CHI È IL GARANTE DELLA PRIVACY
Il Garante per la protezione dei dati personali, altrimenti noto come Garante della privacy, è un’autorità amministrativa indipendente istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, cosiddetta legge sulla privacy, poi disciplinata dal Codice in materia di protezione dei dati personali, d.l. n. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Il Garante è inoltre l’autorità di controllo designata anche ai fini dell’attuazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali, art. 51 (UE) 2016/678. Si tratta di un organo collegiale, composto da quattro membri eletti dal Parlamento, i quali rimangono in carica per un mandato di sette anni non rinnovabile.
Tra i principali compiti del Garante per la protezione dei dati personali, così come riportato dall’art. 154 d.lgs. n. 196/2003, rientrano il controllo del trattamento dei dati personali, nel rispetto delle norme di legge e dei diritti e libertà fondamentali garantite dal nostro ordinamento; ricevere ed esaminare reclami e segnalazioni: la possibilità di vietare, anche d’ufficio, trattamenti illeciti o non corretti ed eventualmente disporne la cessazione; segnalare al governo e al parlamento l’opportunità di provvedimenti normativi in vista dell’evolversi del settore; cooperare con le altre autorità amministrative indipendenti.
QUALI SONO I DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato, in base a quanto riportato dal Codice della privacy, sono molteplici. È possibile chiede di conoscere gli estremi identificativi del titolare e del responsabile, accedere ai dati personali che lo riguardano, conoscere le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali. L’interessato ha altresì diritto ad ottenere l’integrazione, la rettificazione e l’aggiornamento dei dati personali che lo riguardano, così come la cancellazione, la trasformazione o il blocco, se trattati in violazione di legge.
COSA FARE IN CASO DI VIOLAZIONE DELLA PRIVACY
In caso di violazione della privacy o una violazione dei diritti della persona, è necessario presentare istanza al responsabile o al titolare del trattamento dei dati personali. Trascorsi trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, l’interessato può rivolgersi al Garante, qualora non sia soddisfatto o non abbia ottenuto alcun riscontro.
Prima di rivolgersi direttamente al Garante, è comunque possibile presentare una richiesta rivolta al titolare o al responsabile, anche mediante un incaricato del trattamento. L’interessato deve ricevere riscontro senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dal ricevimento della segnalazione. In mancanza di riscontro, sarà per lui possibile esperire un’azione giudiziaria o rivolgersi direttamente al Garante della privacy.
Un elemento degno di nota riguarda l’impossibilità per il Garante della privacy di disporre il risarcimento del danno in favore della parte vittoriosa. Inoltre, una volta che si è agito davanti al Garante della privacy, non è consentito rivolgersi al Tribunale per la medesima fattispecie.
RECLAMO
Il reclamo è un atto circostanziato con il quale l’interessato può denunciare al Garante della privacy una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Le circostanze per le quali è possibile proporre reclamo sono quando non si è ottenuta una tutela soddisfacente dei propri diritti oppure quando si vuole promuovere una decisione del Garante su una questione di sua competenza. Nonostante non siano richieste particolari formalità, è necessario fare chiara menzione dei fatti e delle circostanze che hanno spinto a chiedere il reclamo, delle disposizioni che si presumono violate, delle misure che s’intende richiedere e degli estremi identificativi del titolare, responsabile e istante. In seguito alla presentazione del reclamo, si avrà un’istruttoria preliminare e un eventuale procedimento amministrativo nel quale possono essere adottati provvedimenti di varia specie.
SEGNALAZIONE
Un altro strumento esperibile davanti al Garante, nei casi in cui non sia possibile presentare reclamo, è la segnalazione, ex art. 144 del Codice della Privacy, la quale deve avere come finalità quella di sollecitare l’esercizio dell’attività di controllo. Ugualmente la segnalazione non richiede particolari formalità, se non riportare gli elementi fondamentali affinché il Garante abbia sufficienti elementi per poter decidere sulla questione.
A differenza del reclamo, la segnalazione non comporta la necessità dell’adozione di un provvedimento da parte dell’Autorità. Solo nel caso in cui l’Autorità lo ritenga necessario, potrà avviare un’istruttoria preliminare.
La presentazione del reclamo al Garante rende improponibile un’ulteriore domanda davanti all’autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggi, esclusi i casi previsti dall’art. 10, comma 4, del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150.
RICORSO ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA
Lo strumento che permette di accedere alla tutela amministrativa è pertanto il reclamo, mentre per adire l’autorità Giudiziaria dovrà essere presentato ricorso. In base all’art. 152 del Codice Privacy è stabilito che le controversie che riguardano materie oggetto di ricorsi giurisdizionali di cui agli artt. 78 e 79 del Regolamento e quelli comunque riguardanti l’applicazione delle normative di privacy e il diritto al risarcimento, ai sensi dell’art. 82 del GDPR, sono attribuite all’Autorità Giudiziaria ordinaria.
Per poter accedere alla tutela giurisdizionale è necessario rivolgersi ad un difensore abilitato e sostenere i costi del procedimento civile giudiziale con il quale sarà possibile chiedere il risarcimento del danno.
Nel caso in cui il ricorso venga promosso contro un provvedimento dell’Autorità garante la controversia, la disciplinata è da ricercarsi nell’art. 10 del D.lgs. 150/2011. Nello specifico il ricorso deve essere proposto entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero. In questo caso l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall’articolo 5.
Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre alcun legittimo impedimento, il Giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo, ponendo a carico del ricorrente le spese di giudizio.
La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile e può prescrivere le misure necessarie anche in deroga al divieto di cui all’articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), anche in relazione all’eventuale atto del soggetto pubblico titolare o responsabile dei dati, nonché il risarcimento del danno. I tempi del ricorso seguono dunque quelli della giustizia ordinaria e del rito applicabile.
Per quanto attiene il rito, il legislatore ha confermato la scelta secondo cui “le controversie previste dall’articolo 152 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo” e sono decise dal Tribunale in composizione monocratica con sentenza non appellabile, ma ricorribile unicamente per Cassazione.
CONCLUSIONI FINALI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DELLA PRIVACY
Da quanto sopra esposto si evince che, secondo il legislatore, il primo rimedio esperibile per la tutela dei diritti dell’interessato è il reclamo all’Autorità di controllo. Nel caso in cui l’Autorità non fornisca le informazioni sull’esito del procedimento entro il termine di tre mesi, ovvero avverso qualunque decisione giuridicamente vincolante, l’interessato ha diritto a proporre un ricorso giurisdizionale davanti all’autorità competente.
Allo stesso modo e in via alternativa, qualora un trattamento di dati personali violi i diritti sanciti dal regolamento, l’interessato, potrà rivolgersi all’Autorità giurisdizionale ordinaria, agendo direttamente nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento, presentando un ricorso, con il quale potrà altresì avanzare, se del caso, richieste di risarcimento del danno.
L’interessato ha dunque due possibilità: accedere direttamente ad una procedura di tutela gratuita e senza formalità al fine di richiedere l’intervento del Garante oppure rivolgersi secondo il rito civile all’Autorità Giudiziaria.
Il meccanismo del reclamo sembra avvicinare l’Autorità Garante alle richieste dei cittadini, ma in realtà il cittadino che decide di rivolgersi in via autonoma e gratuita all’Autorità potrebbe per disinformazione non agire per il meglio in ragione della tecnicità della materia, del tutto peculiare.
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