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Quali sono le caratteristiche della s.r.l. semplificata? In cosa si differenzia la s.r.l. semplificata da una s.r.l. ordinaria? Come si costituisce e quali sono le modalità?
Con decreto-legge n. 1 del 2012 convertito nella legge n. 27 del 2012, è stato introdotto nel nostro ordinamento l’art. 2463 bis del codice civile che disciplina la nuova forma societaria della s.r.l. semplificata.

CARATTERISTICHE DELLA S.R.L. SEMPLIFICATA

Come intuibile dalla denominazione, si tratta appunto di una forma semplificata della s.r.l. ordinaria. L’introduzione di questa tipologia societaria è stata pensata al fine di agevolare l’iniziativa economica privata e favorire l’accesso dei più giovani all’attività imprenditoriale, attraverso la previsione di un capitale minimo pari ad € 1,00.
Inizialmente, infatti, l’accesso alla s.r.l. semplificata era riservato alle persone fisiche di età inferiore a trentacinque anni. Con una successiva modifica, il legislatore ha abolito tale limitazione.
Pertanto, chiunque può costituire una s.r.l. semplificata o esserne socio, a patto che abbia raggiunto la maggiore età.
Per contro, è esclusa la possibilità di partecipare a tale tipologia societaria alle persone giuridiche (ad esempio altre società). In altre parole, la carica di socio può essere ricoperta esclusivamente da persone fisiche.

 

MODALITÀ DI COSTITUZIONE DELLA S.R.L. SEMPLIFICATA

La costituzione dev’essere effettuata per atto pubblico alla presenza di un notaio e in conformità ad un modello standard tipizzato. Il modello non può essere modificato, né è possibile l’inserimento di clausole personalizzate estranee al modello stesso. L’eventuale modifica dello statuto, pertanto, comporterà che la società costituita otterrà la forma di s.r.l. ordinaria.
L’utilizzazione di un modello standard, d’altra parte, comporta notevoli vantaggi sotto il profilo economico. Al notaio, infatti, non saranno dovuti gli onorari professionali e gli unici costi da sostenere in sede di costituzione atterranno al diritto camerale di iscrizione del Registro delle Imprese della Camera di Commercio, alla tassa di registro e alla tassa di concessione governativa per la messa in uso e prima vidimazione delle scritture contabili, per un totale di circa 600 euro.
Anche i tempi sono molto contenuti: infatti la CCIA, una volta ricevuto l’atto dal notaio, è tenuta ad evadere la pratica entro 48 ore.

 

PRINCIPALI DIFFERENZE TRA S.R.L. SEMPLIFICATA E S.R.L. ORDINARIA

In primo luogo, la legge fissa per le s.r.l. semplificate l’ammontare massimo del capitale sociale ad € 9.999,99. Di conseguenza, un eventuale aumento di capitale comporterebbe la trasformazione in s.r.l. ordinaria. Peraltro, giova segnalare che la possibilità di adottare un capitale sociale inferiore a € 10.000,00 e pari ad almeno € 1,00 è stata estesa anche alle s.r.l. ordinarie, sicché sotto questo profilo la s.r.l. semplificata sembra aver perso il principale vantaggio inizialmente accordato.
I conferimenti possono essere fatti esclusivamente in denaro e non anche in natura, come previsto per le s.r.l. ordinarie.
Abbiamo poi visto che i soci ammessi alla s.r.l. semplificata possono essere solo persone fisiche, mentre per tutte le altre tipologie di s.r.l. vengono ammesse altresì le persone giuridiche.
La limitazione più grande attiene all’impossibilità, nella redazione dello statuto, di discostarsi dal modello standard tipizzato e adottare clausole particolari. Eventuali modifiche successive saranno possibili solo in quanto rientranti tra quelle ammesse dallo statuto standard. La scelta di altre tipologie di s.r.l. garantisce invece una maggiore autonomia: anche la s.r.l. innovativa, per la cui costituzione è previsto l’utilizzo di un modello standard, consente tuttavia l’apposizione di clausole personalizzate.
Infine, si segnala che le s.r.l. semplificate seguono il regime di tassazione ordinario valido per tutte le s.r.l. Particolari agevolazioni fiscali sono previste esclusivamente per la s.r.l. in forma di start up innovativa.

 

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