Il termine “whisteblower” indica il lavorare – sia esso pubblico o privato – che si determina a denunciare alle autorità competenti pratiche illecite che si consumino all’interno dell’organizzazione per la quale presti la propria attività lavorativa. In altre parole, il lavoratore, a scapito del principio di lealtà, sacrificando dunque gli interessi dell’azienda nella quale è incardinato, decide di agire con finalità di giustizia: il che comporta un complesso bilanciamento di interessi che vede, da un lato, coinvolta la tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro (anche con riferimento alla libertà del singolo di manifestare il proprio pensiero) e, dall’altro, la tutela della riservatezza dell’impresa, che implica – in capo ai dipendenti – l’obbligo di fedeltà nei confronti del datore di lavoro. L’adozione di norme che tutelano il whisteblower è, altresì, incoraggiata da oramai parecchio tempo anche dagli organi sovranazionali, che condividono il precipuo scopo di arginare fenomeni di emarginazione e mobbing posti in essere al fine di punire la finalità di giustizia sottostante alla decisione di denunciare.

GLI INTERVENTI DELLA LEGISLAZIONE ITALIANA IN MERITO AL WHISTEBLOWER

Il legislatore italiano è intervenuto per la prima volta con la Riforma Severino (L. n. 190/2012), introducendo l’art. 54 bis nel T.U. del pubblico impiego. Nell’originaria formulazione, era previsto che il dipendente pubblico non potesse essere licenziato, sanzionato o discriminato per aver segnalato al superiore, all’autorità giudiziaria ovvero alla Corte dei Conti, il compimento di condotte illecite delle quali fosse venuto a conoscenza per ragione del suo impiego. A ciò si aggiungeva che, nel successivo procedimento disciplinare interno, laddove fossero emersi elementi probatori idonei a suffragare la segnalazione, l’identità del denunciante non poteva essere rivelata, salvo il consenso dello stesso. Qualora tuttavia la denuncia si fosse basata unicamente sulle dichiarazione del lavoratore segnalante, ne poteva essere svelata l’identità, se ciò fosse risultato indispensabile per la difesa del soggetto denunciato. La legge n. 114/2014 ha rafforzato i poteri dell’A.N.A.C., introducendo nel predetto art. 54 bis la possibilità di denunciare gli illeciti anche all’autorità stessa, ovvero al Responsabile della prevenzione della corruzione. Da ultimo la legge n. 179/2019 ha ampliato l’ambito applicativo della disciplina, ricomprendendovi anche i dipendenti degli enti pubblici economici, ovvero delle società partecipate e imprese fornitrici di beni o servizi in favore della P.A.. Inoltre, ha introdotto una nuova causa di giustificazione in favore del segnalante disponendo che, in caso di denuncia, il perseguimento dell’interesse all’integrità delle amministrazioni, pubbliche o private, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall’obbligo del segreto di cui agli artt. 326, 622 e 623 c.p. e 2105 c.c.. Si badi che la previsione non si applica a coloro che siano legati all’ente da un rapporto di consulenza professionale o assistenziale e che, in ogni causa, viola l’obbligo di segreto chi ponga in essere la segnalazione con modalità eccedenti la finalità di eliminare e/o prevenire gli illeciti, utilizzando ad esempio canali di segnalazione non previsti ex lege.

 

LA FIGURA DEL WHISTEBLOWER IN AMBITO EUROPEO

La centralità di questa figura quale efficace strumento di prevenzione e contrasto a fenomeni corruttivi si è posta anche a livello europeo, mediante la Direttiva (UE) 2019/1937, il cui obbiettivo dichiarato è quello di uniformare le legislazioni nazionali dei Paesi membri, restando tuttavia nella facoltà di questi ultimi, in sede di recepimento, introdurre livelli di tutela anche più alti rispetto a quelli europei, eventualmente anche predisponendo meccanismi premiali. Un aspetto peculiare della direttiva è che questa non pone alcuna differenziazione tra settore pubblico e settore privato, ricomprendendo nel perimetro di tutela tutti i soggetti collegati in senso ampio all’organizzazione che potrebbero temere ritorsioni. Quanto all’ambito della segnalazione, la direttiva fa riferimento alle violazioni del diritto dell’Unione nei settori ivi indicati, prevedendo canali di segnalazione interni, esterni e pubblici. In recepimento della direttiva, è stato emanato il D.lgs. 24/2023 il quale ha allargato la tutela nazionale a tutti i dipendenti pubblici e privati, nonché liberi professionisti o collaboratori a qualsiasi titolo, come tirocinanti o stagisti. Si badi tuttavia che nel settore privato le disposizioni si applicano alle aziende di medie grandi dimensioni, aventi almeno 50 dipendenti.

 

TUTELE PREVISTE DALLA LEGGE PER IL WHISTEBLOWER

È previsto che il segnalante non possa essere sanzionato, demansionato, trasferito o sottoposto ad altra misura negativa avente effetti diretti o indiretti, a causa della segnalazione eseguita. Inoltre è previsto che, laddove vengano avviate indagini penali, il nome del denunciante non possa essere rivelato fino alla chiusura delle indagini preliminari. Il segnalante, tuttavia, decade da ogni garanzia laddove una sentenza di primo grado abbia accertato la commissione di un qualunque reato (come diffamazione o calunnia) attraverso la denuncia. Sono altresì previste misure di sostegno in favore del segnalante, tra cui consulenze sui propri diritti, escludendo la responsabilità del whisteblower per diffamazione, violazione del diritto d’autore, obbligo di segretezza, protezione dei dati e divulgazione di segreti commerciali nel caso la denuncia si riveli fondata. Sono previsti tre canali di segnalazione:

  • uno interno, predisposto dall’organizzazione stessa presso cui lavora il segnalante, la quale deve mettere a disposizione linee guida per l’effettuazione della denuncia, nonché il nominativo dei soggetti ai quali eventualmente rivolgersi;
  • qualora non sia prevista nel contesto lavorativo l’attivazione del canale di segnalazione interna, ovvero questa si sia rivelata insufficiente, o il segnalante abbia fondato timore di ricevere ritorsioni o che sia a repentaglio l’interesse pubblico, può attivare il canale di segnalazione esterna, ove è competente l’ANAC che, a sua volta, è tenuta a inviare le segnalazioni non di sua competenza all’autorità competente, sia essa amministrativa o giudiziaria;
  • qualora, infine, i precedenti due canali si siano rivelati inidonei, il segnalante può procedere con la divulgazione pubblica.

 

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Foto Agenzia Liverani