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Non esistendo nel Codice civile italiano una definizione di società di fatto, è facile comprendere come questo fenomeno – sovente diffuso nella realtà italiana – sia derivazione strettamente giurisprudenziale e dottrinale.

DEFINIZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA

Se dovessimo provare a definire la società di fatto diremmo che si tratta di una società che non è stata costituita secondo le forme e le modalità previste dalla legge (quali l’iscrizione nel registro delle imprese, la redazione di un atto costitutivo ecc.).

Una prima e fondamentale caratteristica della società di fatto si fonda sull’estrinsecazione verso i soggetti terzi dell’esistenza di un vincolo societario tra i soggetti che partecipano in qualità di soci. Carattere, questo, che permette di distinguere la società di fatto (palese) dalla società occulta, ossia dalla società che viene individuata dalla giurisprudenza (soprattutto in sede fallimentare) come esistente tra un soggetto che agisce formalmente come imprenditore individuale (nella maggior parte dei casi di tratta della cd. “testa di legno”) e altri soggetti, che non appaiono formalmente essere soci.

La società di fatto, al pari di ogni altra società, è dotata di soggettività giuridica, ed è titolare di posizioni giuridiche attive e passive, di crediti e di debiti, di diritti e di obblighi. A differenza delle società di capitali, non gode però di personalità giuridica.

La società di fatto è quindi una società di persone (s.s. o s.n.c., non una s.a.s in quanto l’adozione di tale veste societaria richiede una espressa manifestazione in tale senso che non può desumersi se non da un atto scritto e non da fatti concludenti), che non è stata costituita in base a un contratto scritto. Tale conclusione si ricava anche dal fatto che l’esistenza delle società di capitali è tale unicamente in forza di un accordo scritto specificamente disciplinato dalla legge.

La società di fatto è trattata alla stessa stregua di tutte le altre società di persone, dagli oneri fiscali al fallimento (falliscono quindi in proprio anche tutti i soci).

COME VENGONO POSTE IN ESSERE LE SOCIETA’ DI FATTO

Una società viene definita “società di fatto” quando sorge in base ad un’intesa verbale o ad un semplice comportamento concludente dal quale emerga inequivocabilmente la volontà delle parti di costituire un rapporto sociale. Oltre all’elemento soggettivo appena visto, ovverosia dalla volontà di essere soci, fondamentale è la sussistenza dell’elemento oggettivo, rappresentato dal conferimento di beni o servizi con la conseguente formazione di un fondo comune ad esempio, certamente sintomatico della sussistenza di tale tipo di società.

LA PROVA DELLA SOCIETA’ DI FATTO

Spesse diviene indispensabile per i creditori (ma anche per i soci stessi) dover provare l’esistenza di una società di fatto che, viste le sue caratteristiche, può essere difficilmente rilevabile all’esterno. Sul punto, si è andata rafforzando la tesi che la prova dell’esistenza di una società di fatto può essere fornita con ogni mezzo, ivi comprese le presunzioni semplici (Cass. Civ. sentenza n. 896/2020); non è quindi necessario dover fornire il contratto costitutivo della società, che come si è visto potrebbe avere anche una forma non scritta, ma basta l’allegazione di elementi presuntivi quali, ad esempio, l’esistenza di un fondo comune o, ancor più importante, una qualsivoglia manifestazione all’esterno del rapporto sociale da parte degli stessi soci.

La Cassazione, con un importante pronuncia a sezioni unite, ha infatti stabilito che “per poter considerare esistente una società di fatto, anche in sede fallimentare, non occorre necessariamente la prova del patto sociale, ma è sufficiente la dimostrazione di un comportamento, da parte dei soci, tale da ingenerare nei terzi il convincimento giustificato ed incolpevole che quelli agissero come soci; coloro che si comportano esteriormente come soci vengono ad assumere in solido obbligazioni come se la società esistesse.” (Cass. Civ. SSUU del 6.2.2015 n. 2243).

 

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Lo studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento occorresse. Per conoscere i servizi che si offrono in materia si rimanda alla pagina relativa al diritto commerciale e societario.

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