L’annullamento del matrimonio è un istituto giuridico che consente di dichiarare l’invalidità del vincolo coniugale sin dalla sua origine. A differenza del divorzio, che scioglie un matrimonio valido con effetti dal momento della pronuncia (ex nunc) [Cass. Civ., Sez. 1, N. 18064 del 23-06-2023], l’annullamento del matrimonio opera retroattivamente (ex tunc), come se il matrimonio non fosse mai stato celebrato.

INVALIDITÀ DEL MATRIMONIO CIVILE

Il codice civile italiano prevede una serie di cause tassative che possono portare all’invalidità del matrimonio. Queste si distinguono in impedimenti e vizi del consenso [Tribunale Ordinario Napoli, sez. 1, sentenza n. 9663/2023].

IMPEDIMENTI MATRIMONIALI

Gli impedimenti sono circostanze preesistenti alla celebrazione che ostacolano la costituzione di un vincolo valido. L’azione per far valere tali invalidità è, in genere, imprescrittibile e può essere promossa dai coniugi, dagli ascendenti, dal pubblico ministero e da chiunque vi abbia un interesse legittimo e attuale [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262]. Le principali cause di nullità per impedimento sono:

  • Violazione dell’età minima (art. 84 c.c.): Il matrimonio contratto da un minore di età senza l’autorizzazione del tribunale è invalido. L’azione può essere proposta dai coniugi, dai genitori o dal pubblico ministero, ma non può più essere avviata se è trascorso un anno dal raggiungimento della maggiore età da parte del coniuge minorenne [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262].
  • Vincolo di precedente matrimonio (art. 86 c.c.): Non può contrarre matrimonio chi è legato da un vincolo matrimoniale precedente che non sia stato annullato o sciolto [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262]. La violazione di questa norma integra il reato di bigamia.
  • Vincoli di parentela, affinità, adozione (art. 87 c.c.): Il matrimonio è nullo se contratto tra ascendenti e discendenti, fratelli e sorelle, zii e nipoti, e altri gradi di parentela o affinità specificati dalla legge [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262]. L’affinità, ovvero il vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro, non cessa con la morte del coniuge da cui deriva, ma cessa in caso di dichiarazione di nullità del matrimonio [Cass. Civ., Sez. 1, N. 18064 del 23-06-2023][Corte Cost., sentenza n. 107 del 19 giugno 2024].
  • Impedimento da delitto (crimen, art. 88 c.c.): Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l’una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262].

VIZI DEL CONSENSO

I vizi del consenso inficiano la volontà di uno o di entrambi i coniugi al momento della celebrazione. A differenza degli impedimenti, l’azione è generalmente soggetta a termini di decadenza.

  • Incapacità di intendere e di volere (art. 120 c.c.) Il matrimonio può essere impugnato dal coniuge che, pur non essendo interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere al momento della celebrazione, per qualsiasi causa anche transitoria [Cass. Civ., Sez. 1, N. 28307 del 10-10-2023]. La giurisprudenza richiede la prova di una “anomalia qualificata”, ovvero una condizione che privi il soggetto della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi, non essendo sufficiente una mera “deficienza caratteriale o immaturità” [Cass. Civ., Sez. 1, N. 28307 del 10-10-2023][Corte Di Appello Di Bari, Sentenza n.63 del 17 Gennaio 2025].

    Per il riscontro dell’incapacità naturale, si richiede una «anomalia qualificata cronologicamente e puntualmente ancorata al momento della confezione» dell’atto (…), giacché l’annullamento del matrimonio per incapacità naturale «postula l’esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive (..), bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia privo (…) della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi» [Cass. Civ., Sez. 1, N. 28307 del 10-10-2023].

  • Violenza e Timore (art. 122, co. 1 c.c.) L’annullamento del matrimonio può essere richiesto quando il consenso di un coniuge è stato estorto con violenza (minaccia di un male ingiusto e notevole) o determinato da un timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi [Tribunale Ordinario Napoli, sez. 1, sentenza n. 9663/2023][REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262]. L’azione deve essere proposta entro un anno dalla cessazione della violenza o delle cause che hanno determinato il timore [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262].
  • Errore (art. 122, co. 2 e 3 c.c.) Il matrimonio può essere impugnato per errore sull’identità della persona o per errore essenziale su qualità personali dell’altro coniuge [Tribunale Ordinario Napoli, sez. 1, sentenza n. 9663/2023][REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262]. L’errore è considerato essenziale solo se, tenuto conto delle condizioni del coniuge caduto in errore, si accerti che non avrebbe prestato il consenso se avesse conosciuto la reale situazione. Il codice civile elenca tassativamente le circostanze in cui l’errore sulle qualità personali è rilevante [Tribunale Ordinario Napoli, sez. 1, sentenza n. 9663/2023][REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262]:
    1. L’esistenza di una malattia fisica o psichica, anomalia o deviazione sessuale, tale da impedire lo svolgimento della vita coniugale.
    2. L’esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo a una pena non inferiore a cinque anni.
    3. La dichiarazione di delinquenza abituale o professionale.
    4. La condanna per delitti concernenti la prostituzione a una pena non inferiore a due anni.
    5. Lo stato di gravidanza causato da una persona diversa dal soggetto caduto in errore.

    Anche in questo caso, l’azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo la scoperta dell’errore [Tribunale Ordinario Napoli, sez. 1, sentenza n. 9663/2023][REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262].

  • Simulazione (art. 123 c.c.) Si ha simulazione quando i coniugi contraggono matrimonio con l’accordo di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti che ne derivano [Tribunale Ordinario Napoli, sez. 1, sentenza n. 9663/2023]. L’azione deve essere proposta entro un anno dalla celebrazione e non può essere proposta se i coniugi hanno vissuto come marito e moglie dopo la celebrazione.

 

NULLITÀ DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO E DELIBAZIONE

Una questione di grande rilevanza pratica riguarda l’annullamento del matrimonio concordatario, celebrato con rito cattolico e trascritto nei registri dello stato civile. La nullità di tale matrimonio viene dichiarata dai tribunali ecclesiastici secondo le norme del diritto canonico. Affinché tale sentenza produca effetti nell’ordinamento italiano, è necessario un procedimento di delibazione davanti alla Corte d’Appello competente. La Corte d’Appello deve verificare che la sentenza ecclesiastica non sia contraria ai principi fondamentali dell’ordinamento italiano, il cosiddetto “ordine pubblico” [Corte d’Appello Reggio di Calabria, sez. 1, sentenza n. 18/2016][Corte d’Appello Reggio di Calabria, sez. 1, sentenza n. 14/2016].

LIMITE DELL’ORDINE PUBBLICO E CONVIVENZA TRIENNALE

Per anni, la giurisprudenza, in particolare a seguito di due celebri sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione del 2014 (nn. 16379 e 16380), ha individuato un importante limite di ordine pubblico nella convivenza coniugale [Cass. Civ., Sez. 1, N. 28307 del 10-10-2023]. Si è affermato che una convivenza “come coniugi”, protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione, dà vita a un “matrimonio-rapporto” che, per la sua stabilità e rilevanza sociale, non può essere travolto retroattivamente dalla delibazione di una sentenza di nullità ecclesiastica, specialmente se basata su motivi non previsti (o diversamente disciplinati) dal diritto italiano [Cass. Civ., Sez. 1, N. 28307 del 10-10-2023].

EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE: ECCEZIONI AL LIMITE DELLA CONVIVENZA

Negli ultimi anni, la Corte di Cassazione ha intrapreso un percorso di interpretazione più restrittiva di tale principio, limitandone l’applicazione [Cass. Civ., Sez. 1, N. 28307 del 10-10-2023]. L’orientamento consolidato è che il limite della convivenza ultratriennale non opera quando la causa di nullità dichiarata dal giudice ecclesiastico trova una sostanziale corrispondenza in una causa di invalidità prevista anche dal codice civile italiano [Cass. Civ., Sez. 1, N. 149 del 04-01-2023]. In particolare, la giurisprudenza ha stabilito che la convivenza non è ostativa alla delibazione nei seguenti casi:

  1. Incapacità psichica (Can. 1095, nn. 2-3): La nullità canonica per “grave difetto di discrezione di giudizio” o per “incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica” è stata ritenuta sostanzialmente corrispondente all’ipotesi di invalidità per incapacità di intendere e di volere prevista dall’art. 120 c.c. [Cass. Civ., Sez. 1, N. 28307 del 10-10-2023][Corte d’Appello Torino, sez. FA, sentenza n. 1792/2016][Corte Di Appello Di Bari, Sentenza n.63 del 17 Gennaio 2025].

    […] il vizio genetico posto a base della sentenza ecclesiastica di nullità dal can. 1095 nn. 2-3, che attiene all’incapacità a contrarre matrimonio, trova corrispondenza nell’ipotesi di invalidità contemplata dall’art. 120 c.c., secondo cui il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che, sebbene non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio [Corte Di Appello Di Bari, Sentenza n.63 del 17 Gennaio 2025]. La Cassazione ha chiarito che, in questi casi, prevale l’esigenza di rimuovere un vincolo coniugale affetto da un vizio psichico, rendendo irrilevante la durata della convivenza [Cass. Civ., Sez. 1, N. 28307 del 10-10-2023][Corte Di Appello Di Bari, Sentenza n.63 del 17 Gennaio 2025].

  2. Errore e Dolo (Can. 1097-1098): Analogamente, se la nullità ecclesiastica è pronunciata per un errore sulle qualità personali, anche indotto da dolo, che sarebbe rilevante anche per l’ordinamento italiano ai sensi dell’art. 122 c.c., la convivenza ultratriennale non costituisce un ostacolo alla delibazione [Cass. Civ., Sez. 1, N. 149 del 04-01-2023][Corte d’Appello Palermo, sez. 1, sentenza n. 6/2019].

Il giudice della delibazione ha il compito di effettuare un controllo sostanziale, verificando se i fatti accertati in sede ecclesiastica integrino effettivamente una delle fattispecie di invalidità del diritto italiano [Cass. Civ., Sez. 1, N. 28307 del 10-10-2023]. Non è sufficiente una mera immaturità o deficienza caratteriale; è necessaria una vera e propria anomalia psichica che abbia compromesso la capacità di autodeterminazione al momento del consenso [Cass. Civ., Sez. 1, N. 28307 del 10-10-2023][Corte Di Appello Di Bari, Sentenza n.63 del 17 Gennaio 2025].

 

EFFETTI DELL’ANNULLAMENTO DEL MATRIMONIO E IL MTRIMONIO PUTATIVO

L’annullamento del matrimonio ha, in linea di principio, efficacia retroattiva. Tuttavia, per tutelare la buona fede e soprattutto i figli, l’ordinamento prevede l’istituto del matrimonio putativo (art. 128 c.c.) [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262].

  • Effetti per i coniugi: Se i coniugi (o anche uno solo di essi) hanno contratto il matrimonio in buona fede, o se il loro consenso è stato viziato da violenza o timore, gli effetti del matrimonio valido si producono fino alla sentenza di nullità [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262]. Il coniuge in buona fede ha diritto, in determinate condizioni, a un’indennità a carico dell’altro coniuge, qualora questi fosse in mala fede o responsabile della nullità [Tribunale Ordinario Salerno, sez. 1, sentenza n. 2597/2018].
  • Effetti per i figli: La tutela dei figli è massima. Il matrimonio dichiarato nullo ha sempre gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, i quali mantengono lo stato di figli nati nel matrimonio [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262]. L’unica eccezione riguarda la nullità per incesto, nel qual caso si applicano le norme sul riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262].

L’annullamento del matrimonio, inoltre, determina la cessazione del vincolo di affinità tra un coniuge e i parenti dell’altro, a differenza di quanto accade con la morte, che non estingue tale vincolo [Cass. Civ., Sez. 1, N. 18064 del 23-06-2023][Corte Cost., sentenza n. 107 del 19 giugno 2024].

 

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