all’azione sociale, ma in caso di successo di quest’ultima, i creditori non potranno più agire per il medesimo danno.

AZIONE INDIVIDUALE DEL SOCIO O DEL TERZO (ART. 2395 C.C.)

Questa azione tutela il socio o un soggetto terzo che abbiano subito un danno diretto nel proprio patrimonio a causa di un atto colposo o doloso degli amministratori.

  • Caratteristica Fondamentale: Il danno non deve essere un mero riflesso del pregiudizio arrecato al patrimonio sociale (ad esempio, la perdita di valore della partecipazione). Deve trattarsi di una lesione che incide direttamente sulla sfera giuridica e patrimoniale del singolo.
  • Esempi Tipici:
    • Un amministratore che fornisce false informazioni a un terzo per indurlo a concludere un contratto svantaggioso con la società.
    • Un amministratore che, con un bilancio falso, induce un socio a vendere la propria quota a un prezzo irrisorio.
    • Un amministratore che lede specifici diritti del socio, come il diritto di recesso o di opzione.

L’onere della prova grava interamente sul soggetto che agisce, il quale dovrà dimostrare l’atto colposo o doloso, il danno diretto subito e il nesso di causalità.

 

PRESCRIZIONE E ONERE DELLA PROVA

  • Prescrizione: L’azione di responsabilità contro gli amministratori (sia sociale che dei creditori) si prescrive nel termine di cinque anni. Il dies a quo (momento da cui decorre la prescrizione) varia:
    • Per l’azione sociale, decorre dal giorno in cui l’atto pregiudizievole si è manifestato all’esterno o, in caso di occultamento doloso del danno da parte degli amministratori, dalla sua scoperta.
    • Per l’azione dei creditori, decorre dal momento in cui l’insufficienza del patrimonio sociale diviene oggettivamente percepibile dai creditori.
    • Per l’azione individuale, decorre dal compimento dell’atto che ha pregiudicato il socio o il terzo.
  • Onere della Prova:
    • Nelle azioni di responsabilità contro gli amministratori, chi agisce (società, creditori, socio/terzo) ha l’onere di provare:
      1. La condotta dell’amministratore in violazione dei doveri.
      2. L’esistenza di un danno patrimoniale.
      3. Il nesso di causalità tra la condotta e il danno.
    • L’amministratore convenuto in giudizio, per liberarsi dalla responsabilità, dovrà provare l’assenza di colpa, dimostrando di aver agito con la diligenza richiesta e nel rispetto delle procedure, o di aver legittimamente manifestato il proprio dissenso.

 

AZIONE DI RESPONSABILITÀ CONTRO GLI AMMINISTRATORI

In conclusione, il sistema di responsabilità degli amministratori costituisce un pilastro del diritto societario, bilanciando l’autonomia gestionale, necessaria per l’attività d’impresa, con l’esigenza di proteggere gli interessi patrimoniali della società e dei soggetti che su di essa fanno affidamento. La pluralità delle azioni disponibili garantisce una tutela ampia e differenziata, adattabile alle specifiche circostanze di pregiudizio.

 

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Foto Agenzia Liverani