RIFORMA CARTABIA NEL PROCESSO CIVILE
Il D.Lgs. 149 del 2022, attuativo della Riforma Cartabia, per il processo civile, ha introdotto disposizioni finalizzate allo snellimento e alla semplificazione dei riti, intervenendo significativamente sul codice di procedura civile e sul codice civile, pertanto, l’obiettivo della riforma, è proprio quello di promuovere e favorire la semplicità anche con l’introduzione delle udienze da remoto, la concentrazione del processo civile, nel rispetto della garanzia del contraddittorio.
Per attuare tali obiettivi, la riforma ha da un lato incrementato la progressiva digitalizzazione del processo civile – ad esempio le notificazioni devono essere effettuate a mezzo Pec qualora il destinatario sia un soggetto obbligato a munirsi di un indirizzo Pec risultante da pubblici elenchi, ovvero abbia eletto domicilio digitale ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 – e dall’altro lato è intervenuta con delle ingenti modifiche sul rito ordinario incrementando sempre di più i sistemi alternativi delle controversie quali la mediazione e l’arbitrato.
UDIENZE A DISTANZA
Le udienze a distanza possono essere in forma cartolare o da remoto ed erano già state introdotte con la normativa emergenziale di contrasto alla pandemia Covid – 19 (art. 83, D.l. n. 18/2020). Tali innovative forme di udienza hanno avuto molto successo tanto che il legislatore ha deciso di codificarne le discipline e attualmente rappresentano non più l’eccezione ma la regola per lo svolgimento ordinario delle udienze. Il nuovo art. 127 comma 3 c.p.c., consente al giudice di disporre a sua discrezione che l’udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituito dal deposito di note scritte.
UDIENZE DA REMOTO – PROFILI NORMATIVI
Lo svolgimento delle udienze da remoto viene disciplinato dagli artt. 127 bis c.p.c. e dall’art. 196 duodecies Disp. Att. C.p.c. e la loro entrata in vigore è stata prevista dal 1 gennaio 2023.
L’art. 127 bis disciplina i presupposti e le modalità di fissazione in videoconferenza.
L’art. 127 bis, 1 comma c.p.c., prevede che lo svolgimento dell’udienza avvenga mediante collegamenti audiovisivi e può essere disposto solo quando all’udienza non debbano partecipare soggetti diversi dalle parti, dai difensori, dal pubblico ministero o dagli ausiliari del giudice. Le udienze a distanza, quindi, non sono previste nell’ipotesi in cui debbano essere sentiti i testimoni o persone chiamate a fornire informazioni.
Il secondo comma dell’art. 127 bis c.p.c., inoltre prevede che il giudice comunichi alle parti almeno quindici giorni prima il provvedimento con cui viene disposta l’udienza da remoto e le stesse entro cinque giorni dalla comunicazione possono sempre formulare istanza per lo svolgimento dell’udienza in presenza.
Il giudice sull’istanza formulata dalle parti deve decidere entro cinque giorni con decreto non impugnabile, considerando l’effettiva necessità e utilità delle parti in relazione agli adempimenti da svolgersi in udienza.
Sempre l’art. 127 c.p.c. prevede che il giudice possa disporre udienza mista ovvero che all’udienza presenzino solo le parti che abbiano richiesto personalmente di presenziare e disporre il collegamento audiovisivo delle altre.
Infine, l’art. 196 duodecies Disp. Att. C.p.c. disciplina le regole dello svolgimento dell’udienza da remoto. Tale disposizione innanzitutto precisa che l’ambiente telematico deve considerarsi a tutti gli effetti aula di udienza e pertanto prevede che per tutto il corso dell’udienza debba essere mantenuto il collegamento audiovisivo.
Il medesimo articolo inoltre vieta la registrazione dello svolgimento dell’udienza e precisa che nel verbale i soggetti presenti debbano assicurare che non vi siano collegamenti di soggetti non legittimati e che non siano presenti soggetti non legittimati nei luoghi di collegamento.
UDIENZE DA REMOTO – INFLUENZA STATUNITENSE
Gli Stati Uniti già da prima della pandemia da Covid – 19 svolgevano udienze telematiche e con l’emergenza sanitaria hanno sperimentato nuove modalità di processo telematico che hanno apportato un complessivo miglioramento al sistema giudiziario.
La videoconferenza è sempre stata un valido strumento nei procedimenti civili tanto che già dal 2004 più della metà delle Corti Federali Statunitensi disponevano di attrezzature tecnologiche atte al collegamento da remoto in almeno una delle loro aule ma nonostante ciò, è stato fatto un uso molto scarso di tale strumento per il fatto che l’udienza tenuta in videoconferenza non rende possibile la partecipazione alle udienze per coloro che non sono parti del processo.
Successivamente, le Corti hanno risolto la problematica relativa alla pubblicità delle udienze mettendo a disposizione uno schermo presso la Corte stessa oppure abbinando Zoom al modulo Webinar per consentire al pubblico di assistere all’udienza da remoto senza poter intervenire.
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