DEFINIZIONE DI DIRITTO D’AUTORE
Il diritto d’autore è un istituto giuridico che si occupa di tutelare gli autori e la loro creatività, garantendo all’autore originario una serie di diritti di carattere patrimoniale e morale, come il diritto al riconoscimento della paternità dell’opera e il diritto al compenso per ogni tipo di sfruttamento autorizzato dell’opera stessa.
In Italia la disciplina di riferimento è dettata dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633 (e successive modificazioni) e dagli articoli 2577 ss. del codice civile. Entrambe le fonti normative sono concordi con l’individuazione dell’oggetto del diritto, che corrisponde a “opere d’ingegno di carattere creativo”. In questa definizione rientrano diverse discipline tra cui: letteratura, scienza, musica, arti figurative, architettura, teatro e cinematografia. Sono oggetto di tutela in qualsiasi forma e modo si esprimano.
Il contenuto del diritto dell’autore si articola in diritto morale e diritto patrimoniale dell’autore.
- Diritti patrimoniali: riguardano l’esclusivo sfruttamento economico dell’opera a vantaggio diretto all’autore. Tale diritto si compone di diverse facoltà, indipendenti tra loro come, ad esempio, la pubblicazione, riproduzione, trascrizione, traduzione, esecuzione, rappresentazione, recitazione o comunicazione al pubblico, noleggio e prestito. Queste facoltà spettano all’autore, salvo alcuni casi, o ai suoi aventi causa e hanno una durata limitata nel tempo. Lo sfruttamento esclusivo dell’opera può essere esercitato solo per tutta la vita dell’autore e fino al termine del settantesimo anno dopo la sua morte.
- Diritti morali: tutela la personalità dell’autore, ovvero il diritto di rivendicare la paternità dell’opera, il diritto all’integrità dell’opera, il diritto di inedito e il diritto di ripensamento. Si tratta di un diritto personale, inalienabile e intrasmissibile. L’inalienabilità di tale diritto perdura anche dopo la morte dell’autore e può essere fatto valere dal coniuge, dai figli e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri eredi ascendenti e discendenti, senza limiti di tempo.
Affinché un diritto d’autore possa considerarsi meritevole di tutela deve sempre avere sempre un carattere di originalità e di novità.
La L. 633/1941 fornisce un esaustivo elenco di tutte discipline che per il legislatore sono meritevoli di tutela.
OPERE FOTOGRAFICHE
L’art. 2 della L. 633/1941 anche la fotografia rientra nel novero delle discipline meritevoli di tutela. In particolare, gli articoli 87 ss. sono espressamente dedicati alle opere fotografiche.
Sono considerate fotografie le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell’arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche (art. 87 L. 633/1941).
Il titolare del diritto ne ha l’uso esclusivo che acquista, ai sensi dell’articolo 2576 c.c. con la realizzazione dell’opera stessa. Può da tale momento, ai sensi dell’articolo successivo, “pubblicare l’opera e utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge”. Il diritto spetta, oltre che al suo titolare, agli aventi causa di questo nelle forme previste dalla legge 633/41.
Di particolare importanza nell’ambito di questa materia è il dispositivo dell’art. 89, il quale specifica che la paternità della foto e i diritti ad essa connessi, oltre al soggetto che l’ha scattata, appartengono a colui che è proprietario dei negativi delle foto, sia che si tratti del fotografo sia che si tratti di un soggetto diverso che li ha acquisiti in un secondo momento. Infatti il dispositivo afferma che: “La cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritti previsti all’articolo precedente, sempreché tali diritti spettino al cedente”.
Il processo creativo ha un ruolo fondamentale nella disciplina del diritto d’autore, infatti viene affermato che i diritti spettanti al fotografo sorgono nel momento in cui alla fotografia può essere riconosciuto carattere creativo (artt. 1 e comma 1, e 2 n.7).
In ogni caso, il fotografo ha diritto esclusivo di riprodurre e diffondere la sua opera per un arco temporale di vent’anni dalla sua realizzazione (art. 92 della L.633/41). Inoltre, ai sensi dell’art. 32-bis della L. 633/41, i diritti di utilizzazione economica dell’opera fotografica durano sino al settantesimo anno dopo la morte dell’autore. È importante ricordare che i diritti morali non sono soggetti ad alcun limite temporale.
Affinché queste tutele possano essere messe in atto, la normativa richiede alcuni requisiti: che sia presente il nome del fotografo, l’anno di esecuzione e, qualora sia ritratta un’opera d’arte, l’indicazione dell’autore di quest’ultima.
VIOLAZIONE DIRITTO D’AUTORE
La legge prevede delle sanzioni in caso di violazione di un diritto d’autore, che nella maggior parte dei casi hanno natura civile, ma che possono avere anche carattere penale o amministrativo.
La violazione può riguardare sia i diritti morali, come l’usurpazione della paternità di un’opera, sia i diritti patrimoniali, nel caso in cui si utilizzi in modo indebito e non autorizzato un’opera con il fine di ricavarne dei compensi economici.
L’art. 158 della L. 633 del 1941 afferma che chi venga leso nell’esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno e che può richiedere la distruzione o che venga rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione, a spese dell’autore della violazione.
Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile.
Il lucro cessante, cioè il mancato guadagno che la vittima perde a seguito dell’illecito, viene valutato dal giudice ai sensi dell’articolo 2056, secondo comma, del codice civile, anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto.
Nel caso in cui l’autore della violazione avesse chiesto al titolare l’autorizzazione per l’utilizzazione del diritto, il giudice può liquidare il danno in via forfettaria, sulla base quanto meno dell’importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti.
Sono dovuti i danni non patrimoniali ai sensi dell’articolo 2059 del codice civile.
****
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento occorresse.
Per conoscere i servizi che si offrono, di seguito il link alla pagina del Diritto della proprietà intellettuale.