COSA SONO LE START UP INNOVATIVE?
Le start Up innovative sono imprese giovani che hanno come obiettivo quello di progettare prodotti o servizi innovativi. In particolare, ai sensi dell’art. 25 c.2 del Decreto legge n. 179 del 18/10/2012, convertito poi con la Legge n. 221 del 17/10/2012, le start up innovative sono le società di capitali costituite anche in forma cooperativa, residenti in Italia, le cui azioni o quote del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato, e che godono delle seguenti caratteristiche:
- non svolgono attività d’impresa da più di 48 mesi;
- hanno sede in Italia;
- il loro fatturato non è superiore a 5 milioni di euro;
- non distribuiscono utili;
- hanno come oggetto sociale esclusivo o prevalente la produzione o commercializzazione dei prodotti ad alto valore tecnologico;
- non sono derivanti da fusione / scissione / cessione d’azienda;
devono avere almeno uno di questi requisiti:
- la spesa relativa alla ricerca e allo sviluppo sono uguali o maggiori al 20% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up;
- più di 1\3 dei dipendenti devono essere in possesso di un titolo di dottorato di ricerca (o essere studenti di un dottorato di ricerca da almeno 3 anni);
- devono essere titolari di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale o biotecnologa.
QUALI NOVITÀ HA PORTATO IL DLL CONCORRENZA PER LE START UP INNOVATIVE ?
Il DDL Concorrenza introduce diverse novità per le Start Up Innovative, intervenendo in particolare sulla loro definizione.
Il disegno di legge ha infatti rivisto i requisiti necessari per poter essere qualificati come start up innovative. In particolare:
- è stato aumentato il capitale sociale minimo richiesto, infatti, dopo due anni dall’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, una start up deve avere un capitale sociale di €20.000 e un dipendente. La ratio della modifica è quella di favorire le start up con una base finanziaria più solida e più in grado di sostenere un processo di crescita e sviluppo. Il rischio annesso a questa novità è quello per cui molte start up nella fase iniziale possano venire escluse dai benefici e dalla normativa, tuttavia, il legislatore ha introdotto alcune attenuanti, come la possibilità di versare solo il 25% del capitale al momento della costituzione, rendendo l’obbligo meno laborioso di quanto potrebbe sembrare;
- il termine di 60 mesi per mantenere la qualifica di “start up innovativa” sarà ora calcolato a partire dal momento dell’iscrizione nel registro delle imprese. Questo requisito è stato aumentato per poter garantire una maggiore solidità finanziaria;
- la start up dovrà essere una microimpresa o una piccola o media impresa, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. Si escludono quindi le grandi imprese avendo esse superato la fase iniziale di sviluppo tipica delle start up.
- un’altra modifica importante ha riguardato le privative industriali. In particolare, in seguito al DDL, le privative industriali non devono solo essere di proprietà dell’impresa, ma anche utilizzate effettivamente nella sua attività. Anche questa modifica, come altre, complica la situazione per quelle start up innovative che sono ancora in una fase di sperimentazione o implementazione delle loro innovazioni;
- l’art. 26 del Decreto legge n. 179 del 18/10/2012 viene poi modificato in relazione alla definizione di “incubatore certificato” ponendo come suo requisito anche le attività di supporto e di accelerazione in favore delle start-up innovative. Tuttavia, queste attività di supporto non possono beneficiare delle agevolazioni previste ne dal Decreto-Legge n. 179 del 18 ottobre 2012 ne della legge de qua.
- viene modificato poi l’art. 27 nel tentativo di incentivare gli investimenti nelle start up innovative tramite il credito d’imposta destinato agli incubatori certificati, ovvero si prevede un beneficio pari all’8% della somma investita, con un limite massimo di €500.000,00 per singolo incubatore. L’investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni. Viene fissato invece il limite di spesa annuale a €1.800.000,00, aspetto che complica la misura dato che solo un numero limitato di investimenti può beneficiare del credito d’imposta;
- all’art. 28 e 29 sono state aggiunte delle disposizioni che mirano a favorire l’investimento istituzionale e privato nelle start up innovative.
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Foto Agenzia Liverani