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DEFINIZIONE DI MATRIMONIO PUTATIVO

Si definisce matrimonio putativo il matrimonio dichiarato nullo o annullabile, qualora lo stesso sia stato
contratto in buona fede da almeno uno dei coniugi oppure qualora il loro consenso sia stato estorto con
violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi.

 

PRESUPPOSTI DEL MATRIMONIO PUTATIVO

La buona fede deve sussistere solo al momento della celebrazione del matrimonio e si presume, pertanto sul punto la Suprema Corte ha statuito che ‘‘la buona fede nei nubendi, agli effetti dell’art. 128 c.c., deve presumersi nel momento della celebrazione del vincolo matrimoniale, essendo applicabile anche al matrimonio il principio generale sancito dall’ultimo comma dell’art. 1147 c.c. Conseguentemente, l’onere di provare l’inefficacia totale del matrimonio anche sotto il profilo della putatività, e la mala fede del nubente, incombe ei qui dicit’’ (Cass. n. 1298/1971).
L’art. 128 c.c. sancisce, al riguardo, una deroga al principio generale della improduttività degli effetti di un atto giuridico nullo. Infatti il matrimonio putativo produce ugualmente effetti in favore dei coniugi, o in uno
di essi e dei figli fino alla sentenza che pronunzia la nullità. In tal caso, dunque, l’efficacia della sentenza di invalidità non sarà retroattiva, ma decorrerà dal momento in cui la sentenza di nullità o annullamento è
diventata definitiva. Se invece, entrambi i coniugi sono in mala fede al tempo della celebrazione, resta esclusa l’applicabilità dell’art. 128 c.c. comma 1, ancorché, sopravvivano determinati e limitati effetti (prestazioni contributive effettuate spontaneamente, acquisto della cittadinanza ecc).

 

EFFETTI DEL MATRIMONIO PUTATIVO

Gli effetti che permangono a favore dei coniugi o di uno solo di essi sono essenzialmente:

  • permanenza dei diritti successori, purché la sentenza intervenga in un momento successivo alla morte;
  • possibilità di disporre a carico di uno dei coniugi il mantenimento per tre anni dell’altro coniuge, se questi
    abbia un tenore di vita diverso da quello goduto in costanza del matrimonio, sempre che sia consentito dalle
    sostanze dell’altro ed il beneficiario non sia passato a nuove nozze. Si ritiene applicabile la norma anche nel
    caso in cui il solo coniuge economicamente più debole sia stato in buona fede; se infatti venisse applicata
    solo al caso in cui entrambi i coniugi siano in buona fede, si avrebbe l’inaccettabile conseguenza che il
    coniuge in mala fede, cui non sia imputabile la nullità del matrimonio, non risponderebbe né i base all’art.
    129 c.c. né in base all’art. 129bis;
  • indennità a favore del coniuge in buona fede ed a carico del coniuge in mala fede cui sia imputabile la
    nullità del matrimonio, ovvero del terzo responsabile, pari ad almeno tre anni di mantenimento; detta
    prestazione ha chiara natura afflittiva;
  • obbligo di alimenti sempre a carico del coniuge colpevole, senza limiti di tempo, purché sia provato, dopo il
    limite dei tre anni, lo stato di bisogno del destinatario.

Il matrimonio dichiarato nullo ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli. Inoltre, anche se entrambi
i coniugi sono in mala fede, il matrimonio dichiarato nullo ha gli stessi effetti del matrimonio valido rispetto
ai figli nati o concepiti in costanza di esso, pertanto la giurisprudenza di legittimità ha asserito che ‘‘a norma
dell’art. 128, quarto comma, c.c., nel nuovo testo risultante dalla L. n. 151 del 1975, il matrimonio
dichiarato nullo e contratto in mala fede (ossia nella consapevolezza della sua invalidità) da entrambi i
coniugi, ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo che la
nullità dipenda da bigamia o incesto’’ (Cass. n.1808/1976).
In ogni caso, nonostante il permanere di determinati effetti del matrimonio, in conseguenza dell’invalidità
dell’atto, il vincolo viene comunque meno e con esso gli obblighi matrimoniali.

 

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Foto Agenzia Liverani