Nell’ambito di un procedimento di sfratto per morosità, la mediazione non è ritenuta obbligatoria, ma si ritiene tale solo in seguito all’eventuale mutamento del rito ai sensi dell’ex art. 667 c.p.c.
S’intende per mediazione, ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. 28 del 2010, l’attività che viene svolta da un terzo soggetto imparziale al fine di assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia.
QUANDO RICHIEDERE LA MEDIAZIONE
Chiunque può accedere alla mediazione per risolvere una controversia dinnanzi ad un mediatore, senza dunque ricorrere ad un giudice, a patto che essa verta su diritti disponibili (art. 2 D. Lgs. 28 del 2010). Nel caso in cui la mediazione sia ritenuta obbligatoria, però, diventa condizione di procedibilità della domanda.
L’art. 5 comma 1-bis dispone che “chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di locazione è tenuto preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione (comma 1′)… I commi 1 e 2 non si applicano: b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all’articolo 667 del codice di procedura civile (comma 2)”
CHI DEVE RICHIEDERE LA MEDIAZIONE IN CASO DI SFRATTO PER MOROSITÀ
Nel momento in cui il Giudice dispone il mutamento del rito, in seguito all’opposizione presentata dal conduttore e invita le parti ad attivare la procedura di mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, spetta all’intimante l’onere di introdurre la mediazione, a pena di improcedibilità delle domande avanzate in sede di intimazione di sfratto.
La precedente affermazione è stata per tempo oggetto di dubbi, in quanto non era certo su chi gravasse l’onere di promuovere la mediazione. Parte della giurisprudenza riteneva che fosse l’intimato a dover promuovere la mediazione, visto il suo interesse ad una non stabilizzazione degli effetti di un’ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c. Un’altra corrente giurisprudenziale riteneva invece che fosse il locatore ad avere interesse, in qualità di soggetto che avvia la domanda giudiziale.
Recentemente sono intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte e con la sentenza 19596 del 2020 è stato precisato che il creditore è tenuto ha introdurre la mediazione nel caso in cui essa sia obbligatoria, in particolar modo ha affermato che “nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.”
Sicché si deve concludere che, in caso di opposizione da parte del conduttore all’intimato sfratto per morosità sarà onere del locatore promuovere per tempo (15 giorni dal mutamento del rito) la procedura di mediazione avanti l’Organismo di Conciliazione, provvedendo altresì all’anticipazione dei costi di procedura di attivazione.
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