L’assegno unico universale è un sostegno economico previsto in favore delle famiglie aventi figli a carico, previsto e attribuito per ciascuno di essi fino al compimento dei 21 anni di età (sempreché ricorrano le condizioni previste dalla legge) e senza limiti di età in presenza di figli con disabilità certificate. In particolare, esso spetta alle famiglie per ogni figlio minorenne, nonché per i nuovi nati a decorrere dal settimo mese di gravidanza; nel caso in cui il figlio abbia raggiunto la maggiore età e fino al compimento dei 21 anni, l’assegno verrà corrisposto qualora frequenti un corso di formazione o di laurea, svolga un tirocinio o attività lavorativa per un reddito complessivo inferiore agli 8 mila euro annui, sia disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego, ovvero svolga il servizio civile universale. L’importo dell’assegno è commisurato all’ISEE ed è corrisposto con decorrenza retroattiva con tutti gli arretrati; inoltre, può essere richiesto anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia prevista dalla legge pari a 45.939,56 euro (venendo in questo caso corrisposti gli importi minimi previsti dalla legge). Di recente la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4672 emessa il 22 febbraio 2025, è intervenuta in tema, enunciando un principio di diritto fondamentale e di svolta per il diritto di famiglia in Italia.

VICENDA RELATIVA ALL’ASSEGNO UNICO UNIVERSALE 

La vicenda giudiziaria trae origine da una statuizione in punto di cessazione degli effetti civili del matrimonio dichiarata tra due coniugi nell’aprile 2023 dal Tribunale di Lanciano. La sentenza in parola, segnatamente, aveva previsto l’affido condiviso del figlio minore della coppia, con contestuale assegnazione della casa coniugale alla madre. Tuttavia, l’aspetto più controverso della citata statuizione era risultato essere l’assegno divorzile. Su quest’ultimo era successivamente intervenuta la Corte d’Appello adita in secondo grado, che aveva ridotto l’importo a carico del marito in € 100,00 mensili. Quest’ultimo ha proposto ricorso per Cassazione, nel quale – oltre a sostenere che la riduzione dell’assegno non fosse adeguatamente motivata – ha contestato la decisione di attribuire l’intero assegno unico universale al genitore collocatario, ovvero l’ex moglie, affermando che questo, salvo diverso accordo tra genitori, spetta al 50% ai genitori esercenti la potestà genitoriale, anche separati o divorziati, e solo in caso di affidamento esclusivo spetterebbe al solo genitore affidatario.

 

SOLUZIONE FORNITA DALLA CORTE IN MERITO ALL’ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi, ha rigettato il ricorso, giudicando i motivi presentati inammissibili o infondati, sottolineando che la decisione della Corte d’Appello era da considerarsi conforme alle normative vigenti. In particolare, i giudici di legittimità hanno evidenziato che, in tema di provvedimenti economici relativi ai figli, deve ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso, l’attribuzione integrale dell’assegno unico universale INPS in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore. La Corte a tal proposito ha richiamato la Circolare dell’Inps n. 23/22, la quale specifica che “qualora il giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente l’assegno unico universale per i figli, si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario […] lo stesso giudice, in caso di procedimento giudiziale, può stabilire che l’assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all’assegno di mantenimento”. Di talché, il Collegio ha ritenuto di dover condividere la suddetta interpretazione – che proviene dall’organo preposto al pagamento dell’assegno in questione – in quanto conforme alla ratio della normativa e alla finalità sociale della stessa, sottolineando inoltre che il ricorrente non avrebbe un attuale interesse a contestare la statuizione in questione, dato il vincolo di utilizzazione della somma versata con l’assegno unico, salvo il diritto a chiederne conto, in maniera però non dissimile da ogni altra spesa sostenuta nell’interesse della prole, e sotto il controllo giudiziale.

 

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

La citata pronuncia – come sopra anticipato – rappresenta una svolta nel panorama del diritto di famiglia, ove spesso vengono in rilievo problematiche legate alla quantificazione del mantenimento e all’assegnazione degli assegni per i figli minori a carico. La stessa, oltre a porsi in linea di continuità con l’interpretazione della normativa fornita dall’INPS, si mostra ossequiosa della stessa ratio dell’istituto, volto a fornire un sostegno economico ai genitori che abbiano presso di sé figli minori o disabili. L’assegno, invero, mira a sovvenzionare (anche solo in parte) le spese quotidiane sostenute per questi ultimi, per cui sarebbe risultato non coerente con le finalità dell’assegno medesimo riconoscerlo in favore del genitore non collocatario. Né la sentenza si pone in contrasto con il tenore letterale della normativa stessa, nella parte in cui stabilisce che, in mancanza d’accordo tra i genitori del minore, ex coniugi, l’assegno vada attributo al genitore affidatario: tale statuizione, invero, contempla una procedura diretta a consentire, senza lungaggini, l’immediato pagamento dell’assegno universale e a superare gli eventuali contrasti tra i genitori, non affidatari, che emergano nella fase di richiesta all’INPS. Invero, deve ritenersi che legittimamente l’assegno possa essere attribuito al genitore collocatario del minore per verosimili esigenze di semplificazione, nell’interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest’ultimo.

 

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Foto Agenzia Liverani