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COS’È LA SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI?

Dal 1 agosto 2022 è iniziata la cosiddetta sospensione feriale dei termini processuali. Si tratta di una pausa estiva durante la quale i termini entro i quali bisogna compiere una determinata attività processuale vengono interrotti e riprenderanno a decorrere dal 1 settembre. La normativa di riferimento è contenuta nella Legge numero 742 del 7 ottobre 1969, così come modificata dal Decreto Legge numero 132 del 12 settembre 2014. La sospensione dei termini processuali implica che, nel caso in cui un termine dovesse scadere nel mese di agosto, verrebbe automaticamente prorogato fino al mese successivo. Inoltre, nel mese di agosto non si tengono udienze, ad esclusione di alcune situazioni di particolare gravità o urgenza.

 

ALCUNE ECCEZIONI ALLA SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI

La sospensione feriale non è prevista per tutti gli atti giudiziari e per tutte le azioni. Anche se la sospensione feriale è volta a favorire le parti nel periodo estivo, l’interruzione delle attività processuali non può di certo arrecare loro un danno. Per questa ragione sono presenti delle eccezioni.
Per quanto riguarda l’ambito civile, la sospensione non è prevista per gli obblighi alimentari, amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione, ordini di protezione contro gli abusi familiari, cause di lavoro (vedi ordinanza civile Sezione Lavoro Cassazione n. 19279/2018), opposizione all’esecuzione forzata o agli atti esecutivi, termini di efficacia del precetto, fase sommaria dei procedimenti di sfratto, dichiarazione e revoca dei fallimenti, procedimenti cautelari limitatamente alla fase sommaria, termine per intraprendere azione di reintegrazione o spoglio, cause in materia di lavoro, cause in materia di previdenza e assistenza obbligatoria.
Vi sono anche alcuni casi relativi all’ambito penale: per gli imputati in stato di custodia cautelare, se loro o i difensori vi rinunciano, nelle indagini preliminari relative a reati di criminalità organizzata, per gli imputati detenuti o in relazione a reati che possono prescriversi o presentano carattere di urgenza, in caso di applicazione di una misura di prevenzione quando è stata provvisoriamente disposta una misura personale o interdittiva o il sequestro dei beni, se gli interessati o i loro difensori rinunciano alla sospensione dei termini, o il giudice dichiara l’urgenza del procedimento, in caso d’incidente probatorio se devono assumersi prove non rinviabili, secondo l’ordinanza n. 35390/2018 Cassazione penale “non si applica al giudizio sulla revoca definitiva di misure alternative alla detenzione (nella specie, la detenzione domiciliare) per il quale è necessaria una pronta e sollecita definizione”.

 

COME SI CALCOLANO QUINDI I TERMINI?

Nel caso in cui si riceva un atto nel mese di agosto, a meno che non sia relativo a una delle cause precedentemente elencate, potrà rimandare la questione a settembre, visto che i termini processuali inizieranno a decorrere a partire dal questo mese e sarà possibile ritirare le buste verdi contenti gli atti giudiziari terminato il mese di agosto, poiché per queste il periodo di giacenza è di 180 giorni.

 

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