Nel complesso sistema della responsabilità civile, l’articolo 2055 del Codice Civile rappresenta una norma cardine, posta a presidio della più efficace tutela del soggetto danneggiato. Questo istituto, noto come “responsabilità solidale“, disciplina le ipotesi in cui un medesimo evento dannoso sia causalmente riconducibile alla condotta di più persone, stabilendo un regime che rafforza la posizione del creditore del risarcimento. L’analisi di questa disposizione e della sua applicazione giurisprudenziale permette di comprendere la sua vasta portata e la sua funzione di garanzia nel panorama giuridico italiano.

PRINCIPIO FONDAMENTALE DELL’ART. 2055 C.C.: UNICITÀ DEL FATTO DANNOSO

Il primo comma dell’art. 2055 c.c. enuncia in modo chiaro e conciso il principio fondante dell’istituto:

“Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno[REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262].

Perché possa operare la solidarietà, devono concorrere due presupposti essenziali: l’unicità del fatto dannoso e la sua imputabilità a una pluralità di soggetti.

  1. Unicità del Fatto Dannoso: La giurisprudenza, in particolare con l’intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ha chiarito che l’unicità del fatto dannoso deve essere intesa in senso non assoluto, ma relativo alla posizione del danneggiato. Non è necessaria un’unica azione o un’unica omissione posta in essere da più soggetti in concerto, né tantomeno l’identità delle norme giuridiche violate. Ciò che rileva è che le diverse condotte, seppur autonome e magari eterogenee, abbiano concorso a produrre un unico danno finale per la vittima [Cass. Civ., Sez. U, N. 13143 del 27-04-2022]. Le Sezioni Unite hanno precisato che la norma considera “essenzialmente l’unicità del fatto dannoso, e tale unicità riferisce unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità di norme giuridiche violate” [Cass. Civ., Sez. U, N. 13143 del 27-04-2022]. Di conseguenza, la responsabilità solidale può sorgere anche quando le condotte lesive siano autonome e i titoli di responsabilità siano diversi, come nel caso in cui un soggetto risponda a titolo contrattuale e un altro a titolo extracontrattuale [Cass. Civ., Sez. U, N. 13143 del 27-04-2022].
  2. Imputabilità a Più Persone e Nesso di Causalità Il secondo presupposto è che ciascuna delle condotte dei diversi soggetti abbia contribuito causalmente alla produzione del danno. La responsabilità solidale, infatti, è una norma sulla causalità materiale, integrata con i principi penalistici di cui all’art. 41 c.p. [Cass. Civ., Sez. U, N. 13143 del 27-04-2022]. È necessario accertare il nesso eziologico tra ogni singola condotta e l’evento dannoso. La responsabilità di un soggetto può essere esclusa solo se si dimostra che la condotta di un altro ha avuto un’efficienza causale determinante e assorbente, tale da relegare gli altri fatti al rango di mere occasioni [Cass. Civ., Sez. U, N. 13143 del 27-04-2022].

In tema di responsabilità per omissione, l’accertamento del nesso causale avviene attraverso il cosiddetto “giudizio controfattuale”. Il giudice deve verificare se, qualora il soggetto avesse tenuto la condotta doverosa omessa, l’evento dannoso si sarebbe ugualmente verificato [Cass. Civ., Sez. 3, N. 1070 del 17-01-2019]. Se la condotta doverosa avrebbe evitato il danno, sussiste il nesso causale e, di conseguenza, la responsabilità [Cass. Civ., Sez. 3, N. 1070 del 17-01-2019][Cass. Civ., Sez. 3, N. 29755 del 11-11-2025].

 

FUNZIONE DI GARANZIA PER IL DANNEGGIATO

La finalità principale dell’art. 2055 c.c. è quella di rafforzare la tutela del danneggiato. Grazie al vincolo di solidarietà, quest’ultimo è sollevato dall’onere di dover agire pro quota nei confronti di ciascun corresponsabile. Può, invece, rivolgersi a uno solo di essi e pretendere il pagamento dell’intero risarcimento, senza doversi preoccupare di individuare le rispettive quote di colpa o di escutere soggetti potenzialmente insolvibili [Tribunale di Torre Annunziata, Sentenza n.414 del 7 febbraio 2024]. Sarà poi il condebitore che ha pagato l’intero a dover recuperare le quote dagli altri corresponsabili. Questa logica garantista emerge chiaramente in diverse pronunce di merito, le quali sottolineano che la solidarietà passiva “non preclude al danneggiato la possibilità di essere integralmente risarcito da uno solo dei corresponsabili” [Tribunale di Torre Annunziata, Sentenza n.414 del 7 febbraio 2024].

 

AZIONE DI REGRESSO: RIPARTIZIONE INTERNA DELLA RESPONSABILITÀ

Se sul piano esterno (rapporto tra danneggiato e danneggianti) vige la regola della solidarietà, sul piano interno (rapporti tra i corresponsabili) opera il principio della parziarietà. Il secondo e terzo comma dell’art. 2055 c.c. disciplinano l’azione di regresso:

“Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall’entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali” [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262].

Il condebitore solidale che ha pagato l’intero importo ha il diritto di ripetere dagli altri coobbligati la parte di rispettiva competenza. La ripartizione avviene secondo due criteri principali:

  1. Gravità della rispettiva colpa: Si valuta il grado di rimproverabilità della condotta di ciascun soggetto.
  2. Entità delle conseguenze: Si considera l’incidenza causale di ogni condotta nella produzione del danno.

In via sussidiaria, qualora non sia possibile accertare la diversa incidenza delle colpe, la legge introduce una presunzione di uguaglianza, ripartendo la responsabilità in quote uguali tra tutti i corresponsabili [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262]. Un esempio pratico di tale calcolo si rinviene in una sentenza di merito che, accertato il pagamento in eccedenza da parte di una compagnia assicurativa rispetto a un’altra coobbligata solidale, ha condannato quest’ultima a versare il 50% della differenza, ristabilendo l’equilibrio interno [Tribunale Di Bologna, Sentenza n.961 del 15 Aprile 2025].

 

AMBITI DI APPLICAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE E CASISTICA GIURISPRUDENZIALE

La portata applicativa dell’art. 2055 c.c. è estremamente vasta e abbraccia numerosi settori del diritto civile.

  • Responsabilità da Omissione delle Autorità di Vigilanza: Un campo di applicazione rilevante riguarda la responsabilità delle autorità di vigilanza (come la CONSOB o il MISE) per omesso o insufficiente controllo su intermediari finanziari o società fiduciarie. La giurisprudenza ha affermato la responsabilità solidale dell’organo di vigilanza con quella della società che ha causato il danno ai risparmiatori, qualora un’azione di vigilanza tempestiva e corretta avrebbe potuto evitare o ridurre il pregiudizio [Cass. Civ., Sez. 3, N. 1070 del 17-01-2019][Cass. Civ., Sez. U, N. 13143 del 27-04-2022]. In questi casi, la condotta omissiva dell’autorità concorre con la condotta attiva dell’intermediario a cagionare l’unico danno della perdita dei capitali investiti [Cass. Civ., Sez. U, N. 13143 del 27-04-2022][Cass. Civ., Sez. 3, N. 22524 del 10-09-2019].
  • Responsabilità Professionale e Appalti Edilizi: In presenza di vizi e difetti di un’opera edilizia, è frequente che la responsabilità sia imputabile a più figure professionali (progettista, direttore dei lavori, appaltatore). Anche in questo caso, le diverse condotte (errori di progettazione, cattiva esecuzione, omesso controllo) concorrono a determinare l’unico danno per il committente, fondando la responsabilità solidale di tutti i soggetti coinvolti [Tribunale Di Spoleto, Sentenza n.81 del 13 Febbraio 2025].
  • Circolazione Stradale: Sebbene l’art. 2054 c.c. preveda una presunzione di pari concorso di colpa in caso di scontro tra veicoli [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262], tale norma si coordina con l’art. 2055 c.c. Qualora un terzo subisca un danno a causa di un sinistro imputabile a più conducenti, questi ultimi saranno responsabili in solido nei suoi confronti [Tribunale di Torre Annunziata, Sentenza n.414 del 7 febbraio 2024].
  • Diffamazione a Mezzo Stampa: In caso di diffamazione, la giurisprudenza riconosce la responsabilità solidale del giornalista autore dell’articolo, del direttore responsabile (per omesso controllo) e dell’editore, in quanto tutti concorrono a cagionare l’unico danno alla reputazione e all’onore del diffamato [Tribunale Ordinario Milano, sez. 1, sentenza n. 11048/2013].
  • Appalti di Opere e Servizi: A tutela dei lavoratori, normative speciali estendono il principio della responsabilità solidale. Ad esempio, l’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 stabilisce che il committente imprenditore risponde in solido con l’appaltatore (e gli eventuali subappaltatori) per i crediti retributivi e contributivi dei lavoratori impiegati nell’appalto [Circolare INL 9 gennaio 2017 n.1][Circolare numero 106 del 10-08-2012].

 

PROFILI ASSICURATIVI E PROCESSUALI DELLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE

L’istituto della responsabilità solidale ha importanti riflessi anche in ambito assicurativo e processuale.

  • Copertura Assicurativa: Un’assicurazione per la responsabilità civile è tenuta a coprire l’intera obbligazione risarcitoria che grava sull’assicurato in virtù del vincolo di solidarietà, e non solo la sua quota interna di responsabilità. Limitare la copertura alla sola quota di pertinenza dell’assicurato svuoterebbe di significato la funzione stessa del contratto assicurativo, che è quella di tenere indenne il patrimonio dell’assicurato da quanto egli sia tenuto a pagare a terzi [Tribunale Ordinario Forli, sez. CC, sentenza n. 71/2020].
  • Pluralità di Danneggiati e Massimale: In ambito di assicurazione obbligatoria RCA, se in un unico sinistro vi sono più danneggiati e il risarcimento totale supera il massimale di polizza, i diritti dei singoli danneggiati verso l’assicurazione vengono ridotti proporzionalmente [DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2005, n. 209].
  • Interruzione della Prescrizione: Un atto interruttivo della prescrizione compiuto dal danneggiato nei confronti di uno solo dei condebitori solidali ha effetto anche nei confronti di tutti gli altri (art. 1310 c.c.). Questo “effetto conservativo” tocca direttamente il rapporto obbligatorio e si produce indipendentemente dalla conoscenza che gli altri condebitori abbiano dell’atto interruttivo [Cass. Civ., Sez. U, N. 13143 del 27-04-2022].

 

RESPONSABILITÀ SOLIDALE (ART. 2055 C.C.)

L’art. 2055 c.c. si conferma come un pilastro del sistema risarcitorio, orientato a garantire la massima protezione possibile al soggetto che ha subito un danno. Attraverso il meccanismo della solidarietà, il legislatore sposta il rischio dell’insolvenza di uno dei corresponsabili dal danneggiato (creditore) agli altri condebitori, i quali potranno poi regolare i loro rapporti interni tramite l’azione di regresso. La sua applicazione trasversale, confermata da una consolidata giurisprudenza, ne attesta la vitalità e l’importanza come strumento di giustizia sostanziale.

 

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